La questione del riconoscimento della NASpI dopo dimissioni legate a un trasferimento di sede è tornata al centro del dibattito con l’ordinanza n. 10559 del 21 aprile 2026 della Cassazione. In termini pratici, molti lavoratori pensano che uno spostamento di decine di chilometri dalla residenza renda automaticamente impossibile proseguire il rapporto e pertanto legittimi la richiesta dell’indennità. La Corte, però, ha richiamato la necessità di un’analisi più complessa, collegando il diritto alla prestazione alla nozione civilistica di giusta causa e alla concreta condotta datoriale.
Questo orientamento non nega il peso del disagio operativo o familiare che un trasferimento può determinare, ma ribadisce che il requisito della disoccupazione involontaria per la NASpI richiede altro oltre alla mera distanza: occorre verificare se il trasferimento sia accompagnato da un grave inadempimento del datore o da una condotta tale da rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto. La pronuncia incide sulle prassi amministrative e giurisprudenziali che, in passato, avevano riconosciuto rilevanza autonoma al parametro dei 50 km o degli 80 minuti di percorrenza.
Il caso e le decisioni dei giudici di merito
La vicenda che ha portato alla pronuncia vedeva un lavoratore che aveva rassegnato le dimissioni dopo essere stato trasferito in una sede lontana dalla sua residenza. In primo grado la domanda di NASpI era stata respinta, mentre la Corte d’appello aveva invece accolto il ricorso riconoscendo che la notevole distanza rendeva impossibile la prosecuzione del rapporto. La decisione di merito si era inserita in un solco interpretativo che considerava la oggettiva gravosità del trasferimento come circostanza idonea a produrre la disoccupazione involontaria, anche alla luce delle indicazioni amministrative dell’INPS.
Le critiche dell’INPS e il motivo del ricorso
Contro la sentenza d’appello l’INPS ha proposto ricorso, sostenendo che la Corte territoriale non avesse valutato elementi essenziali quali la sussistenza delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive previste dall’art. 2103 cod. civ. e, più in generale, l’eventuale illegittimità dell’esercizio dello jus variandi. In sostanza, l’ente ha chiesto che si verificasse se il trasferimento fosse frutto di un legittimo potere datoriale o costituisse un comportamento lesivo tale da integrare la giusta causa di dimissioni.
L’orientamento della Cassazione: principi affermati
Con l’ordinanza n. 10559 del 21 aprile 2026 la Cassazione ha accolto il ricorso e cassato la decisione di secondo grado, rinviando per un nuovo esame. Il principio espresso è netto: la mera distanza geografica non è sufficiente a fondare automaticamente la giusta causa ai fini della NASpI. La Corte richiama la necessità di collegare la tutela previdenziale alla nozione civilistica, secondo la quale è necessario accertare un grave inadempimento datoriale o una condotta del datore che renda intollerabile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (rif. art. 3, co. 2, d.lgs. n. 22/2015 e art. 2119 c.c.).
Implicazioni pratiche della pronuncia
Dal punto di vista operativo, l’orientamento ridimensiona il valore automatico del parametro chilometrico: il riferimento ai 50 km o agli 80 minuti può conservare una funzione indiziaria, ma non sostituisce l’accertamento dell’inadempimento datoriale. Ne deriva un maggior onere in capo al lavoratore che intenda ottenere la NASpI dopo dimissioni: non basta documentare il disagio personale, occorre contestare e provare la mancanza di ragioni giustificative del trasferimento o altre violazioni contrattuali.
Consigli pratici per lavoratori e datori
Per il lavoratore che si trovi di fronte a un trasferimento gravoso è importante raccogliere elementi documentali: richieste scritte, comunicazioni sulle ragioni organizzative, eventuali offerte alternative e ogni prova di illegittimità o di carenza delle motivazioni aziendali. È consigliabile attivare patronati o consulenza legale prima di assumere decisioni definitive. Il datore, invece, dovrebbe motivare per iscritto le ragioni tecniche e produttive del trasferimento, conservare documentazione e valutare soluzioni che riducano il disagio, perché la prova della legittimità del trasferimento può risultare decisiva.
In conclusione, l’ordinanza n. 10559 del 21 aprile 2026 rappresenta un punto di svolta: la distanza da sola non fa scattare la perdita del diritto alla NASpI in caso di dimissioni. La decisione riallinea la tutela previdenziale alla nozione civilistica di giusta causa richiedendo l’accertamento di condizioni concrete e imputabili al datore; rimane però aperto lo spazio per valutazioni caso per caso, e la prassi futura dirà quanto rigida sarà l’applicazione di tali principi.