La questione dell’indennizzabilità degli infortuni occorsi al di fuori della materiale prestazione lavorativa è spesso fonte di dubbi pratici. Con l’ordinanza della Cassazione Civile, Sezione Lavoro dell’8 novembre 2026, n. 32473, la Corte ha fornito un criterio interpretativo preciso: per riconoscere l’evento come occasione di lavoro è necessario che sussistano fattori che non ne spezzino la riconducibilità eziologica all’attività lavorativa. In altre parole, l’elemento temporale e spaziale del sinistro non è esclusivo, ma vanno valutati i legami concreti e non meramente marginali con il lavoro.
Questo orientamento sottolinea la centralità della connessione causale tra compiti professionali e rischio subito. Non basta che il sinistro si verifichi in prossimità temporale della prestazione: è richiesto che sussistano circostanze che mantengano un nesso significativo con l’attività lavorativa o con ciò che ad essa è strettamente connesso. La pronuncia porta quindi ordine in una materia in cui consuetudini aziendali e tolleranze non possono automaticamente ampliare l’ambito di tutela.
Il principio fondamentale enunciato dalla sentenza
La Corte ha stabilito un principio chiaro: l’indennizzabilità di un infortunio verificatosi prima, dopo o durante una pausa dalla prestazione lavorativa dipende dalla sussistenza di elementi che mantengano il fatto nell’ambito dell’attività professionale. Il concetto di occasione di lavoro viene così collegato a un criterio di riconducibilità eziologica, che impone di valutare se l’evento derivi da rischi tipici dell’attività o da comportamenti estranei e volontari. È un approccio che sposta l’attenzione dal semplice momento dell’incidente alla causa reale e al rapporto di necessità con l’attività lavorativa.
Che cosa non conta ai fini della tutela
Secondo la pronuncia, non è rilevante la semplice tolleranza da parte del datore di lavoro verso abitudini dei dipendenti, né una pratica consolidata che consenta uscite brevi nell’arco della giornata. Una consuetudine o un accordo informale non possono, da soli, trasformare in occasione di lavoro un comportamento che si colloca al di fuori della sfera lavorativa: la tutela assicurativa richiede un nesso causale effettivo e non un’estensione contrattuale implicita dell’orario o del luogo di lavoro.
Il caso esaminato: pausa, bar e responsabilità
Nel caso concreto valutato dalla Cassazione, la lavoratrice si era allontanata dall’ufficio per raggiungere un bar vicino e prendere un caffè durante la pausa. Durante quel tragitto ha subito un infortunio. La Corte ha escluso l’indennizzabilità, ritenendo che l’uscita fosse motivata da un bisogno procrastinabile e non impellente e che, pertanto, la persona si fosse volontariamente esposta a un rischio non connesso alla prestazione. Questo esempio serve a chiarire il confine tra attività lavorativa e vita privata nei momenti di interruzione del servizio.
Perché la pausa è determinante
La pausa, di per sé, non è neutra: può costituire un momento protetto se l’uscita o l’azione compiuta mantengono un legame funzionale con il lavoro (ad esempio, spostamenti per esigenze del datore o interventi urgenti). Quando invece la pausa è utilizzata per esigenze personali differibili, il relativo spostamento diventa atto privato e il nesso causale con la prestazione si interrompe. La Cassazione richiama quindi la necessità di valutare la tipologia di esigenza soddisfatta e il grado di obbligatorietà o urgenza.
Implicazioni pratiche per aziende e lavoratori
La decisione ha conseguenze operative: i datori dovrebbero chiarire policy e regole interne sulle pause e sugli spostamenti durante il lavoro, senza però pensare che la semplice approvazione tacita possa estendere le tutele assicurative. I lavoratori, dal canto loro, devono essere consapevoli che l’allontanamento volontario per esigenze non stringenti può comportare la perdita della copertura indennitaria in caso di infortunio. In entrambi i casi, la documentazione e la chiarezza contrattuale possono ridurre controversie e incertezze.
In sintesi, l’ordinanza n. 32473 del 8 novembre 2026 conferma che per qualificare un evento come occasione di lavoro non è sufficiente la vicinanza temporale o spaziale rispetto alla prestazione: occorre un collegamento fattuale e non marginale con l’attività lavorativa. La regola aiuta a bilanciare la protezione assicurativa con la distinzione tra funzione professionale e sfera privata, evitando che prassi aziendali informali modifichino unilateralmente i confini della tutela.