L’anno scolastico 2026/27 si prospetta particolarmente movimentato per il corpo docente nazionale. Da una parte, si avvicina il tanto atteso terzo ciclo Indire, da promuovere al termine della legislatura, e dall’altra, i neoassunti dovranno affrontare l’anno di prova con criteri di servizio e formazione ben definiti. In questa guida raccogliamo le informazioni più recenti, le dichiarazioni delle autorità competenti e le procedure operative che caratterizzeranno questi due importanti momenti.
Il prossimo terzo ciclo Indire: calendario e condizioni d’accesso
Il presidente di Indire, Francesco Manfredi, ha confermato in occasione della quindicesima edizione di Didacta a Lanciano che il terzo ciclo dei corsi Indire dovrebbe partire prima della chiusura della legislatura corrente. Sebbene non siano ancora stati fissati i termini precisi, Manfredi ha espresso una nota ottimistica, rispondendo con un “Credo di sì” alla domanda sulla data di avvio. Il ciclo sarà aperto a chi ha maturato almeno tre anni di servizio o a chi ha conseguito la specializzazione all’estero, garantendo percorsi più brevi rispetto alle edizioni precedenti.
Un elemento cruciale per la realizzazione del programma è il coinvolgimento del Ministero dell’Università, unitamente al Ministero dell’Istruzione e a Indire. La sinergia tra questi enti è ritenuta indispensabile per stabilizzare la categoria docente e per definire le modalità operative del nuovo ciclo. Il bando, quando pubblicato, chiarirà se saranno mantenute le stesse strutture dei due cicli precedenti o se verranno introdotte novità su durata, valutazione e finanziamento.
Parallelamente, è stato riferito dal responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega, Mario Pittoni, che il ciclo sarà inizialmente riservato ai triennalisti. La comunicazione, veicolata sui canali social, indica che il via libera è stata concessa “solo per il terzo ciclo dei triennalisti”, lasciando intendere che gli insegnanti a tempo indeterminato dovranno attendere ulteriori indicazioni.
Anno di prova 2026/27 per i neoassunti: passi obbligatori
Chi ha iniziato il proprio ruolo il 1° settembre 2026 dovrà osservare una serie di tappe per ottenere la conferma in ruolo. Il DM 226/2022 resta il riferimento normativo di base e stabilisce tre requisiti fondamentali: 180 giorni di servizio complessivi, di cui almeno 120 giorni di attività didattica, e 50 ore di formazione distribuite tra incontri, laboratori, tutoraggio peer-to-peer e attività online.
Chi è tenuto a svolgere l’anno di prova
Il comma 1 dell’articolo 2 del DM 226/2022 individua i soggetti obbligati: tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato nell’anno di ingresso, chi ha ricevuto una proroga per mancata completezza del percorso, chi ha ottenuto una valutazione negativa e i docenti che cambiano grado di istruzione. Inoltre, chi passa a una diversa classe di concorso nella Tabella A deve ripetere il percorso, anche se proviene da una posizione di ruolo.
Chi beneficia dell’esonero
La nota MIM n. 95371/2025 stabilisce che chi è già in ruolo, ha superato l’anno di prova e viene nuovamente assunto nello stesso grado di istruzione, non è tenuto a ripetere il percorso. Lo stesso vale per il passaggio dal posto comune al sostegno all’interno della stessa tipologia di scuola. L’eccezione riguarda la scuola secondaria di secondo grado, dove il passaggio da una classe della Tabella B a una della Tabella A richiede nuovamente l’anno di formazione e prova.
Calcolo dei giorni di servizio e delle ore di formazione
I 180 giorni di servizio includono lezioni, sospensioni, scrutini, esami e altre attività collegate al ruolo. Le 120 giornate di attività didattica comprendono le ore di lezione e le attività direttamente legate alla didattica (progettazione, valutazione, riunioni collegiali, formazione). Le assenze per ferie, congedi ordinari, aspettativa o maternità non vengono conteggiate. Per i part-time, le soglie dei 180 e 120 giorni sono ridotte proporzionalmente, ma le 50 ore di formazione rimangono inalterate.
Portfolio, bilanci di competenze e colloquio finale
Durante il periodo di prova gli insegnanti devono caricare su il bilancio delle competenze e il portfolio professionale. Questi documenti sono oggetto di verifica da parte del Comitato di valutazione, che si incontra con il candidato per un colloquio conclusivo. La decisione finale spetta al dirigente scolastico, il quale può confermare o rifiutare la posizione in ruolo.
Infine, per i vincitori di concorsi PNRR che hanno iniziato con un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo, l’anno di prova si attiva solo dopo la trasformazione del contratto in tempo indeterminato e il conseguimento dell’abilitazione, secondo quanto previsto dalla normativa specifica.



