Quando le dimissioni non producono la perdita del lavoro: implicazioni per la NASpI

La Cassazione (ord. 24 marzo 2026, n. 6979) precisa che le dimissioni senza convalida non interrompono il rapporto di lavoro, impedendo l'accesso alla NASpI

La sentenza della Corte di Cassazione (ord. 24 marzo 2026, n. 6979) torna a chiarire il rapporto tra le dimissioni nel periodo protetto e il diritto all’indennità di disoccupazione. Il quadro normativo di riferimento è il D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, che istituisce la NASpI come misura di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti che abbiano perso involontariamente l’occupazione. Questo passaggio introduttivo serve a evidenziare perché la validità formale delle dimissioni incida direttamente sulla possibilità di beneficiare della prestazione.

La questione centrale riguarda invece l’effetto delle dimissioni rese in un periodo tutelato senza la prevista convalida: in base all’art. 55 del D.Lgs. n. 151/2001 la mancata conferma rende il recesso inefficace. È importante sottolineare che la decisione della Corte affronta non solo la mera irregularità formale, ma le conseguenze sostanziali di tale inefficacia sullo stato giuridico del rapporto di lavoro e, di conseguenza, sull’accesso alla NASpI.

Quadro normativo di riferimento

Il D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 disciplina l’assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) come strumento di sostegno per chi perde involontariamente il lavoro. L’art. 3 estende la copertura anche ai casi di dimissioni per giusta causa e alla risoluzione consensuale intervenuta nei casi disciplinati dall’art. 7 della L. n. 604/1966. Quindi, pur essendo prevista la tutela anche in ipotesi di recesso non volontariamente determinato dal lavoratore, il presupposto fondamentale resta la cessazione effettiva del rapporto di lavoro, condizione imprescindibile per la prestazione.

Definizioni e principi rilevanti

Per chiarezza, la NASpI richiede due condizioni basilari: la cessazione del rapporto e lo stato di disoccupazione involontaria. In questo contesto l’art. 55 del D.Lgs. n. 151/2001 assume un ruolo chiave poiché la sua funzione è quella di garantire che le dimissioni rese durante particolari fasi (ad esempio in gravidanza o in altri periodi di tutela) siano effettive solo se convalidate dalle competenti autorità. Se manca tale convalida, il recesso rimane privo di efficacia e il rapporto deve essere considerato ancora in essere.

La pronuncia della Corte di Cassazione

Nella decisione indicata la Cassazione ha sintetizzato il quadro giuridico affermando vari punti fondamentali: in primo luogo, la NASpI presuppone la reale interruzione del rapporto e lo stato di disoccupazione involontaria; in secondo luogo, la mancata convalida ex art. 55 del D.Lgs. n. 151/2001 rende le dimissioni inefficaci; in terzo luogo, tale inefficacia non è limitata al periodo protetto ma si riverbera definitivamente sulla validità del recesso; ne consegue che, se non c’è cessazione, la prestazione non può essere riconosciuta.

Significato pratico della decisione

La portata pratica della pronuncia è chiara: la mancata convalida non è una semplice irregolarità temporanea, bensì una nullità che riporta il lavoratore alla posizione precedente al recesso. Questo implica che le istanze di NASpI basate su dimissioni non validate sono destinate a essere respinte, perché mancano i presupposti oggettivi richiesti dalla normativa che disciplina l’indennità.

Conseguenze per la lavoratrice e suggerimenti operativi

Dal punto di vista operativo, una lavoratrice che abbia rassegnato dimissioni in periodo protetto senza ottenere la prevista convalida deve sapere che formalmente il rapporto è ancora esistente e che la richiesta di NASpI potrà essere negata. È quindi consigliabile rivolgersi tempestivamente a un patronato o a un consulente del lavoro per verificare la documentazione, valutare eventuali iniziative giudiziarie e ottenere l’eventuale convalida quando prevista o, in alternativa, intraprendere le azioni opportune per far valere i propri diritti.

Passi pratici consigliati

In presenza di un diniego della NASpI fondato sull’inefficacia delle dimissioni, è utile raccogliere tutta la documentazione disponibile, chiedere una consulenza specialistica e valutare la forma di tutela più adeguata. L’intervento tempestivo è importante anche per chiarire i rapporti contributivi e fiscali collegati alla possibile continuazione del rapporto, così come per stabilire se sussistano elementi per ottenere la convalida ex art. 55 o per contestare la decisione dell’INPS.

Scritto da Susanna Riva

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