Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro ha approvato all’unanimità un disegno di legge che estende la possibilità di accedere alla NASpI ai lavoratori detenuti. La proposta nasce nell’ambito del programma denominato Recidiva Zero elaborato con il coinvolgimento del ministero della Giustizia e mira a rafforzare strumenti di inclusione sociale, formazione e occupazione per le persone private della libertà personale.
Il provvedimento interviene sul testo della legge penitenziaria per chiarire il trattamento del lavoro svolto in carcere: l’obiettivo è garantire certezza giuridica e uniformità applicativa in materia di diritti previdenziali e assistenziali, evitando contenziosi e lacune interpretative che finora hanno ostacolato il riconoscimento della Naspi ai detenuti al termine del rapporto di lavoro.
Modifica all’articolo 20 della legge sull’ordinamento penitenziario
La proposta legislativa punta a integrare l’art. 20 della legge 354/1975, esplicitando che il lavoro intramurario svolto alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria costituisce rapporto di lavoro subordinato anche ai fini previdenziali e assistenziali. Tale precisazione ha rilevanza pratica: quando il rapporto di lavoro cessa, la perdita dell’impiego è riconosciuta come disoccupazione involontaria condizione necessaria per fruire degli ammortizzatori sociali contro la disoccupazione, come la Naspi erogata dall’INPS.
Chiarezza per evitare contenziosi
Negli ultimi anni l’assenza di una norma esplicita ha generato contenziosi tra l’INPS e i lavoratori detenuti su requisiti e natura della disoccupazione post-carcerazione. Con la rettifica proposta, si intende porre fine a interpretazioni divergenti e allungare la traiettoria di accesso alle tutele sociali, rendendo più semplice la gestione amministrativa e riducendo le cause legali legate all’indennità di disoccupazione.
Dichiarazioni e criterio della norma
Il relatore del provvedimento, coordinatore del Segretariato permanente istituito presso il Cnel per l’inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone private della libertà, ha sottolineato l’importanza di affrontare il tema con ampia condivisione. Oggi, ha spiegato, la Naspi non è riconosciuta automaticamente ai detenuti; per ottenerla è necessario un ricorso agli organi competenti, con esiti incerti a seconda dei casi. La proposta introduce una regola semplice e collegiale, secondo cui la disoccupazione va valutata come involontaria se deriva dalla scarcerazione, a differenza di situazioni come il trasferimento d’istituto o l’avvicendamento sul posto di lavoro.
Finalità costituzionali e normalizzazione del lavoro penitenziario
Il ddl è presentato come coerente con i principi costituzionali che riguardano la funzione rieducativa della pena e la tutela del lavoro. L’intento è che il lavoro in carcere possa assomigliare il più possibile a un rapporto libero, non solo sotto il profilo delle mansioni, ma anche per quanto riguarda i diritti che ne derivano: protezione previdenziale, tutele assistenziali e accesso agli ammortizzatori sociali costituiscono elementi essenziali per il reale reinserimento.
In termini pratici, la norma non introduce privilegi, ma riconosce la parità di trattamento: il detenuto che presta attività per l’amministrazione penitenziaria deve essere considerato, ai fini previdenziali e assistenziali, come un lavoratore subordinato. Questa affermazione ha ricadute concrete su domande di indennità, contributi versati e diritti correlati al rapporto di lavoro.
Impatto amministrativo e sociale
Oltre agli aspetti giuridici, l’emendamento è presentato come una misura di razionalizzazione: garantire chiarezza normativa dovrebbe ridurre il numero di controversie che interessano l’INPS, snellire l’azione amministrativa e rendere più efficaci le politiche di reinserimento. Il riconoscimento della Naspi in caso di cessazione del rapporto di lavoro per scarcerazione vuole infatti assicurare una rete di protezione che agevoli il ritorno al mercato del lavoro esterno.
L’intervento,



