Il disegno di legge sulla concorrenza contiene due interventi significativi nel settore delle telecomunicazioni: uno riguarda il calcolo e l’applicazione del Canone unico patrimoniale (Cup) sulle occupazioni permanenti del suolo pubblico, l’altro propone misure per rafforzare le tutele dei consumatori contro il telemarketing nelle offerte di connettività. L’obiettivo dichiarato è rendere più coerente il quadro regolatorio per favorire investimenti nelle infrastrutture e proteggere gli utenti dalle pratiche commerciali aggressive.
Articolo 11: distinzione tra concessionario di rete e operatori retail sul Cup
La bozza dell’articolo 11 interviene sulla disciplina del Canone unico patrimoniale applicato alle occupazioni permanenti di suolo pubblico per servizi di comunicazione elettronica, con la finalità di evitare oneri locali che possano ostacolare lo sviluppo delle infrastrutture digitali. Il punto centrale è la separazione dei ruoli tra chi realizza e gestisce la rete (il concessionario) e chi utilizza tale infrastruttura per offrire servizi ai clienti finali (gli operatori retail).
In pratica, il testo stabilisce che alla soglia minima del Cup sia soggetto principalmente il concessionario che occupa direttamente il suolo pubblico. Gli operatori che si appoggiano alla rete versano invece il canone in misura proporzionale, calcolata sul numero delle loro utenze finali presenti nel territorio comunale, senza applicazione della soglia minima. Questa distinzione mira a evitare un doppio prelievo sulla stessa infrastruttura e a rendere il criterio di imposizione più aderente al ruolo effettivo dei soggetti coinvolti.
Gestione dei casi misti e impatto sugli investimenti
Il testo contempla anche situazioni in cui il concessionario svolge contemporaneamente attività di fornitura: se l’importo calcolato sulla base proporzionale supera la soglia minima, è dovuto solamente l’importo proporzionale. Questa scelta cerca di semplificare il meccanismo e ridurre sovrapposizioni. Per gli operatori il valore principale della norma è la prevedibilità dei costi locali, che influenza la pianificazione degli investimenti in fibra infrastrutture radio e backhauling, soprattutto in un contesto in cui il modello wholesale-retail è sempre più diffuso.
Articolo 13: estensione delle tutele contro il telemarketing alle Tlc
La proposta contenuta nell’articolo 13 modifica il Codice del consumo per inserire espressamente i servizi di telecomunicazioni tra quelli soggetti alle stesse garanzie previste per la fornitura di energia elettrica e gas. L’intenzione è uniformare il trattamento delle proposte commerciali a distanza e contrastare pratiche aggressive che possono portare a contratti non pienamente consapevoli.
Con questa estensione, le regole sulla tracciabilità del consenso e sulla correttezza delle comunicazioni commerciali, già applicate ai settori energetici, si applicherebbero anche alle offerte di connettività e servizi di comunicazione elettronica. Per gli utenti significa maggiori garanzie in fase di offerta e conferma contrattuale; per gli operatori implica una maggiore attenzione alla documentazione digitale del consenso e alla trasparenza delle proposte.
Problematiche pratiche: call center abusivi e tecniche di elusione
Anche con norme più severe, il fenomeno del telemarketing selvaggio può persistere. In passato, divieti analoghi rivolti al settore energetico hanno mostrato che esiste un mercato parallelo di call center illegali che ottengono cosiddetti consensi con l’inganno, vendono contratti e sfruttano pacchetti misti per aggirare le regole. Tecniche come il trucco dello squillo o lo spoofing dei numeri possono trasformare una chiamata non autorizzata in una conversazione apparentemente iniziata dall’utente.
Per contrastare questi fenomeni, gli interventi normativi si combinano con azioni di tipo tecnologico e di vigilanza. L’introduzione di requisiti più stringenti sulla prova del consenso digitale e la tracciabilità delle comunicazioni rende più difficile il commercio di contratti non validi, mentre il ricorso a filtri di rete e misure contro lo spoofing può ridurre l’impatto dei call center abusivi.
Nel complesso, gli articoli 11 e 13 mirano a bilanciare due esigenze apparentemente distinte ma interconnesse: favorire un ecosistema infrastrutturale efficiente e condiviso, senza appesantirne i costi con prelievi duplicati, e garantire maggiore tutela ai consumatori nelle vendite a distanza nei servizi di comunicazione elettronica. Il testo è atteso per l’esame definitivo e potrà influenzare decisioni di investimento e pratiche commerciali nel settore delle Tlc.



