Chi ha percepito o sta percependo la NASpI pensa di non poter più accedere a nessun ulteriore beneficio, ma la normativa prevede alcune eccezioni poco conosciute. Tra le situazioni più rilevanti troviamo le dimissioni presentate per giusta causa, quelle effettuate durante il periodo di tutela per maternità o paternità, il bonus 500 euro under 35 destinato ai giovani disoccupati e il conguaglio fiscale derivante dalla presentazione del Modello 730. In questo articolo analizziamo le regole operative, le procedure da seguire e le cause più frequenti di rifiuto.
Dimissioni e diritto alla NASpI
Dimissioni per giusta causa
Le dimissioni per giusta causa rappresentano la più comune eccezione alla regola generale secondo cui la NASpI è concessa solo in caso di perdita involontaria del lavoro. Si tratta di una cessazione volontaria motivata da un comportamento del datore che rende intollerabile la prosecuzione del rapporto, ad esempio mancato pagamento di salari, molestie, mobbing o demansionamento. La Cassazione, nella sentenza del 2026, ha sottolineato che è necessario dimostrare un grave inadempimento o una condotta idonea a rendere impossibile continuare a lavorare, anche se solo temporaneamente. La prova può consistere in documenti, comunicazioni scritte o testimonianze, ed è a carico del lavoratore dimostrare la fondatezza della giusta causa al momento della domanda di NASpI.
Dimissioni durante la tutela di maternità o paternità
Un’altra ipotesi ammissibile riguarda le dimissioni presentate nel periodo tutelato di maternità o paternità. La legge prevede che il rapporto di lavoro sia protetto dal 300 giorni antecedenti la data presunta del parto fino al compimento del primo anno di vita del bambino; anche il padre beneficiario del congedo obbligatorio è coperto da questa tutela. In tali casi è obbligatoria la convalida delle dimissioni da parte dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro; la mancata convalida rende le dimissioni inefficaci e, di conseguenza, preclude la NASpI. Tuttavia, se la procedura è seguita correttamente, la cessazione del rapporto è considerata comunque involontaria, consentendo al lavoratore di accedere all’indennità.
Bonus 500 euro under 35 e il filtro sulla disoccupazione
Il bonus 500 euro under 35 nasce con il Decreto Coesione (art. 21, comma 3, D.L. 60/2024) e si rivolge ai giovani disoccupati che aprono un’attività imprenditoriale nei settori della tecnologia e della transizione ecologica entro il 31 dicembre 2025. Il requisito fondamentale è lo stato di disoccupazione al momento dell’avvio dell’attività, verificato non mediante la sola percezione della NASpI ma attraverso la banca dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, unico soggetto competente a certificare tale condizione. Il controllo è automatico, ma l’INPS effettua una verifica “caso per caso”. Se i dati ministeriali non coincidono con la dichiarazione del richiedente, la domanda viene respinta, anche se il soggetto sta percependo la NASpI.
Quando la domanda è rigettata, il soggetto può avviare il riesame, un percorso di revisione avviato dall’INPS entro 30 giorni dalla comunicazione del rigetto. È fondamentale presentare nuovamente la domanda sul portale, allegando tutta la documentazione che attesti lo stato di disoccupazione alla data di avvio dell’attività (certificati di cessazione, estratti contabili, comunicazioni INPS). Solo dopo che il Ministero del Lavoro avrà confermato la validità dei documenti, il pagamento del contributo verrà autorizzato.
Conguaglio 730 sulla NASpI: perché a volte manca
Il conguaglio 730 è il meccanismo che consente di utilizzare le detrazioni fiscali direttamente sull’assegno di NASpI. L’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, riceve dal modello 730-4 dell’Agenzia delle Entrate l’importo del credito da versare. Normalmente, nella prima mensilità successiva alla ricezione del prospetto, il credito viene aggiunto al pagamento della NASpI. Tuttavia, se l’INPS riscontra un’incompatibilità – ad esempio la NASpI è terminata prima del conguaglio, o vi è un errore nella dichiarazione – l’ente invia un rifiuto telematico entro cinque giorni e non applica alcuna integrazione.
Le cause più frequenti di mancato accredito includono la cessazione anticipata dell’indennità, la mancanza di autorizzazione del DURC o errori nella compilazione del 730-4. In questi casi il beneficiario deve contattare l’INPS, richiedere una verifica dell’istruttoria e, se necessario, presentare una correzione della dichiarazione o fornire la documentazione mancante. Una volta risolto il problema, l’importo del conguaglio verrà accreditato nella successiva erogazione della NASpI.



