Il panorama degli incentivi all’occupazione previsto dal DL 62/2026 introduce tre misure operative nel 2026 pensate per favorire l’assunzione stabile: il Bonus Giovani, il Bonus Donne e il Bonus ZES. Queste agevolazioni concedono un Esonero contributivo del 100% a carico del datore di lavoro (esclusi i premi e contributi INAIL) per assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, purché l’assunzione determini un incremento netto dell’occupazione. Le prime indicazioni operative sono contenute nelle circolari INPS n. 55, 56 e 57 del 14 maggio 2026, che aggiornano modalità e controlli.
Prima di entrare nei singoli schemi è utile chiarire le condizioni trasversali: il datore di lavoro deve essere un soggetto privato, non deve essere qualificato come impresa in difficoltà secondo le norme UE e deve risultare in regola con il DURC. Inoltre, prima dell’assunzione non possono esservi stati licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo nella stessa unità produttiva nei sei mesi precedenti; analogamente, in caso di licenziamento della persona assunta entro sei mesi successivi l’agevolazione può essere revocata e recuperata. Il decreto vincola tutte le misure al principio del salario giusto, con l’obbligo di rispettare i contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.
Requisiti comuni e meccanica dell’incentivo
Il fulcro operativo è l’incremento occupazionale netto: l’assunzione deve aumentare la base occupazionale rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, calcolata al netto dei lavoratori per i quali si chiede l’agevolazione. Sono escluse alcune tipologie contrattuali, tra cui il lavoro domestico e l’apprendistato. L’agevolazione non intacca l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, quindi la contribuzione figurativa del lavoratore resta integra; l’esonero riguarda esclusivamente i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. I datori che vogliono accedere devono presentare domanda all’INPS secondo le procedure indicate nelle circolari, nel rispetto delle risorse stanziate e delle regole sugli aiuti di Stato.
Condizioni amministrative e incompatibilità
Oltre al requisito contributivo e alla verifica del DURC, il datore di lavoro non deve aver proceduto a licenziamenti nei sei mesi precedenti e non potrà licenziare per giustificato motivo oggettivo la persona assunta o un altro lavoratore con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva nei sei mesi successivi all’assunzione, pena la revoca. Le agevolazioni non sono cumulabili con altri esoneri contributivi, ma risultano compatibili con la maggiorazione del costo del lavoro deducibile prevista per nuove assunzioni. È fondamentale verificare il tipo di contratto, il part-time e i casi di assunzione tramite cooperativa o somministrazione per determinare l’effettivo massimale spettante.
Dettagli per ciascun bonus
Le tre misure condividono la base giuridica ma si differenziano per platea, importi e durata. Il Bonus Giovani mira ai lavoratori under 35, il Bonus Donne sostiene l’occupazione femminile svantaggiata e il Bonus Assunzioni ZES è pensato per datori con piccola dimensione aziendale nelle aree ZES Unica del Mezzogiorno. La qualificazione del lavoratore come lavoratore svantaggiato o molto svantaggiato segue i criteri del Regolamento UE 651/2014, che include, fra gli altri, chi è privo di impiego retribuito da almeno 6 o 24 mesi, chi ha età 15-24 o oltre 50 anni, chi è privo di diploma, chi vive solo con persone a carico o appartiene a minoranze etniche.
Bonus Giovani e Bonus Donne: importi e durata
Il Bonus Giovani prevede un esonero al 100% fino a 500 euro al mese per dipendente, elevabile a 650 euro se l’assunzione è presso sede o unità produttiva nella ZES Unica, con durata di 24 mesi per i molto svantaggiati e 12 mesi per le altre categorie di svantaggio. Il lavoratore deve avere al massimo 34 anni compiuti alla data di assunzione. Il Bonus Donne offre invece fino a 650 euro mensili (fino a 800 euro se la lavoratrice risiede nella ZES Unica) per 24 o 12 mesi a seconda della gravità dello svantaggio; qui la residenza nella ZES è il criterio rilevante, non la sede di lavoro. Entrambi richiedono assunzioni a tempo indeterminato nel 2026 e rispettano le esclusioni già citate.
Bonus Assunzioni ZES: destinatari e limiti
Il Bonus Assunzioni ZES è rivolto ai datori di lavoro privati che nel mese dell’assunzione hanno al massimo 10 dipendenti e operano in una sede o unità produttiva nella ZES Unica. L’incentivo consiste in un esonero del 100% fino a 650 euro mensili per 24 mesi e si applica alle nuove assunzioni di lavoratori con età minima di 35 anni e disoccupati da almeno 24 mesi. A differenza degli altri schemi, non è previsto per la trasformazione di contratti a termine già esistenti. Anche qui valgono i vincoli sul DURC, sul divieto di licenziamenti recenti e sulle incompatibilità con altri esoneri.