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7 Novembre 2026

Come si valuta l’equivalenza dei contratti collettivi negli appalti pubblici

La Corte stabilisce i limiti della discrezionalità amministrativa nella verifica di equivalenza tra contratti collettivi nei lavori pubblici.

Come si valuta l’equivalenza dei contratti collettivi negli appalti pubblici

Il decreto legislativo n. 36/2023 ha introdotto l’obbligo, per le stazioni appaltanti, di indicare nei capitolati il CCNL di riferimento. La norma, attraverso l’art. 11, prevede la possibilità di accettare un contratto alternativo solo se dimostrata equivalenza delle tutele economiche e normative. La decisione del Consiglio di Stato, Sezione V, 24 settembre 2026, n. 7062 ha fornito una precisa chiave interpretativa su come valutare tale equivalenza.

Il caso concreto: gara per le gallerie autostradali (lotto 7)

Una stazione appaltante ha bandito una procedura per la riqualificazione delle gallerie autostradali, indicando nel bando il CCNL Edilizia – Aziende Industriali (codice CNEL F012). Alla chiusura delle offerte, il raggruppamento temporaneo risultato vincitore comprendeva tre imprese. Due di esse si erano impegnate a rispettare il CCNL indicato, mentre la terza, responsabile del 10% delle opere d’arte sotterranee, intendeva applicare il CCNL Laterizi – Aziende Industriali.

Scelta del CCNL e contestazione della mandante Laterizi

Il responsabile unico del progetto ha avviato il sub-procedimento di verifica di equivalenza previsto dal comma 3 dell’art. 11. L’amministrazione, assistita da un consulente giuslavorista, ha confrontato le componenti retributive e le norme di tutela dei due contratti. Delle analisi è emerso che il CCNL Laterizi presentava una “scopertura” del salario base e differenze sostanziali su sei istituti fondamentali: straordinario, lavoro supplementare, part-time, preavviso, welfare e l’iscrizione alle Casse Edili.

La pronuncia del Consiglio di Stato: discrezionalità tecnica dell’amministrazione

La quinta sezione ha ribadito che la verifica di equivalenza è un’attività di discrezione tecnica riservata all’autorità aggiudicatrice. Il giudice amministrativo può intervenire solo per violazioni evidenti di logica, irragionevolezza o arbitrarietà manifesta, ma non può sostituire la valutazione tecnica della pubblica amministrazione.

Criteri di equivalenza economica

Per quanto riguarda la componente retributiva, la Corte ha escluso la possibilità di compensare una mancanza del trattamento minimo mediante voci variabili come l’indennità di cantiere o il superminimo assorbibile. Queste ultime, per loro natura, non garantiscono la stabilità richiesta dall’art. 36 della Costituzione e non possono essere considerate parte del salario di base.

Criteri di equivalenza normativa

Sul piano normativo, la decisione ha precisato che, sebbene possano esistere leggere differenze, l’accumulo di sei difformità “peggiorative” su istituti di forte valenza sociale rompe l’equilibrio della tutela minima. Pertanto, l’offerta risultava non equivalente e legittima l’esclusione del raggruppamento.

Implicazioni per le stazioni appaltanti e per gli operatori economici

La sentenza stabilisce due orientamenti fondamentali. Prima, la valutazione dell’equivalenza deve basarsi su componenti fisse e continuative del trattamento retributivo, escludendo la logica di “compensazione” con element​i aleatori. Seconda, l’oggetto dell’appalto, non il codice ATECO dell’impresa, determina il CCNL di riferimento: per lavori di costruzione (categoria OG4) è obbligatorio il contratto del settore edilizio, indipendentemente dalla natura industriale dell’impresa. Infine, il richiamo all’art. 97 del D.Lgs. 36/2023 ha confermato che non è possibile ristrutturare un raggruppamento per sanare una difformità di tutela, poiché la mancanza di equivalenza è un difetto sostanziale dell’offerta.

La pronuncia n. 7062/2026 costituisce un punto di riferimento per tutte le amministrazioni che gestiscono gare d’appalto, fornendo criteri chiari per la verifica di equivalenza dei contratti collettivi e riaffermando la centralità della tutela dei lavoratori nella logica della par condicio competitorum e nella lotta al dumping sociale.

Sofia Ricci
Autore

Sofia Ricci

Sofia Ricci, giornalista specializzata in formazione e sviluppo di carriera, guida studenti e professionisti tra percorsi di studio, competenze richieste dal mercato e strategie di crescita professionale.