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3 Giugno 2026

Come il Regolamento (UE) 2026/1139 amplia il Fondo FEG per proteggere le filiere

Il Regolamento (UE) 2026/1139 trasforma il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione da strumento post-esubero a misura preventiva: accesso esteso ai dipendenti a rischio licenziamento e ai lavoratori della filiera, soglia minima 200 esuberi in quattro mesi, efficacia confermata dai numeri storici del fondo.

Come il Regolamento (UE) 2026/1139 amplia il Fondo FEG per proteggere le filiere

L’Unione Europea ha ridefinito l’uso del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) con il Regolamento (UE) 2026/1139, approvato dal Parlamento e dal Consiglio europeo. La novità principale è il passaggio da una logica reattiva a una di intervento anticipato: il Fondo può ora sostenere anche i lavoratori che si trovano a rischio di licenziamento imminente e non soltanto chi ha già perso il posto.

Questo cambiamento estende la portata del sostegno lungo l’intera filiera produttiva, includendo dipendenti di fornitori e produttori coinvolti nelle crisi delle imprese principali. Le nuove regole restano in vigore fino al 2027 e mirano a ridurre l’impatto sociale delle ristrutturazioni aziendali.

Da intervento ex post a protezione preventiva

Fino a oggi il FEG interveniva esclusivamente dopo i licenziamenti collettivi; con il nuovo regolamento il criterio si amplia: possono beneficiare risorse anche i lavoratori ancora in servizio ma esposti al rischio di perdere il lavoro a causa di processi di ristrutturazione. La soglia minima per attivare il Fondo resta fissata a 200 esuberi nell’arco di quattro mesi, parametro che determina quando è possibile richiedere il supporto europeo.

Cosa cambia per le imprese e le filiere

La novità implica che la tutela non riguarda più solo l’azienda principale in crisi, ma può coinvolgere i nodi della catena produttiva. In pratica, se una grande impresa attraversa difficoltà, i lavoratori dei fornitori direttamente impattati possono accedere alle stesse misure di riqualificazione e ricollocamento. Questo approccio cerca di evitare effetti domino negativi sull’occupazione locale.

Strumenti finanziabili e obiettivi operativi

Le risorse del FEG finanziano misure di politica attiva del lavoro volte a favorire la riqualificazione e il reinserimento professionale. Tra le voci coperte figurano percorsi formativi mirati, certificazione delle competenze, servizi di orientamento e tutoraggio, interventi individuali e di gruppo per la ricerca di lavoro e iniziative di promozione dell’imprenditorialità.

Priorità e risultati attesi

L’obiettivo dichiarato è accorciare i tempi di transizione e aumentare le possibilità di ricollocamento. Intervenire prima della perdita del posto permette di attivare percorsi di formazione che siano più efficaci e meno costosi socialmente rispetto a soluzioni successive al licenziamento.

Dati storici e performance del Fondo

I numeri disponibili mostrano l’impatto concreto del FEG. Dal 2007 il Fondo è stato attivato in 186 casi in 20 Stati membri, con stanziamenti complessivi pari a 727 milioni di euro a favore di 181.167 persone. Nel biennio 2026-2026 l’intervento ha prodotto risultati incoraggianti: l’81% dei beneficiari ha trovato una nuova occupazione entro 18 mesi dal sostegno ricevuto.

Questi indicatori giustificano l’estensione del perimetro di intervento: la combinazione di sostegno economico e misure attive sembra tradursi in ricollocazioni concrete e tempestive, fornendo una base empirica per la scelta politica.

La voce del Ministro

La Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, ha sintetizzato la linea d’azione dicendo che “le competenze sono la prima tutela dei lavoratori” e che “il nuovo Regolamento ci permette di intervenire in anticipo“, sottolineando l’importanza di accompagnare i lavoratori lungo l’intero processo di ristrutturazione, anche quando si tratta della filiera.

Implicazioni e scenari futuri

L’estensione del FEG potrà modificare il modo in cui si affrontano le crisi aziendali: le imprese dovranno valutare gli impatti sulle reti di fornitura, mentre le autorità nazionali e locali dovranno organizzare servizi di orientamento, formazione e accompagnamento più rapidi e coordinati. La finestra temporale di applicazione del nuovo regolamento arriva fino al 2027, periodo durante il quale sarà importante monitorare l’efficacia dell’intervento e l’effettiva capacità delle amministrazioni di distribuire risorse e servizi in modo tempestivo.

In sintesi, il Regolamento (UE) 2026/1139 segna una svolta nella logica degli ammortizzatori sociali europei: dall’aiuto a chi ha già perso l’impiego verso una strategia proattiva che punta a preservare occupazione e competenze lungo tutta la filiera produttiva.

Edoardo Vitali
Autore

Edoardo Vitali

Edoardo Vitali ha coordinato la copertura della ristrutturazione del mercato ittico di Palermo, sostenendo la linea editoriale sulla trasparenza fiscale. Capo redattore economia, porta in redazione un tratto pragmatico e un dettaglio personale: conserva ancora taccuini degli incontri in Sala delle Lapidi.