La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10559 del 21 aprile 2026, ha chiarito un punto centrale sul diritto alla NASpI quando il rapporto di lavoro si interrompe per rifiuto del trasferimento. La pronuncia interrompe tendenze interpretative che facevano leva su criteri automatici basati esclusivamente sulla distanza geografica tra le sedi, ribadendo invece la necessità di una valutazione complessiva incentrata sulla legittimità del trasferimento e sui comportamenti del datore di lavoro.
In termini pratici, la decisione conferma che la NASpI resta un’indennità correlata a una perdita involontaria del lavoro: non bastano difficoltà logistiche per qualificare le dimissioni come involontarie. Il quadro normativo di riferimento comprende l’art. 3 del d.lgs. 22/2015 e l’art. 2103 del Codice civile, che richiedono la presenza di valide ragioni tecniche, organizzative o produttive dietro ogni trasferimento che impatti sul rapporto di lavoro.
La vicenda che ha acceso il dibattito
Al centro del processo esaminato dalla Suprema Corte c’è il caso di un dipendente trasferito da Genova a Catania che ha deciso di dimettersi rifiutando la nuova sede. Dopo un primo giudizio e una sentenza di appello favorevole al lavoratore, l’INPS ha impugnato l’esito sostenendo che la corte territoriale non avesse adeguatamente verificato la possibile responsabilità aziendale. La Cassazione, valutando l’intero fascicolo, ha ricordato che il solo dato della distanza, benché rilevante, non può supplire all’accertamento dell’illegittimità del trasferimento o dell’esistenza di un grave inadempimento datoriale.
Perché la distanza non è automatica giusta causa
La prassi e le linee guida INPS considerano parametri come la soglia dei 50 chilometri o un tempo di percorrenza superiore agli 80 minuti con i mezzi pubblici come indicatori significativi. Tuttavia, secondo la Cassazione, tali criteri restano elementi meramente valutativi: per trasformare la difficoltà logistica in una giusta causa è necessario dimostrare che il trasferimento non sia supportato da concrete esigenze aziendali o che esso costituisca un comportamento tale da rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Cosa deve documentare il lavoratore
Chi chiede la NASpI dopo aver rifiutato un trasferimento deve quindi predisporre una documentazione solida. Serve innanzitutto la dichiarazione che attesti le ragioni delle dimissioni come giusta causa, ma anche prove di contestazione formale verso l’azienda: diffide, comunicazioni scritte, esposti o atti giudiziali che dimostrino la volontà di opporsi alla scelta aziendale. Inoltre, eventuali sentenze o accordi successivi possono confermare o smentire la fondatezza della richiesta di indennità.
Tipologie di prove utili
Tra i documenti più rilevanti rientrano la dichiarazione sostitutiva che motivi le dimissioni, le lettere di contestazione inviate all’azienda, le richieste di chiarimento interne e gli eventuali ricorsi presentati all’autorità giudiziaria o amministrativa. Questi elementi servono a dimostrare l’esistenza di un inadempimento datoriale o l’assenza di valide ragioni tecniche, organizzative e produttive previste dall’art. 2103 c.c., condizione necessaria per ottenere il riconoscimento della NASpI.
Quando l’indennità viene esclusa e cosa fare
Se il trasferimento è legittimo e sostenuto da reali esigenze aziendali, le dimissioni mantengono la loro natura volontaria e la NASpI non è dovuta. La Cassazione è stata netta nel sottolineare che la tutela previdenziale si attiva solo davanti a una disoccupazione effettivamente involontaria: lasciare il lavoro per una scelta che non sia giustificata da un grave comportamento datoriale non dà diritto all’indennità. Per questo motivo è fondamentale, prima di rassegnare le dimissioni, valutare con attenzione la situazione e raccogliere prove da sottoporre a un sindacato o a un legale.
In sintesi, l’ordinanza n. 10559 del 21 aprile 2026 invita a un approccio caso per caso: la distanza può essere un elemento di valutazione ma non è la chiave automatica per ottenere la NASpI. Per tutelare il proprio diritto all’indennità occorre dimostrare, con documenti e azioni formali, che il trasferimento è privo delle ragioni richieste dalla legge o che ha concretamente configurato un grave inadempimento da parte del datore di lavoro.