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1 Giugno 2026

Nuove regole per chi lavora all’aperto durante ondate di calore

La regione ha emanato un'ordinanza che introduce limiti orari e misure di prevenzione per le attività svolte all'aperto o in ambienti con microclima severo, facendo riferimento al sistema Worklimate sviluppato da INAIL e CNR e indicando obblighi precisi per datori di lavoro, medico competente e lavoratori vulnerabili.

Nuove regole per chi lavora all'aperto durante ondate di calore

L’ordinanza regionale nasce dall’analisi delle evidenze scientifiche disponibili sul stress termico e dalle previsioni meteoclimatiche fornite dal portale Worklimate, frutto della collaborazione tra INAIL e CNR. L’intervento punta a tutelare la salute dei lavoratori esposti a temperature elevate, in particolare chi svolge attività all’aperto o opera in ambienti confinati senza adeguata ventilazione o raffrescamento.

Le disposizioni valgono su tutto il territorio regionale e definiscono sia la proibizione temporale di svolgere determinate mansioni nelle ore più calde sia una serie di obblighi organizzativi e preventivi a carico del datore di lavoro. Vengono inoltre riconosciute situazioni di fragilità che richiedono attenzione specifica nell’ambito della sorveglianza sanitaria.

Ambiti di applicazione e settori interessati

L’ordinanza si applica, tra gli altri, ai lavoratori impiegati nel settore agricolo e forestale, nel florovivaismo, nelle serre e tunnel agricoli, nelle cave, nei cantieri edili e stradali e alle attività di consegna all’aperto svolte con velocipedi o motocicli, come i cosiddetti “riders”. Sono incluse tutte le attività all’aperto caratterizzate da esposizione prolungata al sole e da un significativo dispendio fisico.

Definizione di ambiente termico severo

Per l’ordinanza sono considerati ambienti termici severi quei luoghi dove temperatura, umidità, ventilazione o irraggiamento solare creano un rischio rilevante per la salute dei lavoratori. Nei casi in cui tali condizioni si verifichino, la normativa stabilisce limitazioni orarie e misure preventive precise.

Limitazioni orarie e monitoraggio meteorologico

Quando la mappa Worklimate per la voce “lavoratori esposti al sole – attività fisica intensa” segnala, alla fascia oraria delle ore 12:00, un livello di rischio ALTO, è vietato svolgere attività caratterizzate da esposizione prolungata al sole o microclima severo nella fascia oraria dalle 12:30 alle 16:00. Il monitoraggio delle mappe deve avvenire ogni giorno tramite il portale ufficiale www.worklimate.it prima dell’inizio delle attività lavorative.

Durata e sanzioni

L’ordinanza è entrata in vigore immediatamente e resta valida fino al termine indicato nel dispositivo. La mancata osservanza delle disposizioni comporta sanzioni secondo l’articolo 650 del codice penale, salvo che il fatto non configuri reati più gravi.

Obblighi del datore di lavoro e misure organizzative

Il datore di lavoro, o suo delegato, è chiamato ad adottare una serie di misure per ridurre il rischio da caldo. Tra gli obblighi principali figurano la rimodulazione degli orari privilegiando fasce meno calde, l’organizzazione di pause di recupero in aree ombreggiate o raffrescate e la disponibilità continua di acqua potabile fresca.

Inoltre è richiesto di ridurre l’impegno fisico quando possibile, di promuovere la rotazione del personale e di fornire indumenti e dispositivi traspiranti o protettivi adeguati alle lavorazioni svolte, nel rispetto dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa.

Informazione e sorveglianza tra colleghi

Dei punti chiave dell’ordinanza sono l’obbligo di informare i lavoratori sui rischi legati allo stress da calore e sui sintomi precoci del colpo di calore, anche con materiali multilingue, e la promozione del cosiddetto sistema del compagno, cioè la sorveglianza reciproca finalizzata all’identificazione rapida di segnali di malessere.

Gruppi vulnerabili e ruolo del medico competente

La valutazione del rischio deve tenere conto di lavoratori potenzialmente più vulnerabili per motivi sanitari, fisiologici o sociali. Tra le situazioni da considerare figurano l’età avanzata, la gravidanza, patologie croniche, terapie farmacologiche che aumentano la suscettibilità al calore e condizioni di fragilità sociale o linguistica.

Il medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria prevista dal decreto legislativo n. 81/2008, può formulare prescrizioni o limitazioni temporanee relative all’esposizione al microclima severo. In presenza di tali prescrizioni il datore di lavoro deve adottare misure organizzative compatibili, come la rimodulazione degli orari, l’assegnazione a mansioni meno esposte o l’esclusione temporanea da attività a rischio.

Complessivamente l’ordinanza mira a integrare le prassi aziendali già previste dalla normativa sulla valutazione dei rischi, favorendo modelli organizzativi che coniughino produttività e tutela della salute e promuovano l’adattamento climatico nelle attività lavorative all’aperto.

Susanna Riva
Autore

Susanna Riva

Susanna Riva osserva Bologna dalla finestra dell’Archivio di Stato dove una volta ha passato una settimana a consultare faldoni sulle cooperative cittadine: quel documento segnò la scelta editoriale di approfondire responsabilità istituzionali. Tiene linea critica nella redazione, amante del caffè lungo e del taccuino sempre pieno.