Bonus stabilizzazione under 35: guida pratica all’esonero contributivo del Decreto Primo Maggio

Una guida chiara al bonus stabilizzazione del DL 62/2026: importo, finestra temporale, condizioni del lavoratore e obblighi aziendali

Il Decreto Primo Maggio (DL 62/2026), entrato in vigore il 1° maggio, introduce una misura mirata a incoraggiare la trasformazione dei rapporti a termine in contratti a tempo indeterminato per i giovani. L’agevolazione prevista dall’articolo 4 offre un esonero contributivo che copre la quota dei contributi a carico del datore di lavoro, ad eccezione dei premi INAIL, con limiti e condizioni specifiche.

Questa guida spiega in modo operativo chi può beneficiare, quali vincoli devono rispettare le imprese e come si colloca la misura rispetto ad altri strumenti previsti dal decreto. Si tratta di informazioni utili per chi pianifica assunzioni o trasformazioni di rapporti di lavoro alla ricerca di stabilità occupazionale per le figure under 35.

Cosa prevede l’incentivo

La misura consiste in un esonero contributivo al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi i premi INAIL, con un tetto di 500 euro mensili per un periodo massimo di 24 mesi. L’agevolazione si applica solo alle trasformazioni a tempo indeterminato che si concretizzano nella finestra temporale prevista dal decreto; inoltre, l’attivazione dell’agevolazione è vincolata all’autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

Importo, durata e periodo di trasformazione

Il beneficio è riconosciuto fino a 500 euro al mese e per al massimo 24 mesi. La trasformazione deve avvenire tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026, a partire da un contratto a termine instaurato entro il 30 aprile 2026 e con durata complessiva non superiore a 12 mesi. Sono esclusi i contratti dirigenziali, il lavoro domestico e gli apprendistati; inoltre la trasformazione non può avvenire dopo una interruzione del rapporto: serve continuità tra il rapporto a termine e la stabilizzazione.

Requisiti dei lavoratori e dell’azienda

Per essere destinatario dell’incentivo il lavoratore deve avere meno di 35 anni alla data della trasformazione e non deve aver mai maturato in passato un rapporto a tempo indeterminato. Dal lato aziendale, la trasformazione deve determinare un incremento occupazionale netto: il numero di dipendenti dopo la stabilizzazione deve superare la media dei 12 mesi precedenti, con ponderazione per i part‑time basata sulle ore pattuite rispetto all’orario a tempo pieno.

Calcolo dell’incremento e casi particolari

Il conteggio dell’aumento occupazionale è effettuato al netto delle variazioni di organico nelle società controllate o collegate. Per i rapporti part‑time il calcolo è proporzionato alle ore effettive; in tal modo si evita che conversioni di orario nascondano manovre contabili. Questo requisito serve a garantire che l’incentivo favorisca effettivo incremento dell’occupazione e non semplici riassetti interni.

Limitazioni, revoca e obbligo del salario giusto

Non tutte le imprese possono ottenere l’agevolazione: sono escluse le aziende che, nei sei mesi precedenti la trasformazione, abbiano effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva. Analogamente, il beneficio viene revocato se nei sei mesi successivi si procede a un licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore interessato o di un collega con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva; in caso di revoca è prevista la restituzione degli importi fruiti.

Un vincolo trasversale a tutto il pacchetto del decreto è il criterio del salario giusto: l’impresa che richiede l’incentivo deve applicare al lavoratore il trattamento economico complessivo previsto da un contratto collettivo nazionale firmato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative del settore. In mancanza di questo requisito l’azienda è esclusa dall’accesso alle agevolazioni.

Compatibilità, procedura e monitoraggio

L’incentivo alla stabilizzazione non è cumulabile con altri sgravi contributivi sul medesimo rapporto, ma è compatibile con la maggiorazione fiscale prevista dai commi 399 e 400 della legge 207/2026, che agisce su un piano diverso (fiscale anziché contributivo). La misura è soggetta a un tetto di spesa: l’INPS monitora l’andamento delle risorse e sospende l’accoglimento delle nuove domande qualora il limite autorizzato venga raggiunto o prefigurato.

Al momento la misura non è operativa fino all’autorizzazione europea: le istruzioni per la domanda saranno pubblicate dall’INPS con una circolare dopo la decisione della Commissione. Se l’autorizzazione non sarà rilasciata entro il 31 dicembre 2026, la finestra temporale per le trasformazioni si chiude e l’incentivo non potrà essere utilizzato.

Conclusioni

Il bonus stabilizzazione previsto dal DL 62/2026 rappresenta un’opportunità per le imprese che intendono consolidare contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato con giovani under 35, a patto di rispettare una serie di condizioni tecniche e normative. Prima di pianificare le trasformazioni è consigliabile verificare la sussistenza del requisito del salario giusto, la continuità contrattuale e la situazione dei licenziamenti nell’unità produttiva, oltre a seguire l’evoluzione dell’iter autorizzativo presso la Commissione Europea e le indicazioni operative dell’INPS.

Scritto da Ilaria Beretta

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