(Adnkronos) – “È stata ampiamente accertata la presenza di Bellini sul luogo del delitto subito dopo lo scoppio dell'ordigno esplosivo. Presenza che il ricorrente ha contrastato allegando un alibi dimostratosi non solo falso, ma organizzato previamente in modo ‘raffinato’ ed eseguito ‘abilmente’ nei minimi particolari in vista dello specifico contributo che il ricorrente avrebbe offerto per la realizzazione del delitto e degli altrettanto specifici ‘pericoli’ che egli doveva contrastare (essere visto sul posto al momento dello scoppio)”. È quanto scrivono i giudici della sesta sezione penale della Cassazione nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 1 luglio hanno confermato l’ergastolo per l'ex esponente di Avanguardia Nazionale Paolo Bellini, accusato di concorso nella strage di Bologna del 2 agosto 1980, in cui morirono 85 persone e oltre 200 rimasero ferite. I supremi giudici, con la sentenza, hanno confermato anche le condanne per gli altri due imputati che avevano presentato il ricorso contro la sentenza d'appello di Bologna: si tratta dell'ex capitano dei carabinieri Piergiorgio Segatel, accusato di depistaggio e condannato a sei anni di reclusione, e Domenico Catracchia, ex amministratore di condominio in via Gradoli, a Roma, accusato di false informazioni al pm al fine di sviare le indagini, condannato a quattro anni. Rigettando il ricorso della difesa e accogliendo quanto chiesto nella requisitoria dal sostituto procuratore generale della Cassazione Antonio Balsamo, i supremi giudici sottolineano nelle motivazioni come “la sentenza impugnata sia pervenuta all'affermazione di responsabilità di Bellini attraverso una ricostruzione indiziaria rigorosa, priva di illogicità manifeste, fondata su elementi dimostrativi dotati dello spessore indicato dall'art. 192 del codice penale e nel rispetto dei principi di diritto che regolano la valutazione della prova indiziaria”. In particolare, si legge nella sentenza di 109 pagine, “il contributo concorsuale di Bellini è stato indicato e vagliato dalla sentenza impugnata, secondo i canoni rigorosi indicati dalla giurisprudenza di legittimità, ed è consistito in un'attività essenziale nella commissione del delitto: il trasporto dell'esplosivo. Convergevano su tale punto l'intercettazione di Carlo Maria Maggi e le dichiarazioni di Gianfranco Maggi e Dino Bartoli, confortate dalla storia criminale di Bellini (che disponeva di un preciso canale privilegiato in esponenti della destra estremista anche per ottenere esplosivi, la cui provenienza era stata ritenuta ‘compatibile’ con l'esplosivo utilizzato nella strage). La partecipazione alla strage di Bellini trovava ulteriori elementi di supporto, tutti tra loro concordanti: le dichiarazioni di Triestina Tommasi; l'incontro con Picciafuoco, la militanza di Bellini in Avanguardia Nazionale, i suoi rapporti con la destra eversiva militarmente organizzata, con i servizi di sicurezza e segreti deviati e con il procuratore della Repubblica Ugo Sisti nonché le coperture e le protezioni ricevute anche da apparati istituzionali, in Italia ed all'estero, prima e dopo la strage” scrivono i supremi giudici. Ricostruendo la vicenda, i giudici della Cassazione sottolineano che la sentenza della Corte di assise di appello ha stabilito che “l'esecuzione materiale della strage di Bologna” è “imputabile ad un commando terroristico composto da più cellule costituite a loro volta da più soggetti provenienti da varie organizzazioni eversive di destra, uniti dal comune obiettivo di destabilizzare l'ordine democratico o, comunque, anche da soggetti legati ad apparati istituzionali ‘deviati’ disponibili a partecipare a gravissime operazioni delittuose per ricevere in contropartita agevolazioni, protezioni ed anche compensi in denaro; tra tali soggetti vi era senza ombra di dubbio il latitante Paolo Bellini – si legge – la cui presenza alla stazione di Bologna al momento della strage era finalizzata a trasportare, consegnare e collocare quantomeno parte dell'esplosivo utilizzato oppure, a voler prescindere dal trasporto, dalla consegna e dalla collocazione dell'esplosivo, a fornire un materiale supporto all'azione degli altri compartecipi, nella piena consapevolezza che presso la sala di aspetto di seconda classe sarebbe stato collocato un micidiale ordigno; gli autori materiali della strage sono stati coordinati nella esecuzione da funzionari dei servizi segreti e da altri esponenti di apparati dello Stato ‘deviati’, che a loro volta hanno risposto alle direttive dei vertici della Loggia P2, il cui capo indiscusso Licio Gelli ha sia direttamente finanziato la strage, sia organizzato ripetutamente operazioni di depistaggio, anche mediatico”. Secondo la Corte di Appello, “per ritenere colpevole Paolo Bellini era sufficiente e necessaria la prova che egli avesse consapevolmente arrecato un concreto contributo ad un piano criminoso che si prefiggeva di uccidere indiscriminatamente innumerevoli persone (compresi bambini), seminando terrore e sgomento in tutto il Paese e tale prova agli atti sussisteva al di là di ogni ragionevole dubbio in quanto la accertata inequivocabilmente presenza di Paolo Bellini, che si era per tale ragione appositamente precostituito un articolatissimo ‘alibi’, alla stazione di Bologna al momento della strage era finalizzata a trasportare, consegnare e collocare quantomeno parte dell'esplosivo utilizzato, oppure, a prescindere dal trasporto, dalla consegna e dalla collocazione dell'esplosivo, a fornire un materiale supporto all'azione degli altri compartecipi, nella piena consapevolezza – si legge – che presso la sala di aspetto di seconda classe sarebbe stato collocato un micidiale ordigno”. Intanto lo scorso gennaio è diventata definitiva la condanna all’ergastolo anche per l’ex Nar Gilberto Cavallini, accusato di aver fornito alloggio a Francesca Mambro, Giusva Fioravanti e Luigi Ciavardini, nella fase immediatamente alla strage, di aver falsificato il documento intestato a Flavio Caggiula, consegnato da Ciavardini a Fioravanti, e di aver messo a disposizione un’auto per raggiungere il luogo della strage. “Questa sentenza conferma quello che avevamo sempre detto cioè che la strage è stata organizzata e finanziata dai vertici della loggia massonica P2, è stata protetta dai vertici dei servizi segreti italiani ed eseguita da terroristi fascisti appartenenti a varie sigle”. Così all’Adnkronos Paolo Bolognesi, presidente dell’Associazione dei familiari delle vittime della strage di Bologna, commenta le motivazioni depositate oggi, della sentenza della Cassazione che lo scorso luglio ha confermato l’ergastolo per l'ex esponente di Avanguardia Nazionale, Paolo Bellini.
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Strage di Bologna, le motivazioni della Cassazione: “Accertato contributo Bellini, suo alibi falso”