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19 Giugno 2026

Bonus ZES 2026: agevolazioni per le assunzioni nel Sud Italia

Il Bonus ZES 2026 offre sgravi contributivi per le assunzioni nel Mezzogiorno. Scopri come funziona e chi può beneficiare di questa opportunità.

Bonus ZES 2026: agevolazioni per le assunzioni nel Sud Italia

Nel 2026, il governo italiano ha introdotto il Bonus ZES 2026un’iniziativa volta a stimolare l’occupazione nelle regioni del Mezzogiorno. Questo incentivo, previsto dal D.L. n. 62/2026offre sgravi contributivi significativi per i datori di lavoro che assumono personale in determinate condizioni.

L’obiettivo principale del Bonus ZES è ridurre i divari territoriali e sostenere lo sviluppo economico delle aree più fragili del paese. Vediamo nel dettaglio come funziona e chi può beneficiare di questa opportunità.

Chi può accedere al Bonus ZES 2026?

Il Bonus ZES è rivolto ai datori di lavoro privati che operano nelle regioni della ZES unicache comprende Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Marche e Umbria. Per accedere all’incentivo, le aziende devono occupare fino a 10 dipendenti nel mese dell’assunzione e assumere lavoratori con contratto a tempo indeterminato.

I lavoratori beneficiari devono avere almeno 35 anni e essere disoccupati da almeno 24 mesi. Questo incentivo è quindi rivolto a lavoratori adulti in condizione di disoccupazione di lunga durata, con l’obiettivo di favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro.

Come funziona il Bonus ZES 2026?

Il Bonus ZES prevede un esonero contributivo del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL. L’agevolazione è riconosciuta fino a un massimo di 650 euro mensili per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di 24 mesi.

Per accedere al beneficio, è necessario che la prestazione lavorativa sia effettivamente svolta in una delle regioni della ZES unica. Inoltre, il requisito dimensionale del datore di lavoro deve essere verificato al netto del numero dei lavoratori per i quali si intende beneficiare dell’esonero contributivo.

Requisiti dello stato di disoccupazione

Per essere considerati disoccupati, i lavoratori devono dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego. Lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi.

Il datore di lavoro interessato alla fruizione del beneficio deve dichiarare la sussistenza dello stato di disoccupazione di almeno ventiquattro mesi in capo al lavoratore.

Incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro

Oltre al Bonus ZES, il D.L. n. 62/2026 introduce un’iniziativa distinta per rafforzare l’occupazione giovanile stabile. Questo incentivo è rivolto ai datori di lavoro privati che trasformano rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato.

L’esonero contributivo è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi i premi e contributi INAIL, con un massimale di 500 euro mensili per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di 24 mesi. La misura è riservata al personale non dirigenziale che, alla data della trasformazione, non abbia ancora compiuto 35 anni e non sia mai stato occupato a tempo indeterminato.

Il rapporto a termine deve essere stato instaurato entro il 30 aprile 2026 e la trasformazione deve avvenire nel periodo compreso tra il 1° agosto 2026 e il 31 dicembre 2026. Questo incentivo è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea.

Condizioni comuni agli esoneri contributivi

Gli esoneri contributivi non si applicano ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. Inoltre, non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente o viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore.

Per poter fruire degli incentivi, devono essere rispettati i princìpi generali di fruizione degli incentivi, tra cui l’assenza di licenziamenti individuali o collettivi nei sei mesi precedenti l’assunzione. In caso di licenziamento del lavoratore assunto con gli incentivi o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, entro sei mesi dall’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Gli esoneri contributivi sono riconosciuti nei limiti di spesa previsti e non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma sono compatibili con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.

Infine, l’accesso ai benefici è consentito solo nel caso in cui il trattamento economico individuale corrisposto non sia inferiore al trattamento economico minimo complessivo (TEC) determinato e definito dal decreto legge in commento.

Susanna Riva
Autore

Susanna Riva

Susanna Riva osserva Bologna dalla finestra dell’Archivio di Stato dove una volta ha passato una settimana a consultare faldoni sulle cooperative cittadine: quel documento segnò la scelta editoriale di approfondire responsabilità istituzionali. Tiene linea critica nella redazione, amante del caffè lungo e del taccuino sempre pieno.