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Trump pubblica i messaggi privati di Macron. Ma cosa rischia (in Italia) chi fa come lui?

(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pubblicato gli screenshot di messaggi privati ricevuti dal presidente francese Emmanuel Macron e dal segretario generale della Nato Mark Rutte. Le conversazioni, confermate dall'Eliseo, riguardano questioni diplomatiche delicate come la Groenlandia, la Siria e proposte per incontri del G7 a Parigi. Ma cosa accadrebbe se un cittadino italiano facesse lo stesso sui propri social network? Screenshot di chat private, messaggi WhatsApp inoltrati a gruppi, Sms pubblicati sui social per “dimostrare qualcosa” o per mettere in cattiva luce un’altra persona. È una pratica sempre più diffusa, ma se negli Stati Uniti il Primo Emendamento dà una certa libertà di movimento a chi pubblica contenuti anche privati, in Italia può esporre chi pubblica a conseguenze penali, civili e a sanzioni per violazione della privacy. Il punto di partenza è che i messaggi e più in generale le comunicazioni digitali sono considerati a tutti gli effetti corrispondenza privata. La Costituzione, all’articolo 15, tutela la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, e la giurisprudenza ha chiarito che questo principio vale pienamente anche per le chat online. Il fatto che un messaggio possa essere facilmente copiato o inoltrato non lo trasforma in un contenuto pubblico. La pubblicazione di una chat privata non costituisce automaticamente un reato. In Italia non esiste una norma che punisca in modo meccanico la diffusione di messaggi privati. La valutazione avviene caso per caso e dipende da come i messaggi sono stati ottenuti, da come vengono diffusi e soprattutto dalla finalità della pubblicazione. Il profilo penale che emerge più spesso è quello della diffamazione. Se i messaggi vengono resi pubblici attraverso social network, blog o gruppi numerosi con l’obiettivo di screditare, umiliare o esporre una persona al giudizio altrui, può configurarsi il reato previsto dall’articolo 595 del Codice Penale, spesso aggravato dall’uso di un mezzo di pubblicità. Non è necessario che i contenuti siano falsi: anche la diffusione di messaggi autentici può risultare diffamatoria se non esiste un interesse pubblico e se l’effetto è lesivo della reputazione. Un ulteriore profilo penale emerge quando i messaggi non sono stati ottenuti legittimamente. Se qualcuno accede senza autorizzazione allo smartphone altrui, a un account WhatsApp o a un backup digitale per recuperare le conversazioni, può configurarsi il reato di accesso abusivo a sistema informatico. In questi casi il problema giuridico nasce prima ancora della pubblicazione, nel modo in cui si è entrati in possesso dei contenuti. Essere uno dei partecipanti alla conversazione non dà automaticamente il diritto di pubblicarne il contenuto. Anche chi ha ricevuto direttamente i messaggi non è libero di diffonderli senza limiti. La pubblicazione può comunque integrare una diffamazione, violare il diritto alla riservatezza e generare responsabilità civile, soprattutto quando avviene su piattaforme aperte o verso una platea ampia. Sul piano civilistico, la persona che subisce la diffusione non autorizzata di messaggi privati può chiedere il risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 2043 del Codice Civile. Il danno può essere patrimoniale, se vi sono conseguenze economiche, ma più spesso è non patrimoniale e riguarda la lesione della reputazione, dell’immagine o della vita privata. I giudici possono inoltre ordinare la rimozione dei contenuti e la cessazione della condotta. Alla dimensione penale e civile si aggiunge quella della privacy. La pubblicazione di chat private costituisce quasi sempre un trattamento di dati personali. Quando avviene senza una base giuridica valida, viola il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (il Gdpr) e il Codice Privacy italiano. Il Garante ha più volte chiarito che la diffusione sui social network o in gruppi numerosi non può essere considerata un uso personale o domestico e deve rispettare i principi di liceità, proporzionalità e minimizzazione. Esistono circostanze in cui la pubblicazione di messaggi privati può essere legittima. Quando c’è il consenso esplicito di tutte le persone coinvolte, quando i messaggi vengono utilizzati in giudizio per esercitare il diritto di difesa o quando la diffusione risponde a un interesse pubblico prevalente. Anche in questi casi, però, la giurisprudenza richiede grande cautela e una valutazione rigorosa dei contenuti effettivamente necessari a informare. Un aspetto spesso sottovalutato riguarda l’inoltro delle chat. Anche il semplice invio di una conversazione privata a un gruppo WhatsApp o Telegram può assumere rilievo giuridico se comporta una diffusione ampia e non controllata, con effetti sulla reputazione o sulla riservatezza delle persone coinvolte. Pubblicare messaggi privati senza consenso non è mai una scelta innocua. In Italia può aprire un fronte penale, generare richieste di risarcimento e attirare l’attenzione del Garante Privacy. Prima di condividere una chat, il vero discrimine non è solo chiedersi se si possa farlo, ma perché lo si sta facendo. È spesso proprio lo scopo della pubblicazione a determinare se si è di fronte a un diritto legittimo o a una condotta destinata a trasformarsi in un problema legale. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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