Negli ultimi anni il smart working è passato da modello sperimentale a prassi consolidata in numerosi settori. L’aumento di lavoratori che svolgono le proprie mansioni da casa ha messo in luce un vuoto normativo: cosa succede quando, durante un’attività professionale, si verifica un infortunio nella propria abitazione? La risposta, non del tutto ovvia, è stata chiarita da una recente decisione della Corte d’Appello di Ancona, pubblicata il 4 giugno 2026, che ha ricontestualizzato i criteri di indennizzabilità alla luce della normativa INAIL.
La disciplina di riferimento è la Legge n. 81/2017, che ha introdotto il concetto di lavoro agile per favorire flessibilità e conciliazione vita-lavoro. L’articolo 18 definisce il rapporto di lavoro subordinato svolto “senza precisi vincoli di orario o di luogo”, a patto che le parti stipulino un accordo scritto che regoli modalità, strumenti tecnologici e limiti temporali. Tale quadro giuridico è completato dall’articolo 23, comma 3, che estende l’infortunio in itinere anche al tragitto casa-luogo di lavoro, a condizione che la scelta del luogo di prestazione sia “detta da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative” e rispetti criteri di ragionevolezza.
Inquadramento normativo del lavoro agile
Il lavoro agile si caratterizza per quattro elementi imprescindibili: l’accordo tra le parti, l’assenza di vincoli di orario e di luogo, l’ausilio di strumenti tecnologici e il rispetto dei limiti massimi di orario stabiliti dalla legge o dal contratto collettivo. L’articolo 22 impone al datore di lavoro l’obbligo di garantire salute e sicurezza, anche quando la prestazione avviene fuori dai locali aziendali. Di conseguenza, qualora il datore ritenga che un determinato ambiente non soddisfi requisiti di igiene e sicurezza, può escluderlo contrattualmente, limitando la libertà del dipendente nella scelta del luogo.
Come si valuta l’indennizzo per un infortunio in smart working
Perché l’INAIL riconosca l’infortunio avvenuto in smart working, è fondamentale che esista un accordo scritto che specifichi le modalità di prestazione esterna e le responsabilità del lavoratore. La scelta del posto di lavoro deve essere ragionevole: non basta che il dipendente abbia deciso di operare da casa, ma il luogo deve permettere lo svolgimento sicuro dell’attività, garantire una connessione internet affidabile, non esporre a rischi particolari né a violazioni di privacy (ad esempio, evitando ambienti dove terzi possono vedere lo schermo del computer aziendale). Se il luogo è pericoloso per caratteristiche strutturali o geopolitiche, la copertura assicurativa viene esclusa.
Scelta del luogo di lavoro: criteri di ragionevolezza e sicurezza
La giurisprudenza e le circolari INAIL (es. circolare n. 48/2017) sottolineano che il luogo ragionevole deve essere motivato da esigenze di conciliazione vita-lavoro o produttive. Un esempio pratico: un dipendente che decide di lavorare in un caffè affollato, senza protezione dei dati e con scarsa illuminazione, potrebbe vedere l’indennizzo negato perché l’ambiente non garantisce la sicurezza necessaria. Al contrario, una postazione domestica adeguatamente attrezzata, con ergonomia accettabile e protezioni tecniche, rispetta i requisiti richiesti.
Giurisprudenza di riferimento: rischio elettivo e infortunio in itinere
Il concetto di rischio elettivo indica una situazione in cui il lavoratore, per motivi personali non correlati all’attività, si espone volontariamente a un pericolo. In tali casi l’evento non è considerato occasione di lavoro e la copertura INAIL viene esclusa. La Cassazione, con la sentenza n. 32257/2021, ha chiarito che anche attività “prodromiche” o strumentali, purché connesse al lavoro, devono essere valutate entro il nesso causa-effetto. Un altro caso (Cass. civ. n. 1718/2006) ha escluso l’indennizzo perché il dipendente aveva agito per motivi privati, configurando un rischio elettivo.
Sentenza della Corte d’Appello di Ancona, 4 giugno 2026
Il caso giudiziario più recente riguarda un operatore che, durante una video-riunione in modalità smart working, si è alzato per chiudere una finestra e ha subito una caduta dalle scale di casa. La Corte ha ritenuto che l’evento non fosse collegato in maniera sufficiente all’attività lavorativa: la chiusura della finestra è stata considerata un gesto di natura domestica, privo di nesso causale diretto con la prestazione professionale. Di conseguenza, l’infortunio è stato classificato come rischio elettivo e, pertanto, non ammissibile alla tutela INAIL.
Questa pronuncia ribadisce che, per ottenere l’indennizzo, è necessario dimostrare un legame concreto tra il danno e le circostanze operative del lavoro. La mera coincidenza temporale (l’incidente avviene durante l’orario di lavoro) o spaziale (avviene nella propria abitazione) non è sufficiente; occorre un nesso eziologico, diretto o mediato, che ponga il lavoro come causa determinante dell’esposizione al rischio. La decisione di Ancona, quindi, rappresenta un monito per dipendenti e datori di lavoro: la redazione di accordi chiari, la valutazione dell’idoneità del luogo di lavoro e la preventiva gestione dei rischi domestici sono strumenti indispensabili per evitare controversie con l’INAIL.
Chi opera in modalità smart working deve tenere presente tre pilastri fondamentali: un accordo scritto dettagliato, la scelta di un luogo ragionevole che soddisfi i requisiti di sicurezza e la consapevolezza che ogni attività non strettamente legata al lavoro può essere considerata rischio elettivo. Solo così è possibile garantire la copertura assicurativa prevista dalla normativa INAIL e tutelare sia il dipendente che l’azienda da eventuali contestazioni legali.



