La Circolare n. 58/2026 dell’INPS ha chiarito le modalità di accesso all’Assegno di inclusione per i titolari di un permesso di soggiorno per casi speciali disciplinato dagli articoli 18, 18-bis e 18-ter del Testo Unico sull’Immigrazione. Con le modifiche introdotte dai D.L. n. 145/2026 e n. 146/2026, l’istituto ha specificato che molti dei vincoli ordinari non si applicano a queste categorie vulnerabili, semplificando l’accesso a un sostegno economico mirato.
Il documento operativo pubblicato il 20/05/2026 dettaglia quali categorie possono beneficiare dell’indennità, come viene calcolata la misura e quali obblighi comporta la fruizione. Pur ampliando l’accesso, la circolare mantiene ferme condizioni di legalità e controlli per evitare abusi: vengono quindi descritte sia le esclusioni sia le procedure di domanda e inserimento sociale richieste ai beneficiari.
Chi può accedere
Possono presentare domanda i titolari di un permesso di soggiorno per casi speciali rilasciato in base ai D.L. n. 145/2026 e n. 146/2026. Per casi speciali si intendono in particolare le vittime di caporalato e sfruttamento lavorativo, le persone inserite in percorsi di protezione per tratta e grave sfruttamento, e le vittime di violenza domestica intercettate dai servizi competenti. La tutela è personale e non si estende automaticamente ai parenti fino al secondo grado, mentre sono esclusi coloro che già usufruiscono di ospitalità completamente a carico dello Stato o di specifici sostegni a favore di testimoni di giustizia.
Durata e conversione del permesso
La fruizione dell’Assegno di inclusione è collegata temporalmente al permesso speciale: la durata è pari a quella del permesso (di norma un anno, rinnovabile) e copre l’intero periodo di validità. Se il permesso viene convertito in un’altra tipologia (ad esempio in permesso di lavoro o studio), il diritto all’ADI cessa e il beneficiario dovrà eventualmente ripresentare domanda seguendo i criteri ordinari previsti dalla normativa. È possibile presentare la domanda anche in attesa del rilascio o rinnovo del permesso finché non intervengono comunicazioni ostative.
Requisiti economici e calcolo dell’importo
Una delle novità centrali sottolineate dalla Circolare n. 58/2026 è l’irrilevanza dell’ISEE e della residenza quinquennale per questi titolari di permesso speciale: non è quindi necessario presentare la DSU e non si applicano i limiti ordinari di reddito e patrimonio previsti per l’Assegno di inclusione generale. Restano comunque valutati indicatori del tenore di vita, come il possesso di beni durevoli, e permangono specifiche esclusioni (ad esempio il caso in cui nel nucleo familiare sia presente un disoccupato per dimissioni volontarie).
Determinazione dell’importo
Per chi beneficia dell’esenzione dall’ISEE la misura viene calcolata con un criterio semplificato: la quota base del sussidio viene moltiplicata per la scala di equivalenza senza successive detrazioni da redditi familiari. L’INPS fornisce un esempio chiaro: per il solo richiedente (parametro 1 della scala) la quota base ammonterà a 541,67 euro mensili. L’importo può aumentare in presenza di altri componenti del nucleo (minori, disabili, anziani) o se sussiste un contratto di locazione regolarmente registrato, da dichiarare attraverso il modello ADI-Com Casi speciali.
Vincoli, controlli e obblighi dei beneficiari
L’agevolazione non è automatica né priva di vincoli: restano in vigore controlli sulla legalità e cause di esclusione che impediscono l’erogazione dell’Assegno di inclusione. Non avranno diritto al sussidio i soggetti con misure cautelari o condanne definitive nei dieci anni precedenti, chi ha profitti illeciti collegati alla domanda o chi è sottoposto a misure di prevenzione antimafia. Per i giovani tra i 18 e i 29 anni che non hanno completato la scuola dell’obbligo, la prestazione è subordinata all’iscrizione a percorsi formativi per adulti.
Obblighi di partecipazione e limiti di mobilità
Dopo l’approvazione della domanda, i beneficiari devono iscriversi al SIISL e partecipare a progetti personalizzati di formazione e inserimento lavorativo definiti con servizi sociali e Centri per l’Impiego. Sono previste restrizioni alla mobilità: l’assenza dal territorio italiano non può essere pari o superiore a due mesi consecutivi o quattro non consecutivi nell’arco di 18 mesi, salvo motivi di salute documentati.
Come presentare la domanda
Le domande vanno inviate tramite i canali ordinari dell’INPS: accesso diretto con SPID o CIE sul sito, oppure tramite Patronati e CAF autorizzati. La procedura è semplificata perché l’interessato autodichiara il possesso dei requisiti previsti per il permesso speciale. L’entrata in vigore delle disposizioni e i riferimenti normativi sono richiamati nella Circolare n. 58/2026, consultabile per dettagli tecnici e modulistica specifica.