Requisito dei dieci anni e beneficiari di protezione internazionale: la sentenza della Corte UE

Una decisione della Corte UE ridefinisce i limiti delle condizioni di accesso al reddito di cittadinanza per chi gode di protezione internazionale

Con la sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea del 7 maggio 2026 (causa C-747/22) è stata dichiarata la illegittimità del requisito previsto dalla normativa italiana che condiziona l’accesso al reddito di cittadinanza alla residenza di almeno dieci anni. La Corte ha ritenuto che, pur essendo formalmente neutro, tale requisito produca una discriminazione indiretta nei confronti dei cittadini di Paesi terzi titolari di protezione internazionale, incidendo in modo prevalente sulla possibilità di accedere a prestazioni fondamentali.

La decisione si innesta in un quadro giuridico europeo regolato dalla direttiva 2011/95/UE, che garantisce ai beneficiari di protezione internazionale il diritto ad un trattamento equiparato in materia di accesso all’occupazione e di assistenza sociale. Nel caso concreto, la controversia trae origine dal ricorso promosso da un beneficiario di protezione sussidiaria il cui beneficio era stato revocato dall’INPS in ragione della presunta mancata sussistenza del requisito della residenza decennale.

Cosa ha stabilito la Corte UE

La Corte ha qualificato il reddito di cittadinanza sia come misura di politica attiva del lavoro sia come forma di assistenza sociale essenziale, ricadendo quindi nell’ambito della disciplina della direttiva 2011/95/UE. Sul piano sostanziale, la sentenza rileva che il criterio della residenza per dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, pur applicato a tutti i richiedenti, ha un impatto sproporzionato sui destinatari stranieri di protezione, configurando una discriminazione indiretta che non può essere giustificata con esigenze meramente amministrative o finanziarie dello Stato membro.

Motivazione giuridica e riferimenti normativi

Nella motivazione la Corte richiama espressamente i considerando e gli articoli centrali della direttiva 2011/95/UE, in particolare gli articoli relativi all’accesso all’occupazione (art. 26) e all’assistenza sociale (art. 29). I considerando 12, 41, 42 e 45 sottolineano la necessità di offrire ai beneficiari di protezione internazionale opportunità di integrazione e un livello minimo di sostegno, comprendente almeno un sostegno di reddito minimo e assistenza sanitaria, se previsti per i cittadini nazionali.

Conseguenze pratiche per l’Italia e per i beneficiari

La pronuncia impone all’Italia di rivedere la disciplina contenuta nel decreto‑legge n. 4/2019 qualora essa continui a condizionare l’ammissibilità al reddito di cittadinanza con criteri che producono effetti discriminatori. Sul piano pratico, i procedimenti di revoca e le richieste di restituzione avanzate dall’INPS nei confronti di beneficiari che non soddisfano il requisito decennale potrebbero essere messi in discussione, con possibili richieste risarcitorie e revisioni delle pratiche amministrative. Le amministrazioni dovranno adeguare moduli e controlli per non porre ostacoli indiretti all’accesso alle prestazioni riconosciute dalla normativa nazionale e dalla direttiva 2011/95/UE.

Impatto sui procedimenti individuali

Nel caso che ha generato il rinvio pregiudiziale, il ricorrente ha contestato la revoca del beneficio e richiesto il riconoscimento delle somme non corrisposte, argomentando che il requisito di residenza violava il principio di parità di trattamento. La sentenza della Corte UE potrà dunque influenzare l’esito di ricorsi analoghi pendenti davanti ai giudici nazionali e determinare la revisione di decisioni amministrative già adottate.

Ripercussioni sulle politiche future

La decisione costituisce un monito per i legislatori e per gli enti amministrativi: le normative nazionali che disciplinano l’accesso a misure di integrazione e sostegno devono essere compatibili con gli obblighi europei. È probabile che, a seguito della sentenza, si avvii un confronto politico e tecnico per modificare o interpretare il decreto‑legge n. 4/2019 in modo da eliminare ostacoli che determinano una discriminazione indiretta verso i beneficiari di protezione internazionale, garantendo al tempo stesso la sostenibilità e la correttezza dei controlli amministrativi.

In chiusura, la pronuncia C-747/22 del 7 maggio 2026 rafforza il principio secondo cui misure apparentemente neutrali devono essere valutate anche in base al loro effetto concreto sui gruppi più vulnerabili. I soggetti interessati — dai beneficiari agli uffici competenti — dovranno monitorare gli sviluppi normativi e le indicazioni operative dell’INPS per adeguare comportamenti e procedure in ottica di piena conformità alla direttiva 2011/95/UE e al principio di parità di trattamento.

Scritto da Francesca Lombardi

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