La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11269 depositata il 27 aprile 2026ha pronunciato un principio di diritto rilevante per il settore dei rapporti di lavoro a termine: nel regime del D.Lgs. n. 81/2015 nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal cosiddetto «Decreto dignità», i contratti a termine relativi ad attività stagionali non sono assoggettati al limite delle cinque proroghe nell’arco di 36 mesi previsto dall’art. 21, comma 1.
Fatti del caso: Bolton Food e il lavoratore impiegato nella lavorazione del tonno
La controversia nasce da una serie di assunzioni e proroghe intervenute tra il 2015 e il 2018: il lavoratore identificato come A.A. era stato assunto stagionalmente per la pesca e lavorazione del tonno (stagione gennaio-settembre) con quattro contratti a termine soggetti complessivamente a sette proroghe nel periodo considerato. La Corte d’Appello di Milano aveva riconosciuto la conversione del rapporto a tempo indeterminato applicando il limite di cinque proroghe, con conseguente ordine di riassunzione e risarcimento. La società ha impugnato, chiedendo la cassazione della decisione.
Elementi giuridici emersi in primo grado e in appello
I giudici di merito avevano ritenuto applicabile, anche ai contratti stagionali, la regola del numero massimo di proroghe prevista dall’art. 21, comma 1, per la mancanza di una deroga esplicita in quel comma. La Corte d’Appello motivò la decisione evidenziando che il legislatore aveva escluso i contratti stagionali solo da alcuni limiti (durata complessiva e stop-and-go) ma non dal tetto numerico delle proroghe, interpretando tale omissione come volontà di applicare comunque la regola anti-abuso.
Motivazione della Cassazione e principio di diritto affermato
La Cassazione ha invece accolto il ricorso della società e ha cassato la sentenza di appello, fondando la decisione su un’interpretazione sistematica e testuale delle norme. Secondo la Corte, l’art. 21, comma 1, disciplina le proroghe entro un orizzonte temporale definito dai trenta sei mesila norma ammette proroghe solo se la durata iniziale del contratto è inferiore a tale limite e comunque entro lo stesso arco temporale.
Poiché l’art. 19, comma 2, nella versione ratione temporis applicabile, esclude espressamente le attività stagionali dal vincolo dei 36 mesi, la Cassazione ha ritenuto che i rapporti stagionali restino fuori dal perimetro di applicazione dell’art. 21, comma 1. In altri termini, la regola delle cinque proroghe presuppone l’operatività del tetto massimo di durata: se questo vincolo non opera, la disciplina delle proroghe non può trovare campo.
Compatibilità con il diritto dell’Unione europea
La Corte ha inoltre valutato la conformità alla disciplina europea (Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE): la clausola che richiede ragioni obiettive per evitare abusi può essere soddisfatta dalla natura stagionale dell’attività, considerata nel testo anteriore come ipotesi tipizzata e tassativa (D.P.R. n. 1525/1963). Di conseguenza, la deroga non risulterebbe in contrasto con le misure europee di prevenzione degli abusi.
Per effetto di queste argomentazioni, la Cassazione ha disposto il rinvio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, con l’indicazione del principio di diritto che precisa l’irrilevanza dell’art. 21, comma 1, rispetto ai contratti di lavoro stagionale nel regime legislativo esaminato.
La pronuncia incide sul modo in cui datori e giudici devono valutare la ripetizione dei contratti stagionali nel periodo anteriore alle modifiche normative del 2018: dove la stagionalità ricade nella casistica prevista, il limite delle cinque proroghe non costituisce, di per sé, causa di conversione automatica in contratto a tempo indeterminato.



