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18 Maggio 2026

Sanzioni per pagamenti in contanti: la Cassazione 6633/2026 spiega perché ogni erogazione conta

La Cassazione 6633/2026 conferma che ogni erogazione in contanti è sanzionabile separatamente: leggerezza sulle modalità di pagamento può costare caro alle imprese

Sanzioni per pagamenti in contanti: la Cassazione 6633/2026 spiega perché ogni erogazione conta

Il tema della corresponsione delle retribuzioni con modalità non tracciabili è tornato al centro del dibattito giuridico dopo l’ordinanza della Cassazione n. 6633/2026. La pronuncia precisa che i singoli pagamenti in contanti costituiscono violazioni autonome e reiterate, escludendo l’applicazione del cosiddetto cumulo giuridico previsto dall’art. 8 della legge 689/1981. Per le imprese questo orientamento rafforza l’obbligo di utilizzare strumenti che garantiscano la tracciabilità delle somme erogate ai lavoratori.

L’origine della norma sanzionatoria si rinviene nell’articolo 1, comma 913, della legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018), letta insieme al comma 910. La giurisprudenza e gli indirizzi ministeriali hanno più volte chiarito l’intento del legislatore: rendere tracciabile ogni pagamento della retribuzione. La Cassazione, con l’ordinanza 6633/2026 pubblicata il 18/05/2026, ha confermato la lettura restrittiva che comporta l’applicazione di sanzioni per ogni violazione mensile o plurimensile della disciplina.

Perché la Cassazione ha escluso il cumulo giuridico

Secondo la Corte, le ipotesi di corresponsione in contanti non sono assimilabili a una singola condotta unitamente riconducibile a un unico illecito. La decisione riprende l’orientamento già espresso dall’Ispettorato nazionale del lavoro e dalla giurisprudenza che nega l’applicabilità dell’art. 8, comma 1, della legge 689/1981 quando si tratti di plurime violazioni commesse con altrettante condotte. In pratica, ogni erogazione non tracciata rappresenta una trasgressione distinta e autonomamente sanzionabile, con conseguenze economiche aggregate al numero delle erogazioni stesse.

La lettura dei commi 910, 911 e 913

La sequenza normativa (commi 910, 911 e 913) della legge di Bilancio 2018 mira a disciplinare modalità e strumenti di pagamento: il comma 910 impone l’uso di modalità tracciabili, mentre il comma 913 definisce la sanzione amministrativa a carico del datore di lavoro o del committente. La Cassazione ha interpretato questi commi in modo coerente, riconoscendo la volontà del legislatore di legare la sanzione a ogni singola dazione economica non conforme, e non a una fattispecie complessiva suscettibile di cumulo giuridico.

Come si calcolano le sanzioni

La disposizione sanzionatoria prevede un importo compreso tra 1.000 e 5.000 euro. Tuttavia l’Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota 4538/2018 e successivi chiarimenti, ha indicato che il personale ispettivo non procede mediante diffida per la regolarizzazione, ma applica la procedura prevista dall’art. 16 della legge 689/1981, determinando la sanzione nella misura ridotta pari a un terzo del massimo, ossia 1.666,67 euro, in caso di applicazione della misura ridotta. La Cassazione ha confermato questo approccio operativo sostanzialmente praticato dall’Inl.

Esempio pratico e note dell’Ispettorato

Per la quantificazione, l’Inl ha precisato (nota 5828/2018) che la sanzione si calcola in ragione del numero di mensilità in cui si è verificata la violazione, indipendentemente dal numero di lavoratori coinvolti. A titolo esemplificativo, una violazione protrattasi per due mensilità comporterebbe una sanzione pari a 1.666,67 x 2. La Cassazione, rigettando la tesi difensiva che avrebbe voluto il cumulo giuridico tra più erogazioni, ha confermato la natura plurima delle violazioni implicate dai pagamenti settimanali in contanti.

Conseguenze pratiche e consigli per le imprese

Dal punto di vista operativo, l’esito della pronuncia impone alle aziende di rivedere le prassi di pagamento: l’adozione di bonifici, accrediti bancari o altri strumenti elettronici è la strada più sicura per evitare sanzioni ripetute. È importante che le imprese tengano una documentazione puntuale dei pagamenti e verifichino le procedure di erogazione degli acconti. Inoltre, poiché gli ispettori possono comminare la sanzione senza procedere alla diffida, la tempestiva consulenza di un professionista del lavoro o di un consulente legale può essere determinante per valutare eventuali rimedi e per allineare le pratiche interne alle disposizioni vigenti.

In sintesi, la Cassazione con l’ordinanza n. 6633/2026 ha ribadito che il legislatore intende che la retribuzione sia erogata con modalità tracciabili e che ogni deroga comporta conseguenze monetarie autonome. Le aziende devono pertanto adottare misure organizzative e sistemi di pagamento che eliminino il rischio di erogazioni in contanti non documentate, sotto pena di sanzioni che si sommano per ciascuna mensilità irregolare.

Emanuele Galli
Autore

Emanuele Galli

Emanuele Galli, partenopeo, ricorda un incontro a Capodichino con volontari sanitari che lo spinse a spiegare procedure complesse in modo semplice. In redazione adotta tono creativo e diretto, porta reportage clinici e un quaderno con disegni esplicativi per pazienti.