Con la pubblicazione della Circolare n.60/2026 l’INPS ha reso operative le regole per la dilazione dei debiti contributivi, consentendo alle imprese in difficoltà di chiedere piani di pagamento fino a 60 rate. La misura si applica alle istanze presentate a partire dal 21 maggio 2026 e prende spunto dall’articolo 23 del Collegato Lavoro (legge 203/2026). In questa guida sintetica illustriamo chi può accedere, quali pendenze sono ammesse, come inoltrare la richiesta e quali effetti produce la rateazione sullo status contributivo.
Il sistema è pensato per chi si trova in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, condizione che l’INPS verifica tramite istruttoria. È fondamentale sapere che la dilazione riguarda posizioni non ancora affidate agli agenti della riscossione e che la domanda si presenta esclusivamente online, attraverso il Cassetto previdenziale del contribuente.
Chi può accedere e i limiti di importo
La durata del piano dipende dall’entità dell’esposizione: per i debiti fino a 500.000 euro la dilazione può arrivare fino a 36 rate mensili, mentre per importi superiori è possibile ottenere un piano fino a 60 rate. Il requisito unico richiesto è la dichiarazione e la prova di una difficoltà economico-finanziaria temporanea, valutata dall’Istituto. La competenza decisionale cambia in base alla durata richiesta: i direttori delle strutture territoriali autorizzano le dilazioni fino a 36 rate, mentre i direttori regionali e di coordinamento metropolitano decidono per le dilazioni fino a 60 rate; se il debito riguarda più strutture, prevale la competenza della sede che gestisce il credito maggiore.
Quali pendenze rientrano nella rateizzazione
Possono essere rateizzati i debiti contributivi non ancora affidati alla riscossione, comprensivi dei relativi accessori e delle somme accertate alla data di presentazione della domanda. In particolare rientrano: il mancato o ritardato pagamento di contributi mensili o periodici, le somme derivanti da denunce omesse o non veritiere o da atti notificati d’ufficio, le comunicazioni di compliance notificate al contribuente e gli addebiti risultanti da controlli ispettivi d’ufficio. L’INPS considera anche eventi straordinari come crisi aziendali, processi di ristrutturazione con cassa integrazione straordinaria, provvedimenti giudiziali o il mancato incasso di crediti verso terzi, purché la difficoltà emerga nel mancato o ritardato pagamento dei contributi.
Procedura telematica: come compilare la domanda
La richiesta deve essere inoltrata esclusivamente via telematica dal Cassetto previdenziale del debitore o tramite un intermediario abilitato; chi non ha accesso deve registrarsi con SPID, CIE o CNS. Nella domanda vanno indicati dettagliatamente tutti i debiti maturati verso le Gestioni INPS, esclusi però gli importi ancora contestati in via amministrativa o giudiziaria. Al momento della presentazione il debitore dichiara in modo esplicito e incondizionato il proprio debito e rinuncia a eccezioni che ne potrebbero contestare l’esistenza o la riscuotibilità; eventuali somme emerse dopo la definizione della pratica devono essere versate entro 30 giorni.
I tempi dell’istruttoria e l’effetto sul DURC
L’INPS conclude l’istruttoria e definisce il piano di ammortamento entro 20 giorni di calendario dalla ricezione della domanda, indicando anche la scadenza della prima rata. Il piano si attiva con il pagamento della prima rata, che costituisce l’adesione formale del contribuente; su quanto rateizzato si applicano interessi calcolati al tasso vigente alla data di presentazione della domanda. Non è consentito utilizzare la compensazione con crediti fiscali per il versamento delle rate. Dal versamento della prima rata il contribuente risulta regolarizzato ai fini dei versamenti e può ottenere o mantenere il DURC, condizione fondamentale per partecipare ad appalti e accedere ad agevolazioni.
Seconda dilazione, revoca e rideterminazione dei piani
È prevista la possibilità di una seconda dilazione solo in casi circoscritti: riguarda i debiti sorti dopo la concessione del primo piano o la contribuzione corrente maturata dopo la presentazione della domanda ancora in lavorazione, purché il richiedente dimostri che la nuova misura agevola il riequilibrio economico-finanziario della posizione. L’INPS non concede una seconda dilazione se, nei sei mesi precedenti, ha adottato un provvedimento di revoca o se risultano già due dilazioni in corso.
La decadenza o la revoca della rateazione scatta in caso di mancato pagamento della prima rata, in cui il piano viene annullato e impedisce la presentazione di una nuova domanda, oppure dopo tre rate non pagate anche non consecutive o quando trascorrono oltre 30 giorni dalla scadenza dell’ultima rata. La sospensione dei versamenti correnti determina la revoca, salvo che il contribuente non regolarizzi la posizione con una seconda dilazione. La dilazione non estingue il debito né elimina eventuali sanzioni civili per omissioni o evasioni.
Rideterminazione per piani aperti
Le nuove regole si applicano anche alle domande presentate dal 12 gennaio 2026 e ancora aperte al 21 maggio 2026, qualora risultino più favorevoli al contribuente. Chi rientra in questo insieme può chiedere la rideterminazione del numero di rate del piano già concordato presentando istanza entro 30 giorni dalla pubblicazione della Circolare n.60, ossia entro il 20 giugno 2026, sempre tramite il Cassetto previdenziale. Trascorsa questa scadenza, il piano resta disciplinato dalle condizioni originarie.