Il panorama del lavoro in Italia è in fermento grazie al DL 62/2026noto anche come Decreto Primo Maggio. Tra le novità più rilevanti spicca la riformulazione dell’emendamento sul salario giustoche ha suscitato dibattiti e revisioni significative. Scopriamo insieme cosa cambia e quali sono le implicazioni per datori di lavoro e lavoratori.
La modifica principale riguarda l’eliminazione del riferimento ai contratti minori equivalenti per l’accesso agli incentivi all’occupazione. Questo cambiamento è stato introdotto per evitare controversie e garantire maggiore chiarezza nel sistema retributivo. Vediamo nel dettaglio le novità e le loro conseguenze.
L’eliminazione dei contratti minori equivalenti
La prima versione del decreto apriva la possibilità di riconoscere gli incentivi anche ai datori di lavoro che applicavano contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni meno rappresentative, purché il trattamento economico complessivo (TEC) fosse equivalente a quello dei CCNL leader. Tuttavia, questa formulazione ha sollevato critiche e preoccupazioni, soprattutto riguardo alla possibile legittimazione dei contratti pirata.
Con la riformulazione, il riferimento ai contratti minori equivalenti è stato eliminato. Ora, il parametro di riferimento è costituito esclusivamente dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Questo cambiamento mira a garantire maggiore trasparenza e uniformità nel sistema retributivo.
Il trattamento economico complessivo e i CCNL rappresentativi
Il salario giusto e gli obblighi dei CCNL per le imprese rimangono al centro dell’articolo 7 del DL 62/2026. Il decreto affida alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento economico adeguato ai sensi dell’articolo 36 della Costituzione. Il parametro di riferimento è il TECdefinito dai CCNL sottoscritti dalle organizzazioni più rappresentative, tenendo conto di settore, categoria produttiva, attività prevalente, dimensione e natura giuridica del datore di lavoro.
Il TEC include voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite, previste dai contratti collettivi di riferimento. Tra queste, rientrano mensilità aggiuntive, indennità fisse e continuative, prestazioni di welfare contrattuale riconosciute alla generalità dei dipendenti ed eventuali altri istituti con valore economico. Le componenti retributive discrezionali e variabili, come premi individuali o erogazioni occasionali, sono escluse dal calcolo del TEC.
Contratti pirata e incentivi all’occupazione
La prima versione dell’emendamento aveva suscitato le critiche dei sindacati per il timore di una legittimazione indiretta dei contratti pirataattraverso una verifica di equivalenza economica complessiva. Con la riformulazione, questo passaggio è stato eliminato. L’accesso agli incentivi è ora subordinato al trattamento economico individuale almeno pari al TEC individuato secondo l’articolo 7, con riferimento ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni più rappresentative.
Il controllo sul TEC si intreccia con la riorganizzazione dell’archivio CNEL dei contratti collettivi. Il riordino punta a distinguere i contratti più applicati da quelli marginali e a collegare le informazioni contrattuali ai flussi amministrativi. Il CNEL ha un ruolo cruciale nella raccolta dei dati sul TEC, rendendo più efficace la verifica sugli incentivi.
Il disegno di legge di conversione del DL 62/2026, l’A.C. 2911è atteso all’esame dell’Aula con richiesta di fiducia. Fino all’approvazione della legge di conversione, il riferimento applicabile resta il testo in vigore del decreto, con salario giusto agganciato ai CCNL comparativamente più rappresentativi e incentivi subordinati al trattamento economico individuale previsto dall’articolo 7.



