Il 20 ottobre 2026 l’INPS ha pubblicato la circolare n. 107, una risposta puntuale alle numerose richieste di chiarimento su come cumulare la pensione italiana con i contributi versati all’estero. Il documento ribadisce che, per il calcolo del diritto, si considerano anche gli anni che hanno già generato un assegno previdenziale in un altro Paese, evitando doppi conteggi.
Requisiti fondamentali per il cumulo con contributi esteri
Secondo la normativa di riferimento (legge n. 228/2012), per accedere al cumulo è necessario aver maturato in Italia il periodo minimo previsto per la totalizzazione, includendo tutti i versamenti non coincidenti versati nelle diverse gestioni nazionali. Almeno una delle gestioni coinvolte deve riconoscere i periodi esteri secondo le regole di coordinamento internazionale, che si applicano a tutti gli Stati membri UE, SEE, Svizzera, Regno Unito e ai Paesi con convenzioni bilaterali di sicurezza sociale. Il periodo minimo richiesto dallo **Regolamento (CE) n. 883/2004** è di 52 settimane, sia per i regimi europei che per quelli bilaterali, dove si considerano contributi obbligatori, volontari, figurativi e da riscatto.
Contributi già fruttati all’estero
Il possesso di una pensione straniera non preclude il cumulo: i contributi che hanno generato la prestazione estera rimangono validi per il diritto alla quota INPS e, se coincidono con periodi italiani, sono conteggiati una sola volta. Un esempio pratico: un lavoratore con 15 anni di versamenti in Italia e 20 anni in Germania accumula 35 anni di anzianità contributiva, ma l’INPS liquiderà la sua quota esclusivamente sui 15 anni italiani.
Gestione separata, soglia di reddito e integrazione al minimo
Per chi chiude la carriera nella Gestione separata, la circolare specifica che la pensione in cumulo deve soddisfare anche l’importo soglia previsto dall’art. 1, comma 241, della legge n. 228/2012. Dal 2026 tale soglia coincide con l’assegno sociale, pari a 546,24 euro al mese. Se la somma della rendita INPS più quella estera (o il pro-rata) supera questa cifra, il diritto è riconosciuto; altrimenti occorre l’integrazione al minimo, subordinata al rispetto dei limiti di reddito dell’art. 6 del D.L. n. 463/1983.
Periodo pre-1996 e sistema misto
I periodi di contribuzione maturati all’estero prima del 31 dicembre 1995 sono inseriti nell’anzianità al 31 dicembre 1995 e, dunque, rientrano nel cosiddetto sistema misto. Questo implica che, anche se tutti i versamenti successivi sono italiani, i precedenti consentono di accedere alla pensione di vecchiaia a 71 anni (con almeno cinque anni di contribuzione effettiva) o all’anticipata a 64 anni con venti anni di contributi. La gestione separata, mediante la circolare n. 22 del 23 gennaio 2025, ha già precisato queste condizioni.
Procedura di domanda e ruolo dell’ultima gestione italiana
La pratica di pensione in cumulo è avviata dalla gestione che ha ricevuto l’ultimo versamento italiano, anche se la carriera si chiude con contributi esteri. Chi risiede in Italia può presentare la domanda online, scegliendo il tipo di prestazione; i residenti all’estero devono rivolgersi all’istituzione previdenziale del Paese di residenza, che trasmette la domanda al relativo “Poli territoriale” INPS. Prima di procedere al pagamento, l’ente esamina l’intera posizione assicurativa, verifica tutte le vie di accesso previste e comunica al richiedente le alternative più vantaggiose.
Contributi inferiori a un anno e riscatto
Ai sensi dell’art. 57 del Regolamento (CE) n. 883/2004, i periodi inferiori a dodici mesi che da soli non garantiscono una prestazione non sono totalizzabili da parte dello Stato erogatore, ma vengono considerati dallo Stato che riconosce la pensione per valutare diritto e importo. Quando non esiste alcuna convenzione di sicurezza sociale con il Paese estero, il lavoratore può ricorrere al riscatto, ovvero al pagamento volontario dei contributi mancanti, che vengono poi accreditati e concorrono al calcolo di tutte le pensioni.
Totalezza dei contributi esteri: paesi coinvolti
Le norme europee si applicano direttamente a tutti gli Stati UE, SEE e alla Svizzera (dal 1° giugno 2002). Gli accordi bilaterali estendono la totalizzazione a nazioni quali Argentina, Canada, Capo Verde, San Marino, Spagna, Svezia, Tunisia, Uruguay e altri. Nel caso del Regno Unito, dopo la Brexit la totalizzazione è regolata dalle intese post-brexit; per il Brasile, l’INPS riporta la quota italiana senza considerare il periodo estero, riconoscendo la pensione brasiliana separatamente. In tutti i casi, i contributi esteriori non “si spostano” fisicamente in Italia: la ricongiunzione avviene tramite i meccanismi di totalizzazione e cumulo previsti dalla normativa.
La circolare n. 107/2026 offre una guida pratica e dettagliata per chi ha versato contributi sia in Italia sia all’estero, chiarendo come i periodi pre-1996, la soglia della Gestione separata, l’integrazione al minimo e il riscatto possano influire sul diritto alla pensione in cumulo.



