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16 Maggio 2026

Novità sul lavoro tramite piattaforme: sintesi delle modifiche del Decreto Lavoro 2026

Il decreto lavoro 2026 rinnova gli obblighi per le piattaforme digitali: dalla presunzione di subordinazione quando intervengono algoritmi fino alle nuove regole per l'accesso, il LUL e la formazione dei rider

Novità sul lavoro tramite piattaforme: sintesi delle modifiche del Decreto Lavoro 2026

Con il D.L. n. 62 del 30 aprile 2026, noto come decreto lavoro 2026 il legislatore è intervenuto nuovamente sulle tutele per i lavoratori che operano tramite piattaforme digitali. La norma aggiorna e amplia disposizioni già introdotte dalla Legge n. 128/2019 e dalle modifiche all’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, senza tuttavia stravolgere il quadro costituito negli anni precedenti. Questo articolo ricostruisce i punti salienti della riforma, con particolare attenzione a come viene valutata la natura del rapporto di lavoro e agli obblighi informativi e organizzativi a carico delle piattaforme.

Qualificazione del rapporto: contenuti concreti oltre le etichette formali

Il nuovo testo normativo ribadisce che, per definire la natura del rapporto instaurato tramite piattaforma, contano soprattutto le modalità concrete di svolgimento della prestazione e non le diciture del contratto. L’art. 12 chiarisce che saranno considerati elementi determinanti gli strumenti e le modalità operative effettivamente impiegati. In particolare, la norma tiene conto dei cosiddetti indici di controllo o eterodirezione esercitati mediante sistemi automatizzati o algoritmici: quando tali indici risultano presenti si configura una presunzione di subordinazione, che rende applicabile la disciplina del rapporto di lavoro subordinato salvo prova contraria.

Presunzione di subordinazione per sistemi algoritmici

La previsione di una presunzione non introduce un automatismo definitivo, ma sposta l’onere della prova: le piattaforme che gestiscono attività con logiche algoritmiche dovranno essere in grado di dimostrare l’assenza di controllo tale da escludere il vincolo di subordinazione. Questa scelta normativa risponde all’esigenza di adattare la nozione tradizionale di dipendenza al contesto digitale, dove sistemi automatizzati possono esercitare funzioni che influiscono significativamente sulle condizioni di lavoro.

Obblighi di registrazione, trasparenza e diritto di spiegazione

Il Capo III del decreto introduce obblighi stringenti sulle informazioni che le piattaforme devono conservare e rendere disponibili. L’art. 13 impone la registrazione e la conservazione per almeno cinque anni di dati riferiti agli accessi, alle assegnazioni, ai rifiuti, ai tempi e ai corrispettivi; tali informazioni devono essere accessibili sia al lavoratore sia alle autorità ispettive. Si tratta di un passo verso una maggiore tracciabilità delle attività e di una possibilità concreta di verifica delle condizioni operative.

Trasparenza sui sistemi automatizzati

L’art. 14 disciplina l’obbligo di fornire ai lavoratori informazioni chiare sui sistemi automatizzati o algoritmici: modalità di assegnazione delle attività, logiche di calcolo dei compensi, criteri di valutazione delle prestazioni e regole che determinano sospensioni o cessazioni dell’accesso. Viene inoltre riconosciuto il diritto del lavoratore ad ottenere una spiegazione intellegibile delle decisioni automatizzate che incidono sulle condizioni contrattuali e la possibilità di richiedere un riesame con intervento umano.

Misure specifiche per i rider: accesso, LUL e formazione

Il testo modifica espressamente gli articoli dedicati al lavoro tramite piattaforme, in particolare l’art. 47-bis, l’art. 47-quater e l’art. 47-septies, introducendo obblighi operativi e sanzioni mirate per il settore delle consegne. Tra le novità principali figurano requisiti di autenticazione più stringenti per l’accesso alla piattaforma (ad esempio SPID o CIE o soluzioni a più fattori), il divieto di cessione di account e il divieto di più account intestati allo stesso codice fiscale, con penalità amministrative previste dal provvedimento.

Account, sanzioni e documentazione delle prestazioni

In particolare, il decreto stabilisce sanzioni fino a 800–1.200 euro per la cessione dell’account e 1.000–1.500 euro per ogni account in più attivato con lo stesso codice fiscale. Inoltre, viene introdotto l’obbligo per la committente di consegnare al lavoratore il LUL (libretto unico del lavoro) con l’indicazione, per ciascun mese, del numero di consegne effettuate e del compenso totale corrisposto, rafforzando la certezza documentale sulle retribuzioni effettive.

Formazione obbligatoria e responsabilità della committente

L’art. 47-septies è integrato con l’obbligo di adempiere a specifici percorsi formativi di sicurezza tramite la piattaforma SIISL entro 30 giorni dalla prima prestazione. La mancata formazione del lavoratore viene segnalata alla committente; se questa continua a utilizzare il lavoratore segnalato per tre mesi, è prevista una sanzione amministrativa che può arrivare fino a 2.400 euro. Si tratta di una soluzione che mira a coinvolgere attivamente le piattaforme nella prevenzione dei rischi e nella sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nel complesso, il Decreto Lavoro 2026 amplia la disciplina sulle piattaforme digitali richiedendo maggiore tracciabilità, trasparenza e responsabilità da parte dei committenti, con misure specifiche rivolte ai rider. Per approfondire altre disposizione collegate al D.L. n. 62/2026 è possibile consultare lo speciale dedicato al decreto per una lettura completa delle novità e delle implicazioni pratiche per lavoratori, piattaforme e ispettorato.

Edoardo Marchesi
Autore

Edoardo Marchesi

Edoardo Marchesi, voce delle notizie di Palermo, ricorda la notte in cui seguì il corteo in via Maqueda e decise di chiedere carte e nomi: da allora predilige verifiche sul campo. In redazione guida l’agenda delle emergenze e custodisce una collezione di vecchie mappe della città.