Dal 1° gennaio 2027 si avvia una svolta importante per chi indossa una divisa nelle Forze Armate, nei Carabinieri e nella Guardia di Finanza. Le norme INPS introdurranno nuove soglie d’età, nuovi requisiti di anzianità contributiva e un diverso coefficiente di trasformazione, mentre i sindacati del comparto chiedono correttivi prima che il 2032 segni il passaggio definitivo al solo regime contributivo.
Il nuovo quadro normativo per la pensione militare dal 2027
La circolare INPS n. 28 del 16 marzo 2026 stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2027, la pensione di anzianità del comparto richiede 35 anni di contributi e almeno 58 anni e 1 mese di età. In alternativa, è sufficiente aver maturato 41 anni e 1 mese di contributi a qualunque età. Inoltre, il limite di età previsto per il grado è aumentato di 13 mesi più una finestra mobile di 12 mesi, rimodulando le uscite anticipate.
Tre regimi distinti in base all’anzianità al 31 dicembre 1995
Il sistema pensionistico dei militari si suddivide in tre categorie:
- Regime retributivo per chi aveva almeno 18 anni di contributi entro il 31/12/1995; si applica fino al 31/12/2011.
- Regime misto per chi aveva meno di 18 anni di contributi alla stessa data; combina quota retributiva e quota contributiva.
- Regime contributivo puro per chi ha versato il primo contributo a partire dal 1° gennaio 1996; sarà l’unico regime a partire dal 2032.
Queste regole valgono indistintamente per Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza; la gestione è affidata all’INPS.
Calcolo della pensione nel regime misto: quota retributiva e quota contributiva
Nel regime misto la pensione lorda è la somma di due componenti. La quota retributiva si calcola con un’aliquota del 2,44 % per ogni anno di anzianità maturato al 31-12-1995, secondo l’art. 54 del DPR n. 1092/1973, interpretato dalle sentenze n. 1/2021 e n. 12/2021 della Corte dei conti. Per i militari che cessano per limite di età con almeno 20 anni di anzianità, l’aliquota sale al 2,44 %; chi non raggiunge i 20 anni ottiene il 2,20 %.
Riscatto dei periodi di servizio e anni di studio
Con il messaggio n. 981 del 20 marzo 2026 l’INPS ha recepito la sentenza n. 8/2025 della Corte dei conti: i periodi di servizio antecedenti al 1998 possono essere riscattati, ma solo se il servizio è stato effettivamente svolto, con un limite di cinque anni di maggiorazione utili alla pensione. Inoltre, il messaggio n. 1200 del 3 aprile 2026 precisa che per gli ufficiali in possesso della laurea obbligatoria il periodo di studi è computato a titolo gratuito nella base pensionabile.
La quota contributiva si ottiene applicando al montante individuale, rivalutato annualmente sulla base della media quinquennale del PIL, il coefficiente di trasformazione. Attualmente, per chi accede a 60 anni il coefficiente è del 4,536 % (decreto del 20 novembre 2024), mentre a 65 anni è del 5,250 %. Il montante include anche il moltiplicatore cioè cinque annualità di contributi calcolate sull’ultima retribuzione imponibile, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 165/1997.
Esempio pratico di calcolo misto
Consideriamo un militare arruolato nel 1990, con 6 anni di anzianità al 31-12-1995, che lascia il servizio per limite di età a 60 anni nel 2027, dopo 37 anni di contributi. Con una base pensionabile di € 44 000, una retribuzione media imponibile dal 1996 di € 36 000 e un’ultima retribuzione imponibile di € 40 000, si ottiene:
- Quota retributiva: 6 × 2,44 % × 44 000 ≈ € 6 442 annui.
- Montante contributivo: 31 anni × 33 % × 36 000 + 5 × 33 % × 40 000 ≈ € 434 280.
- Quota contributiva: 4,536 % × 434 280 ≈ € 19 699 annui.
- Pensione complessiva lorda: € 26 141 annui, cioè circa € 2 011 mensili lordi (13 mensilità).
Al netto delle ritenute fiscali, l’importo scende a circa € 1 611 al mese.
Proposte sindacali e scenari per i pensionati puramente contributivi dal 2032
USMIA Interforze prevede che, a partire dal 2032, saranno circa 40-45 mila i militari e i membri delle forze di polizia a pensione con il solo regime contributivo, di cui circa 10 mila nell’Esercito. Nei convegni tenuti a Roma, i sindacati hanno avanzato una serie di richieste al Governo:
- Introduzione di una previdenza dedicata al comparto, con coefficienti di trasformazione riferiti a un’età più elevata rispetto a quella di cessazione.
- Conservazione del trattamento di fine servizio (TFS) per tutti gli inquadrati.
- Applicazione di coefficienti più favorevoli: per esempio, se si utilizza il coefficiente dei 65 anni, la pensione lorda mensile per il caso tipo (36 anni di servizio, retribuzione media € 36 000, moltiplicatore, cessazione a 60 anni) salirebbe a € 1 967, ovvero € 1 580 netti, un incremento del 15,7 % rispetto al coefficiente attuale a 60 anni.
Il segretario generale di USMIA Interforze, Leonardo Nitti, ha sottolineato che “i limiti di età imposti dall’ordinamento non devono tradursi in una penalizzazione previdenziale”. Il contratto sicurezza-Difesa 2025-2027, approvato il 2 ottobre, obbliga il Governo ad avviare un dialogo su questi temi entro ottobre, coinvolgendo sei ministeri.



