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Rateizzazione debiti INAIL: piani fino a 60 rate e istruzioni pratiche

Spiegazione sintetica delle novità operative per dilazionare i premi INAIL non iscritti a ruolo e ottenere il DURC

La circolare n. 19 dell’8 maggio 2026 dell’INAIL introduce indicazioni operative sulla nuova disciplina delle rateazioni per i premi e gli accessori non iscritti a ruolo, attuativa dell’art. 23 della legge n. 203/2026 e del D.M. 24 ottobre 2026. Si tratta di una modifica significativa rispetto al regime precedente che fissava il limite a 24 rate: ora è possibile accedere a piani fino a 36 rate per debiti sino a 500.000 euro e fino a 60 rate per importi superiori, a condizione che il datore di lavoro dichiari una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. La novità ha impatto sulle procedure telematiche, sui termini di concessione e sulla valutazione della regolarità contributiva.

Cosa prevede la novità normativa

La riforma, nata dall’integrazione dell’art. 2 del d.l. n. 338/1989 (comma 11-bis) disposta dall’art. 23 della legge n. 203/2026, consente a INPS e INAIL di concedere piani di pagamento più lunghi. Il D.M. 24 ottobre 2026 ha distinto due fasce: fino a 500.000 euro si arriva a 36 rate, oltre tale soglia si può dilazionare fino a 60 rate. La disciplina è stata applicata dall’Istituto con la delibera del Consiglio di amministrazione n. 2 del 15 gennaio 2026, poi integrata dalla delibera n. 57 del 30 aprile 2026, e formalizzata nella circolare che illustra criteri, requisiti e limiti. Sono abrogate le precedenti disposizioni interne che regolavano le rateazioni.

Tipologie di debiti e condizioni

Possono essere rateizzati i debiti per premi e accessori non iscritti a ruolo, inclusi quelli non ancora scaduti quando ricorre la specificità dell’autoliquidazione annuale. La concessione presuppone la dichiarazione del datore di lavoro circa la temporanea difficoltà, che può essere motivata da mancanza di liquidità, contrazione dell’attività, ritardi nei crediti o eventi straordinari come calamità non coperte da specifiche sospensioni. L’importo minimo di ciascuna rata è fissato e si applica una maggiorazione del tasso di interesse di due punti percentuali rispetto a quanto previsto precedentemente; il piano viene formalizzato con l’emissione di un piano di ammortamento da parte dell’INAIL.

Come presentare la domanda: istruzioni pratiche

La richiesta di rateazione deve essere inviata tramite il servizio telematico “Istanza di rateazione”, direttamente o tramite intermediario abilitato. Nella domanda occorre indicare l’ammontare da rateizzare, il numero delle rate desiderate e specificare se si tratta di debiti scaduti o correnti; per i debiti correnti la domanda va presentata prima della scadenza dell’ultimo giorno utile per il pagamento. La circolare precisa i termini: entro 10 giorni dall’istruttoria l’INAIL comunica il piano e la prima rata è dovuta entro il quindicesimo giorno successivo al provvedimento di concessione, con la possibilità di anticipare il pagamento. Le istanze presentate tra il 12 gennaio 2026 e l’8 maggio 2026 possono richiedere la rideterminazione del piano secondo le nuove regole.

Documentazione e competenze

Oltre alla dichiarazione sulla difficoltà economica, la pratica richiede la documentazione che attesti le ragioni addotte (situazioni contabili, certificazioni di perdita di fatturato, denunce per eventi dolosi che hanno inciso sui pagamenti). La circolare definisce anche le competenze per la concessione, l’annullamento e la revoca delle rateazioni: l’Istituto valuta i requisiti e può rigettare le istanze incomplete o non veritiere. L’iter amministrativo è finalizzato a garantire uniformità di trattamento e a tutelare la regolarità contributiva del sistema assicurativo.

Effetti, revoca e riflessi sul DURC

L’accesso al piano dilazionato consente il ripristino della regolarità contributiva e può aprire la strada all’ottenimento del DURC, condizione essenziale per molte commesse pubbliche e agevolazioni. Tuttavia il mancato rispetto degli impegni determina conseguenze immediate: la mancata corresponsione della prima rata o il pagamento parziale comportano l’annullamento della rateazione; il mancato versamento di tre rate successive alla prima, anche non consecutive, determina la revoca e l’iscrizione delle somme a ruolo. È sempre possibile estinguere anticipatamente il piano versando il residuo in un’unica soluzione.

In conclusione, la nuova disciplina introdotta con la circolare n. 19/2026 e il D.M. 24 ottobre 2026 amplia gli strumenti di gestione dei debiti non affidati alla riscossione, offrendo opzioni più lunghe ma condizionate a requisiti documentali e comportamentali. Per i datori di lavoro interessati è consigliabile valutare con attenzione l’opportunità della rateazione, predisporre la documentazione richiesta e utilizzare il canale telematico per presentare l’istanza, tenendo presente che il rispetto delle scadenze è la chiave per mantenere i benefici e non incorrere in misure esecutive.

Niccolò Conforti

Niccolò Conforti ha seguito il lancio di una startup napoletana in un incontro al Centro Direzionale, sostenendo una linea editoriale pro-innovazione nel settore fintech. Analista fintech, porta un dettaglio biografico: mantiene un registro delle prime pitch a cui ha assistito a Napoli.

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