Il settore delle consegne a domicilio è in continua evoluzione, e con esso anche le normative che lo regolano. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha recentemente pubblicato l’interpello n. 1 del 1° settembre 2026, rispondendo alle domande di Assodelivery riguardo l’applicazione delle nuove disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 62/2026, convertito con modificazioni dalla Legge n. 112/2026.
Tra le novità più rilevanti vi è l’estensione dell’obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL) ai committenti che si avvalgono di riders operanti con contratti di lavoro autonomo occasionale o partita IVA. Vediamo insieme i chiarimenti forniti dal Ministero.
La proroga di 90 giorni per l’aggiornamento del LUL
Uno dei principali quesiti riguardava la corretta applicazione della proroga di 90 giorni, decorrenti dal 1° luglio 2026, prevista in sede di conversione del decreto-legge. Il Ministero ha chiarito che questa proroga consente di posticipare le operazioni di elaborazione e stampa del LUL, ma i documenti prodotti devono riportare retroattivamente i dati relativi alle consegne effettuate e ai compensi maturati fin dalla data di decorrenza originaria del 1° luglio 2026.
In particolare, il comma 3 bis dell’art. 47 quater del d.lgs. n. 81/2015 stabilisce che il committente è tenuto alla redazione e alla consegna ai lavoratori del LUL, nel quale devono essere annotati, per ciascun mese di attività, anche il numero di consegne e l’importo totale erogato al lavoratore. La legge di conversione ha poi introdotto una proroga di 90 giorni per l’adempimento di questo obbligo.
Registrazione delle prestazioni e dei compensi
Un altro punto cruciale riguarda la registrazione delle prestazioni quando tra l’esecuzione della prestazione e il momento di erogazione del compenso non è contestuale. Il Ministero ha spiegato che l’obbligo normativo è correttamente realizzato qualora la registrazione delle consegne nel LUL sia effettuata con riferimento al periodo in cui il prestatore ha svolto concretamente la propria attività, a prescindere dal momento in cui si verificherà la relativa movimentazione finanziaria.
Le somme corrisposte, invece, dovranno essere registrate nel mese di effettiva erogazione secondo il principio di cassa. Per garantire trasparenza e tracciabilità, si consiglia di indicare nel campo “note” del LUL il periodo storico di competenza a cui le somme erogate si riferiscono.
Registrazione delle prestazioni non effettuate
Il Ministero ha anche chiarito che il committente è tenuto a generare ed elaborare il prospetto del LUL anche per le mensilità in cui il lavoratore autonomo non abbia reso alcuna prestazione di consegna, pur in costanza di un contratto di lavoro autonomo regolarmente in essere. Questo obbligo è stato introdotto per garantire maggiore trasparenza e rafforzare la tutela e il controllo nella gig economy.
La registrazione sul LUL non intende evidenziare la prestazione attraverso i tradizionali dati relativi all’orario e alle presenze, ma assume una funzione di rendicontazione consuntiva dell’attività svolta e del relativo risultato economico.
Registrazione degli ordini multipli
Infine, il Ministero ha risposto al quesito relativo alla corretta registrazione sul LUL quando il lavoratore autonomo riceve una pluralità di ordini di consegna da recapitare nello stesso luogo e nei confronti di un unico acquirente. La risposta è che gli ordini plurimi destinati simultaneamente al medesimo acquirente devono essere registrati nel LUL come consegne separate se per ciascun ordine è prevista una tariffa distinta. Se invece viene corrisposto un compenso unico per la totalità degli ordini consegnati in un’unica soluzione allo stesso acquirente, l’operazione potrà essere raggruppata e registrata nel LUL come un’unica consegna.
Questi chiarimenti rappresentano un passo importante per garantire maggiore trasparenza e tutela per i lavoratori autonomi nel settore delle consegne a domicilio.



