Il Jobs Act aveva introdotto una serie di regole per i licenziamenti, ma la recente pronuncia della Corte costituzionale ha ulteriormente modificato il panorama. Con la sentenza n. 174/2026, depositata il 22 ottobre 2026, è stato annullato il requisito che limitava le maggiorazioni dell’indennità ai datori di lavoro con più di quindici dipendenti. La decisione si applica ai dipendenti delle piccole imprese assunti prima del 7 marzo 2015, consentendo loro di percepire un risarcimento più elevato in funzione dell’anzianità.
In pratica, la norma di partenza – l’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 – prevedeva una scelta tra la riassunzione entro tre giorni e il pagamento di un’indennità compresa tra 2,5 e 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. La novità introdotta dalla Corte consiste nel poter aumentare il tetto massimo: chi ha più di dieci anni di servizio può ottenere fino a 10 mensilità, mentre chi supera i venti anni può arrivare a 14 mensilità, indipendentemente dal numero di dipendenti occupati dall’azienda.
Estensione delle indennità per i lavoratori assunti prima del Jobs Act
Il criterio principale per l’applicazione della maggiorazione è l’anzianità. La Corte ha sottolineato che il precedente limite – i sei mesi fissati dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 – impediva una personalizzazione adeguata del risarcimento. Ora, la valutazione spetta al giudice, che deve tenere conto dell’intera storia contrattuale, del comportamento delle parti e della capacità patrimoniale dell’impresa.
Criteri di anzianità e massimali
Per i dipendenti con più di dieci anni di servizio, la indennità può essere incrementata fino a dieci mensilità; per chi ha superato i venti anni, il limite sale a quattordici mensilità. Questa maggiorazione si applica anche quando l’impresa occupa meno di sedici dipendenti, superando così la precedente soglia dei quindici dipendenti prevista dall’articolo 8 della legge 604/1966. La decisione è stata sollevata dal Tribunale di Livorno, che aveva osservato la necessità di un risarcimento più adeguato in un caso di licenziamento di un’assistente di studio dentistico assunta nel 2003 e licenziata nel 2024.
Cambiamenti per i licenziati dopo il 7 marzo 2015
Parallelamente, la Corte ha già affrontato la disciplina dei licenziamenti successivi al 7 marzo 2015 con la sentenza n. 118/2025 (21 luglio 2025). In quella pronuncia è stato rimosso il tetto rigido di sei mensilità previsto dal decreto legislativo n. 23/2015 per le piccole imprese, introducendo un intervallo più flessibile che va da tre a diciotto mensilità, a seconda della gravità dell’illegittimità e dell’anzianità del lavoratore.
Nuovo intervallo di 3-18 mensilità
L’articolo 9, comma 1, del suddetto decreto continua a prevedere il dimezzamento degli importi rispetto ai datori di lavoro sopra soglia, ma il limite di sei mensilità è stato eliminato. Il calcolo si basa sull’ultima retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR), che può differire sensibilmente dalla retribuzione mensile lorda. Anche in questo caso, il giudice valuta elementi quali la durata del rapporto, le dimensioni dell’impresa e le circostanze specifiche del licenziamento.
Impatto economico per le piccole imprese e casi pratici
Le nuove disposizioni hanno un impatto concreto sul bilancio delle piccole imprese. Per un dipendente assunto nel 2003, con una retribuzione mensile di 2.000 euro e più di venti anni di servizio, il massimale dell’indennità è passato da 12.000 euro a 28.000 euro, un incremento di 16.000 euro. Un altro esempio riguarda un lavoratore assunto nel 2012 con la stessa retribuzione: il tetto è cresciuto da 12.000 a 20.000 euro. Per un dipendente assunto nel 2018, soggetto alle tutele crescenti, il massimale può raggiungere i 36.000 euro.
È importante sottolineare che questi valori rappresentano i massimi legali; il risarcimento effettivo dipenderà dalla valutazione del giudice e dall’applicazione dei criteri di cui sopra. Inoltre, la Corte ha suggerito al legislatore di considerare indicatori economici più ampi – come il fatturato o il patrimonio netto – per valutare la capacità di un piccolo datore di sostenere indennità elevate, anziché affidarsi unicamente al numero di dipendenti.
Le due pronunce della Corte costituzionale hanno eliminato barriere artificiali legate al solo numero di dipendenti, consentendo una più ampia personalizzazione delle indennità di licenziamento sia per i lavoratori assunti prima che dopo il Jobs Act. I datori di lavoro devono ora tenere conto di questi nuovi massimali nella fase di valutazione del rischio e nella pianificazione di eventuali accordi transattivi.



