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29 Maggio 2026

Reversibilità: diritto riconosciuto ai partner omosessuali sposati all’estero prima della legge del 2016

La sentenza n. 91 del 28 maggio 2026 estende la pensione di reversibilità ai partner superstiti di matrimoni omosessuali celebrati all'estero prima dell'entrata in vigore della legge Cirinnà del 2016, superando la discriminazione derivante dalla mancata trascrizione dei vincoli in Italia.

Reversibilità: diritto riconosciuto ai partner omosessuali sposati all'estero prima della legge del 2016

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 91 del 28 maggio 2026, ha affrontato un problema che riguardava centinaia di coppie: l’esclusione dalla pensione di reversibilità dei partner superstiti di matrimoni omosessuali celebrati all’estero prima dell’entrata in vigore della legge Cirinnà del 2016. La pronuncia interviene su una lacuna normativa che aveva prodotto una disparità di trattamento rispetto alle coppie eterosessuali.

Il quadro della vicenda

Il caso è nato dal ricorso presentato da un partner superstite al quale l’Inps aveva negato la reversibilità in ragione del fatto che, al momento del decesso, l’ordinamento italiano non riconosceva le unioni tra persone dello stesso sesso. Le Sezioni unite della Cassazione hanno rimesso gli atti alla Consulta, sollevando la questione di costituzionalità dell’articolo 13 del regio decreto legge n. 636 del 1939 nella parte in cui impediva il riconoscimento della prestazione.

La nozione giuridica centrale

La Corte ha richiamato il concetto di giuridica impossibilità: molte coppie avevano formalizzato il proprio matrimonio all’estero ma non potevano trascriverlo in Italia per il divieto normativo antecedente al 2016. Per i giudici, negare la reversibilità per il solo dato cronologico del decesso davanti alla legge Cirinnà genera una disparità irragionevole rispetto ai coniugi eterosessuali.

Motivazione e principi costituzionali

Nel corpo della decisione la Corte non si limita a interpretare norme previdenziali: richiama il principio di uguaglianza previsto dall’articolo 3 della Costituzione e valorizza la pensione di reversibilità come espressione di solidarietà familiare. La prestazione viene descritta come una forma di ultrattività della solidarietà, ossia la continuazione dell’obbligo di tutela economica verso il partner superstite dopo la morte di uno dei componenti della coppia.

Il criterio di anacronismo

I giudici hanno applicato un controllo di ragionevolezza che include il criterio dell’anacronismo: una norma che poteva avere senso in un dato contesto storico perde la sua giustificazione quando produce effetti discriminatori alla luce dell’evoluzione costituzionale e sociale. Così, non può essere il mero dato temporale del decesso a privare di tutela chi aveva già formalizzato una relazione all’estero.

Impatto pratico della sentenza

La pronuncia apre la strada al riconoscimento della pensione di reversibilità per i partner superstiti dei matrimoni omosessuali celebrati all’estero prima del 2016, consentendo la liquidazione delle prestazioni economiche ingiustamente negate. In un caso analogo esaminato dai giudici, la Corte aveva già rilevato che il diritto discende dal contributo reciproco alla vita comune e alla costruzione del patrimonio materiale e relazionale della coppia.

Effetti sulle procedure amministrative

Dal punto di vista operativo, la sentenza determina l’illegittimità dell’interpretazione che escludeva automaticamente la reversibilità quando il decesso era antecedente all’entrata in vigore della legge Cirinnà. L’Inps e l’Avvocatura dello Stato, che avevano sostenuto la correttezza dell’orientamento precedentemente adottato, dovranno adeguare i criteri di valutazione delle domande alla nuova lettura costituzionale.

Significato simbolico e giurisprudenziale

Oltre agli effetti economici immediati, la decisione assume valore simbolico: afferma che lo Stato non può trasformare un vuoto legislativo in una causa permanente di svantaggio. La Corte ribadisce che la morte non può diventare l’ultimo ostacolo burocratico al pieno riconoscimento di un rapporto familiare già validamente costituito all’estero.

Verso una tutela più ampia

Questa pronuncia si inserisce in un percorso giurisprudenziale che, passo dopo passo, ha esteso la protezione dei diritti alle coppie omosessuali. La sentenza n. 91 del 28 maggio 2026 rappresenta dunque un ulteriore sviluppo nell’interpretazione costituzionale del principio di uguaglianza e rafforza la nozione di solidarietà familiare come criterio interpretativo fondamentale per il diritto previdenziale.

Francesca Galli
Autore

Francesca Galli

Francesca Galli, fiorentina con formazione bancaria, prese la decisione di cambiare carriera dopo un convegno a Palazzo Vecchio: oggi cura analisi di mercati e colonne su risparmio e investimenti. In redazione propone linee editoriali attente alla trasparenza e conserva l'agenda del primo impiego in banca.