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21 Giugno 2026

Contratti a tempo determinato: le novità introdotte dalla riforma

La riforma del lavoro introduce nuove regole per i contratti a tempo determinato, modificando durata e rinnovi

Contratti a tempo determinato: le novità introdotte dalla riforma

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha recentemente emesso una sentenza che ha suscitato grande interesse nel mondo del lavoro, in particolare nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche. La decisione, datata 29, affronta il tema dell’abuso nella successione dei contratti a termine, un argomento già esaminato in passato ma che continua a sollevare questioni complesse.

La sentenza in questione, la C-668/24si inserisce in un contesto giuridico già caratterizzato da precedenti importanti, come la decisione Sciotto e le sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione del 2026. Questi precedenti testimoniano l’importanza del tema e la necessità di chiarire ulteriormente le norme che regolano i contratti a termine nel settore lirico-sinfonico.

Il caso della ballerina del Teatro della Scala

Il caso esaminato dalla CGUE riguarda una ballerina che ha lavorato nel corpo di ballo della Fondazione Teatro della Scala con una serie di contratti a tempo determinato. Dopo il primo contratto, durato dal 4 novembre al 18 gennaio, ne sono seguiti altri come lavoratrice autonoma tra il 16 agosto e il 9 luglio. La situazione è stata caratterizzata da un contenzioso attivato da altri lavoratori, nei quali il Tribunale ha riconosciuto il carattere subordinato dei rapporti e l’utilizzazione dei contratti per eludere la normativa in materia di lavoro a termine.

Il Tribunale di Milano ha sollevato una questione preliminare alla CGUE, chiedendo se le clausole 4 e 5 dell’accordo quadro della Direttiva 1999/70/CE ostino a una normativa nazionale che, nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, prevede solo il risarcimento del danno in caso di abusiva successione di contratti a termine, senza la conversione in un rapporto di lavoro stabile.

Le considerazioni della Corte di Giustizia Europea

La CGUE ha analizzato la questione in relazione ai vari profili esposti dal giudice di rinvio ed ha enunciato una serie di principi. In particolare, la Corte ha ribadito che le eventuali differenze di trattamento tra determinate categorie di personale a tempo determinato non rientrano nell’ambito del principio di non discriminazione sancito dall’accordo quadro. Questo principio è stato attuato e concretizzato solo per quanto riguarda le differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili.

La sentenza respinge l’argomentazione secondo cui il rimedio risarcitorio determinerebbe una discriminazione tra i lavoratori a tempo determinato delle fondazioni e quelli con contratti a termine di altri settori. La Corte ha sottolineato che la comparazione va fatta nell’ambito del medesimo contesto organizzativo e per evitare che gli assunti a tempo determinato, per la sola apposizione del termine, vengano trattati diversamente da quelli stabili, a meno che non sussistano ragioni oggettive.

Le implicazioni per i lavoratori e le fondazioni

La decisione della CGUE ha importanti implicazioni per i lavoratori delle fondazioni lirico-sinfoniche e per le stesse fondazioni. La Corte ha confermato che la trasformazione di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato non è obbligatoria nel caso di un ricorso abusivo a tali contratti. Tuttavia, ha ribadito che le misure alternative alla conversione devono essere non soltanto proporzionate, ma altresì sufficientemente effettive e dissuasive da garantire la piena efficacia delle norme adottate in attuazione dell’accordo quadro.

Inoltre, la Corte ha sottolineato che il risarcimento del danno può costituire una valida alternativa alla trasformazione del contratto a termine illegittimo solo nel caso in cui non imponga al lavoratore un onere probatorio tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti riconosciuti dalla Direttiva 1999/70/CE. La Corte ha già ritenuto che, tenuto conto delle difficoltà inerenti alla dimostrazione dell’esistenza di una perdita di opportunità, il ricorso a presunzioni dirette a garantire a un lavoratore che abbia sofferto, a causa dell’uso abusivo di contratti a tempo determinato stipulati in successione, una perdita di opportunità di lavoro, la possibilità di cancellare le conseguenze di una siffatta violazione del diritto dell’Unione è tale da soddisfare il principio di effettività.

La sentenza della CGUE rappresenta un passo importante nella definizione delle norme che regolano i contratti a termine nel settore lirico-sinfonico. Le sue conclusioni offrono chiarimenti preziosi per i lavoratori e per le fondazioni, contribuendo a garantire un equilibrio tra la tutela dei diritti dei lavoratori e le esigenze organizzative delle istituzioni culturali.

Paolo Mariani
Autore

Paolo Mariani

Paolo Mariani, giornalista esperto di mercato del lavoro e politiche occupazionali, racconta contratti, carriere e trasformazioni del mondo professionale con taglio pratico e attento ai diritti dei lavoratori.