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6 Luglio 2026

Novità del Ccnl sacristi 2026: buoni pasto, una tantum e regole su malattia

Il Ccnl per i sacristi è stato rinnovato il 30 giugno 2026 con validità dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2029; l'accordo interviene su buoni pasto, un'Una Tantum di 600 euro, norme su orario e comporto e conferma l'Appendice A per santuari e basiliche

Novità del Ccnl sacristi 2026: buoni pasto, una tantum e regole su malattia

Il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti al culto e i sacristi è stato siglato il 30 giugno 2026 ed è valido dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2029. La nuova intesa aggiorna alcuni aspetti economici e organizzativi del rapporto di lavoro, mantenendo però la struttura generale del contratto precedente. Questo testo sintetizza le principali novità operative e cosa devono conoscere datori di lavoro e lavoratori.

L’intesa è stata pubblicata il 6 luglio 2026 e riguarda specificamente i dipendenti di enti ecclesiastici con mansione di sacrista o addetto al culto (codice Cnel V411). Le modifiche principali interessano il valore dei buoni pasto l’erogazione di un importo una tantum regole sul comporto per malattia e le modalità di contribuzione alla bilateralità. Di seguito i dettagli essenziali da conoscere.

Valore dei buoni pasto e condizioni di erogazione

Il buono pasto giornaliero viene aggiornato in due fasce: è stato portato a € 7,00 per i lavoratori con retribuzione minima inferiore a € 1.499,00 mensili e a € 6,00 per chi percepisce una retribuzione minima superiore a tale soglia. L’erogazione è subordinata a precise condizioni di orario: i lavoratori con contratto part-time orizzontale non hanno diritto al buono pasto se l’orario settimanale è inferiore a 24 ore o se l’orario giornaliero è inferiore a 4 ore. In presenza di uno solo dei due requisiti mancanti, la corresponsione del buono pasto è lasciata alla libera contrattazione tra le parti.

Nel calcolo delle ore utili per il diritto al buono non si considerano le ore di lavoro supplementare. Inoltre, al sacrista con contratto a tempo pieno o con part-time orizzontale superiore a 24 ore settimanali e/o 4 ore giornaliere, che fruisca di una pausa pranzo superiore a 2 ore spettano i buoni pasto.

Una tantum e modalità di erogazione

Ai lavoratori in servizio alla data della stipula del rinnovo, cioè al 30 giugno 2026 e che percepiscono una retribuzione pari o inferiore a € 1.499,00 mensili, viene riconosciuto un importo una tantum complessivo di € 600,00. Questa somma non verrà corrisposta in busta paga ma tramite strumenti welfare sotto forma di buoni spesa.

L’erogazione è calendarizzata in due tranche: € 300,00 ad ottobre 2026 e € 300,00 a marzo 2027. È prevista la detrazione dall’Una Tantum dell’importo già eventualmente percepito a titolo di mensilità di vacanza contrattuale nei mesi di gennaio e febbraio, se già erogato.

Regole su orario, festività e comporto per malattia

Il contratto specifica che la prestazione giornaliera fino a 4 ore non può essere frazionata nell’arco della giornata. Tra le festività contrattuali è stato inserito il 4 ottobre, festa di San Francesco d’Assisi come giornata riconosciuta.

Per quanto riguarda le assenze per malattia, il periodo di comporto mobile è fissato in 6 mesi di assenza nell’arco di un anno solare: superata tale soglia il rapporto può essere risolto definitivamente con il pagamento delle competenze dovute, inclusa l’indennità sostitutiva di preavviso. Per i lavoratori disabili il comporto è esteso a 8 mesi. Dal computo del comporto sono esclusi i periodi di ricovero ospedaliero e, nel caso di assenze non continuative, i 6 mesi vengono calcolati retroattivamente entro i 12 mesi solari.

Bilateralità, contributi e sanzioni per omissione

La contribuzione all’Ente Bilaterale è stata ridefinita: gli iscritti alle organizzazioni firmatarie verseranno € 4,00 mentre i non iscritti saranno soggetti a un contributo di € 22,00. Per i lavoratori part time il contributo viene proporzionato alla percentuale di orario. I versamenti possono essere effettuati con cadenza trimestrale, semestrale o annuale in base agli importi; è ammesso il versamento semestrale o annuale per importi inferiori a € 5,00.

Se il datore di lavoro omette il versamento delle quote dovute, il lavoratore avrà diritto a un Edr non assorbibile pari al 10% del minimo tabellare, calcolato su 14 mensilità (importo indicativo di € 135), che rientra nella retribuzione di fatto.

Appendice A per santuari, basiliche e grandi luoghi di culto

La Appendice A riservata alle chiese con elevati afflussi di fedeli (santuari, basiliche e grandi luoghi di culto), è stata confermata anche nel nuovo contratto. Per l’applicabilità dell’appendice è richiesto che la struttura abbia almeno 8 dipendenti. Il testo aggiornato precisa aspetti operativi come i gruppi di mansioni e il coordinamento del personale per rendere più chiaro l’ambito di applicazione.

Infine, il contratto prevede una misura transitoria: trascorsi 9 mesi dalla scadenza del Ccnl senza rinnovo, i lavoratori riceveranno, a partire dal mese successivo, un’indennità pari al 10% della retribuzione minima contrattuale.

Paolo Mariani
Autore

Paolo Mariani

Paolo Mariani, giornalista esperto di mercato del lavoro e politiche occupazionali, racconta contratti, carriere e trasformazioni del mondo professionale con taglio pratico e attento ai diritti dei lavoratori.