L’integrazione dell’intelligenza artificiale nelle pratiche professionali è ormai diffusa: dalla revisione di grandi volumi di dati alle bozze di atti, passando per l’estrazione di clausole o il controllo di refusi. Questo impiego sistematico solleva però questioni cruciali sul confine tra supporto automatizzato e delega delle responsabilità. Gli Ordini professionali e la legislazione stanno intervenendo per chiarire obblighi di trasparenza, supervisione e responsabilità.
Disposizioni introdotte dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
Un esempio concreto di regolamentazione è quello del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che ha scritto nel proprio codice deontologico indicazioni precise sull’uso dell’IA. Tra i principi inseriti: l’IA può essere impiegata esclusivamente come strumento di supporto la prestazione professionale deve rimanere sostanzialmente frutto dell’attività intellettuale del professionista; è vietato affidare all’algoritmo la valutazione e l’interpretazione di fatti e norme. Inoltre, i professionisti devono rispettare i principi di competenza, diligenza, qualità, indipendenza e autonomia, con l’applicazione di sanzioni disciplinari in caso di violazioni.
Implicazioni pratiche per il lavoro quotidiano
Questo approccio obbliga a pratiche concrete: verificare le fonti fornite dall’IA prima di depositare atti, confermare personalmente diagnosi o valutazioni critiche e mantenere la responsabilità della decisione finale. L’obiettivo è evitare che la frase «Lo faccio fare all’IA» sostituisca la responsabilità professionale, preservando così la tutela del cliente e la qualità dell’esercizio professionale.
Aggiornamenti in altri Ordini e la legge nazionale
Altri Ordini hanno seguito linee analoghe ma con tempi diversi. La Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici ha aggiornato il proprio codice introducendo principi come trasparenza controllo umano, verificabilità degli output e tutela dei dati, prevedendo sanzioni per usi impropri. Il settore giornalistico, con una revisione del codice entrata in vigore nel 2026, ha dedicato un articolo all’uso dell’IA stabilendo che essa non può sostituire l’attività giornalistica e che il suo impiego va dichiarato, con l’obbligo di verifica delle fonti.
Normativa nazionale: la legge 132/2026
L’entrata in vigore della legge 132/2026 ha introdotto obblighi ulteriori: il Consiglio nazionale ha fornito circolari e modelli obbligatori di informativa al cliente per spiegare quando e come strumenti basati su IA vengono impiegati. Questo quadro normativo rende il cliente parte attiva del processo decisionale e ribadisce che gli strumenti intelligenti devono restare di supporto e mai assumere il ruolo decisionale principale.
Situazione in ambito forense, medico e tecnico
Nell’ambito legale non sono ancora state inserite regole uniformi nei codici deontologici, ma esistono documenti di riferimento come HOROS la Carta dei Principi per un uso consapevole dei sistemi di IA in ambito forense pubblicata dall’Ordine degli Avvocati di Milano nel 2026. HOROS sottolinea la necessità di standard minimi di trasparenza e di responsabilità nella fase di impiego degli algoritmi per attività forensi.
Ambito medico e psicologico
Per i medici la discussione rimane fortemente orientata all’etica e alla scienza: l’IA è considerata uno strumento di supporto alla decisione clinica che richiede sempre supervisione umana e trasparenza sugli output. Gli psicologi dispongono già di principi applicabili alle tecnologie digitali e alle prestazioni telematiche, sebbene non vi siano ancora articoli specifici dedicati esclusivamente all’IA.
Nel settore tecnico, gli ingegneri stanno aggiornando i propri codici deontologici, mentre architetti e paesaggisti hanno costituito gruppi di lavoro per valutare l’impatto dell’IA nelle loro pratiche. In tutta Europa il confronto è aperto, in particolare alla luce delle iniziative regolatorie comunitarie che forniscono uno sfondo normativo di riferimento.
Complessivamente, ciò che emerge è un principio condiviso: l’intelligenza artificiale deve essere sempre utilizzata come supporto al lavoro umano, non come sostituto del giudizio professionale. Il professionista resta responsabile della verifica delle fonti e degli output generati dall’IA e ha l’obbligo di informare il cliente quando gli strumenti automatizzati sono stati impiegati, spiegando in che misura hanno contribuito alla prestazione.


