Il 23 settembre 2026 le organizzazioni sindacali e le compagnie del Gruppo Flutter, ossia Sisal, Snaitech e le relative controllate, hanno firmato un accordo collettivo sul lavoro agile. L’intesa, valida dal 1° ottobre 2026 al 31 dicembre 2029, interessa più di 1.800 dipendenti e segna una svolta rispetto alla precedente gestione unilaterale delle modalità di smart working.
L’accordo, infatti, trasferisce al tavolo della contrattazione collettiva la disciplina del lavoro da remoto, garantendo uniformità e trasparenza a tutte le categorie coinvolte. Grazie a questa novità, le aziende non potranno più imporre soluzioni operative senza il consenso sindacale, offrendo così un quadro più equilibrato tra esigenze aziendali e diritti dei lavoratori.
Modalità di smart working: fino a tre giornate settimanali
Il patto stabilisce che ogni dipendente possa usufruire di fino a tre giornate di lavoro agile a settimana. Per i trader e per gli addetti all’omnichannel affiliation è prevista una gestione mensile, con un tetto massimo di 12 giornate al mese. Inoltre, è stata introdotta l’iniziativa “Take20”, che consente quattro settimane di smart working da fruire, non più di due consecutive, nell’arco dell’anno solare.
Deroghe, ripianificazioni e mezza giornata
Le richieste di deroga al normale calendario sono disciplinate dall’accordo e devono essere motivate per iscritto. È possibile ripianificare le presenze in caso di esigenze operative, e i collaboratori possono combinare mezza giornata di lavoro agile con ferie o ROL, mantenendo gli stessi benefici di un’intera giornata di presenza, inclusi i buoni pasto.
Tutele per categorie fragili e diritto alla disconnessione
Una parte fondamentale del patto riguarda la protezione di genitorialità, disabilità e fragilità. Le lavoratrici in gravidanza beneficiano di condizioni più favorevoli, così come i dipendenti con disabilità documentata o chi assiste familiari. Per i turnisti è stato previsto il work-from-home anche durante i turni notturni, nei limiti stabiliti dall’accordo.
Il diritto alla disconnessione
L’accordo introduce il diritto alla disconnessione fuori dall’orario di lavoro non è più considerato un illecito non rispondere a email o messaggi, né tantomeno un elemento valutativo. Qualsiasi attività svolta oltre l’orario normale deve essere preventivamente autorizzata, registrata e compensata secondo il CCNL applicabile.
Garanzie, verifica e continuità dell’intesa
In caso di rifiuto o revoca dell’accordo individuale, la decisione aziendale deve essere motivata per iscritto e basata su fatti comprovati. I lavoratori possono contestare la scelta con l’assistenza della RSU/RSA o dei sindacati firmatari. È inoltre garantito l’esercizio dei diritti sindacali da remoto, compreso il diritto di assemblea tramite le piattaforme aziendali. Prima della scadenza (45 giorni) le parti effettueranno una verifica; se non arriverà una nuova intesa, l’accordo resterà in vigore senza possibilità di sostituzione unilaterale.



