Il regime degli impatriati è uno strumento fiscale che può ridurre significativamente l’imposta sui redditi di chi trasferisce la residenza fiscale in Italia. La norma contenuta nell’art. 5 del D.Lgs. 209/2023 permette, se ricorrono i requisiti, di tassare in misura agevolata solo una parte del reddito prodotto in Italia, fino a un limite annuo. Capire prima di trasferirsi quale sia la documentazione e i vincoli da rispettare è essenziale per evitare sorprese e recuperi d’imposta.
Questa guida riordina i punti pratici e le novità normative più rilevanti aggiornate fino al 2026, con spiegazioni su requisiti di residenza, effetti dello smart working, implicazioni dell’Employer of Record e regole speciali per professionisti e ricercatori in intelligenza artificiale. Nei paragrafi successivi troverai esempi pratici e una checklist orientativa da usare prima del trasferimento.
Requisiti di residenza: criteri dei 3, 6 e 7 periodi d’imposta
Il primo elemento da verificare è la durata della precedente residenza fiscale estera. Nella maggior parte dei casi il legislatore richiede almeno tre periodi d’imposta di residenza fuori dall’Italia per poter accedere al regime. Questo requisito si irrigidisce quando il rapporto di lavoro continua con lo stesso datore o all’interno dello stesso gruppo: in tali ipotesi la soglia sale normalmente a sei periodi d’imposta. Se, inoltre, prima dell’espatrio il lavoratore svolgeva già attività per quel medesimo gruppo, il requisito può arrivare a sette periodi d’imposta, condizionando l’accesso all’esenzione.
Esempi pratici sulla continuità lavorativa
Considera due scenari concreti: nel primo, un professionista che cessò l’attività in Italia, lavorò tre anni all’estero e poi accettò un incarico con un soggetto totalmente indipendente rispetto al precedente datore, potrà normalmente contare sul requisito dei 3 anni. Nel secondo scenario, un manager che rientra nello stesso gruppo infragruppo deve dimostrare invece la residenza estera per 6 o 7 periodi d’imposta, condizione che può determinare l’esclusione dall’agevolazione se non verificata prima del rientro.
Novità 2026, limiti economici e aspetti pratici da valutare
Dal punto di vista economico il regime consente la detassazione del 50% del reddito agevolabile fino a un tetto di €600.000 annui: l’eccedenza oltre la soglia è tassata ordinariamente e non determina la perdita totale del beneficio. Se sussistono le condizioni per la presenza di un figlio minore residente in Italia, l’imponibile agevolato può ridursi al 40%, con la conseguente detassazione incrementata per gli anni coperti dal regime.
Tra le interpretazioni amministrative rilevanti, le risposte dell’Agenzia delle Entrate indicate nei documenti tecnici (tra cui la risposta n. 54/2026) hanno rafforzato l’attenzione su schemi contrattuali come l’Employer of Record (EOR). In particolare, se l’EOR estero e quello italiano appartengono allo stesso gruppo, l’Amministrazione può applicare requisiti rafforzati di residenza anche quando le imprese beneficiarie del lavoro non sono collegate, aumentando il rischio di esclusione dall’agevolazione.
È stata confermata la possibilità di applicare il regime anche a chi rientra e continua a svolgere attività in smart working per un datore estero, a condizione che il lavoro sia svolto prevalentemente in Italia; tuttavia occorre valutare separatamente il rischio di configurare una stabile organizzazione dell’impresa estera sul territorio italiano. Sul fronte delle qualifiche, non è più indispensabile il titolo universitario: la normativa consente il riconoscimento in presenza di esperienza professionale documentata (ad esempio cinque anni, o tre anni per specifici profili ICT), o dei requisiti richiesti per le professioni regolamentate.
Infine, rileva la modifica normativa prevista dal D.L. 38/2026 e dalla conversione L. 88/2026: per i trasferimenti dal 2027 il regime impatriati è esplicitamente incompatibile con il regime dei neo-residenti dell’art. 24-bis TUIR. Dal 1° gennaio 2027 il contenuto dell’art. 5 è trasfuso nell’art. 225 del nuovo Testo unico (D.Lgs. 117/2026), con modifiche di collocazione normativa che i consulenti devono considerare nelle valutazioni preventive.
Per richiedere l’agevolazione è prudente predisporre per il datore di lavoro una dichiarazione completa che documenti la data di trasferimento, la residenza estera nei periodi richiesti, l’impegno a restare fiscalmente in Italia almeno quattro anni, la prevalenza dell’attività in Italia, le qualifiche o l’esperienza e l’eventuale presenza di figli minori. Se il datore non applica l’agevolazione, il beneficio può in alcune circostanze essere recuperato in sede di dichiarazione dei redditi, ma solo dopo un’attenta ricostruzione probatoria.



