La Corte di Cassazionecon un’importante ordinanza del 24, ha stabilito i limiti dell’applicazione della NASpI in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. La decisione ha chiarito che l’analogia non può essere utilizzata per estendere la tutela previdenziale a casi non espressamente previsti dalla legge.
La vicenda riguarda una lavoratrice che aveva richiesto il riconoscimento del diritto alla NASpI dopo la cessazione del rapporto di lavoro tramite un accordo sindacale. I giudici di merito avevano inizialmente riconosciuto il diritto alla prestazione, ma la Cassazione ha censurato questa decisione, ribadendo l’importanza di rispettare le norme vigenti.
Il caso della lavoratrice e l’accordo sindacale
La lavoratrice aveva stipulato un accordo conciliativo in sede sindacale con incentivo all’esodo, nell’ambito di una riorganizzazione aziendale. I giudici di merito avevano ritenuto legittima la prestazione, valorizzando il collegamento tra la cessazione del rapporto e la scelta datoriale di riduzione del personale. Tuttavia, la Cassazione ha evidenziato che l’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 22/disciplina in modo espresso e tassativo le ipotesi in cui la risoluzione consensuale consente l’accesso alla NASpI.
Le condizioni per il riconoscimento della NASpI
Secondo la Cassazione, la NASpI spetta solo in casi specifici: dimissioni per giusta causa e risoluzioni intervenute nell’ambito della procedura obbligatoria di conciliazione preventiva, attivata a seguito della comunicazione datoriale di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Nel caso esaminato, tali presupposti erano assenti, poiché l’accordo sindacale evidenziava una volontà consensuale autonoma delle parti, non preceduta né accompagnata da un procedimento ex art. 7 della Legge n. 604/1966.
L’inapplicabilità dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 23/
La Corte ha inoltre sottolineato l’inapplicabilità dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 23/, che disciplina la conciliazione agevolata conseguente a un licenziamento già intimato. Questo articolo non può essere applicato in via analogica a una risoluzione consensuale in cui il recesso datoriale non sia stato né preannunciato né intimato. Le due fattispecie differiscono nel presupposto essenziale costituito dall’atto espulsivo del datore di lavoro.
La Cassazione ha richiamato i limiti dell’analogia ex art. 12 delle preleggi, ammessa solo in presenza di una lacuna normativa. Nel caso specifico, la materia è già compiutamente normata dall’articolo 3 del D.Lgs. n. 22/, che non consente estensioni oltre i casi espressamente previsti. Ogni interpretazione volta a ricondurre ipotesi diverse, ancorché simili sotto il profilo economico-sociale, nell’ambito della disoccupazione involontaria si pone in contrasto con il dato normativo e con l’esigenza di certezza del sistema.
Le conseguenze della decisione
La Corte ha affermato che la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche se intervenuta in sede protetta e in un contesto di riorganizzazione aziendale con incentivo all’esodo, non legittima di per sé il riconoscimento della NASpI. È necessario che ricadano le specifiche condizioni tipizzate dal legislatore. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio, affinché il giudice di merito riesamini la vicenda attenendosi al principio di diritto enunciato.



