Molti si interrogano su quale valore usare nella scala di equivalenza quando il nucleo è composto da due genitori e un figlio: il coefficiente base è 2,04, ma in certe condizioni può aumentare. È importante distinguere tra il parametro di riferimento e le possibili maggiorazioni che derivano dalla presenza di figli minorenni o dall’effettivo lavoro svolto dai genitori. Questo articolo spiega, in modo chiaro e pratico, quando il valore passa a 2,24 o 2,34 e perché in passato quella maggiorazione potrebbe non essere mai stata riconosciuta nella tua attestazione ISEE.
La terminologia usata nel calcolo richiede alcune definizioni: per nucleo familiare si intende l’insieme delle persone indicate nella DSU; per anno di riferimento si considerano i redditi dell’anno secondo la prassi normativa. Capire questi concetti evita errori comuni e permette di verificare se la propria situazione soddisfa i requisiti per usufruire della modifica della scala di equivalenza.
Come si applica la maggiorazione per figli minorenni
Per un nucleo composto da due genitori e un figlio il valore base è 2,04. La normativa prevede una maggiorazione di +0,20 punti in presenza di un figlio minorenne che porta il coefficiente a 2,24; se il figlio ha meno di tre anni la maggiorazione è +0,30, salendo così a 2,34. Questi incrementi sono stabiliti nell’DPCM 159/2013 e restano il riferimento per la maggior parte delle prestazioni. È essenziale ricordare che la maggiorazione non è automatica: occorre che ricorrano condizioni precise legate all’attività lavorativa dei genitori.
Il requisito dei sei mesi
La norma richiede che, per ottenere l’aumento della scala, ciascuno dei due genitori abbia svolto attività lavorativa o di impresa per almeno sei mesi nell’anno di riferimento dei redditi dichiarati nella DSU. Questo requisito è individuale: non basta che la somma complessiva dei mesi lavorati dalla coppia superi la soglia, ma ogni genitore deve aver lavorato almeno sei mesi. Se uno dei due non raggiunge tale soglia, ad esempio per periodi di disoccupazione o maternità non coperta da contribuzione, la maggiorazione non viene riconosciuta. Questa è quasi sempre la ragione per cui, negli anni passati, molte famiglie non hanno visto il coefficiente aumentare.
Eccezioni e casi particolari
Esistono eccezioni significative: per i nuclei monogenitoriali con il genitore unico non lavoratore la maggiorazione può essere applicata anche senza il requisito dei sei mesi. Inoltre, per questo calcolo è considerato parte del nucleo anche il genitore non convivente che abbia riconosciuto i figli, salvo eccezioni specifiche previste dalla disciplina. Altre maggiorazioni previste dal DPCM riguardano i nuclei numerosi o la presenza di componenti con disabilità, con incrementi che variano anche sensibilmente a seconda della composizione del nucleo.
Novità dell’ISEE inclusione e impatto per le famiglie
Con l’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 3/2026 e l’attivazione dell’ISEE inclusione per alcune prestazioni mirate (tra cui Assegno Unico, Assegno di Inclusione, Supporto per la Formazione e il Lavoro, Bonus asilo nido e Bonus nuovi nati) sono state introdotte maggiorazioni aggiuntive legate al numero di figli. Per esempio, i nuclei con due figli ricevono un incremento di +0,10, mentre quelli con tre o più figli hanno valori progressivamente maggiori fino a +0,55 per cinque o più figli. Tuttavia, se la famiglia ha un solo figlio minorenne le regole di base rimangono +0,20 o +0,30 se il figlio è sotto i tre anni, senza ulteriori aumenti specifici dell’ISEE inclusione.
Esempi pratici
Immagina la scala come una bilancia che pesa il numero e le caratteristiche dei componenti: per una coppia con un bambino di quattro anni che ha entrambi i genitori occupati più di sei mesi, la bilancia aggiunge +0,20 al valore 2,04, raggiungendo 2,24, e così la famiglia ottiene soglie di accesso più favorevoli per determinate prestazioni. Se invece uno dei genitori non ha lavorato almeno sei mesi, la bilancia non si inclina e il coefficiente resta 2,04. Questa metafora aiuta a visualizzare come condizioni soggettive influiscano sul risultato finale della DSU.
Cosa verificare nella DSU e consigli operativi
Per controllare se la maggiorazione è stata applicata correttamente è sufficiente esaminare l’attestazione ISEE rilasciata dall’INPS dopo la presentazione della DSU. Dal punto di vista pratico, la DSU 2026 incorpora già le novità dell’ISEE inclusione e l’INPS aggiorna automaticamente le attestazioni: chi ha presentato la DSU non deve ripetere la dichiarazione solo per le nuove regole. Se la maggiorazione non compare, verificate i mesi di lavoro riportati e valutate se rientrate nelle eccezioni per i genitori soli. In caso di dubbi, rivolgersi a un CAF o a un professionista evita contestazioni future.