Il periodo di presentazione delle istanze per i permessi retribuiti al diritto allo studio dell’anno 2027 si avvicina rapidamente. In gran parte del territorio la data limite è fissata al 15 novembre 2026; dove il 15 cade di domenica, gli uffici hanno prorogato al 16. Chi è in servizio deve dunque verificare le indicazioni specifiche del proprio Ambito territoriale per non perdere l’opportunità di usufruire delle ore previste dal contratto.
Scadenze e modalità di presentazione delle domande
Le richieste vanno inoltrate tramite la segreteria della scuola di appartenenza, utilizzando la modulistica scaricabile dal sito dell’Ufficio Scolastico Territoriale. È consigliabile allegare una copia del documento di identità, la certificazione di iscrizione al corso e un’autocertificazione degli anni di servizio, così da semplificare la verifica da parte dell’amministrazione. Le domande devono essere consegnate entro il termine stabilito, poiché la concessione dei permessi avviene entro un contingente massimo pari al 3 % del personale in servizio.
Chi ha diritto alle 150 ore di permesso studio
Il beneficio è riservato a docenti, personale ATA e insegnanti di religione cattolica a tempo indeterminato, nonché a coloro con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno o al 31 agosto 2027. Sono ammesse le iscrizioni a corsi universitari, master, specializzazioni, TFA, percorsi abilitanti e qualunque altro percorso riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione. Per i lavoratori part-time le ore spettanti sono proporzionali all’orario contrattuale.
Regole per i corsi online e le università telematiche
L’iscrizione a un’università telematica non preclude il diritto alle 150 ore, ma è necessario distinguere tra lezioni sincrone e contenuti asincroni. L’orientamento CIRS 126 dell’ARAN (17 febbraio 2025) stabilisce che solo la partecipazione a lezioni in diretta, svolte negli stessi orari di servizio e documentate con attestazione di frequenza, può giustificare l’assenza dal lavoro. Le registrazioni disponibili sulla piattaforma o lo studio individuale non sono considerati validi per l’utilizzo dei permessi.
Documentazione richiesta per le lezioni sincrone
È obbligatorio presentare una certificazione che attesti la presenza effettiva durante la lezione, con data, orario e firma del docente o ente responsabile. In caso di mancata produzione di tale documento, l’articolo 37, comma 5, del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 prevede la retroattiva riclassificazione del permesso come aspettativa per motivi personali, con conseguente recupero delle somme erogate indebitamente.
I cinque giorni di formazione per il personale docente
Oltre alle 150 ore annue, l’articolo 36, comma 8, del medesimo CCNL riconosce cinque giorni di esonero dal servizio per attività di aggiornamento professionale. Tali giornate sono calcolate sull’anno scolastico e non richiedono la presentazione di una domanda separata: la scuola provvede direttamente alla sostituzione, in base alla normativa sulle supplenze brevi. La scelta delle iniziative formative è concordata a livello di istituto, secondo le linee guida definite dal contratto integrativo regionale.
Per beneficiare sia delle 150 ore che dei cinque giorni è fondamentale rispettare le scadenze, predisporre la documentazione corretta e verificare che le attività formali siano riconducibili a corsi autorizzati. Solo così sarà possibile conciliare lavoro e percorso di crescita professionale senza incorrere in sanzioni o perdita di benefici.



