Il Tribunale di Roma n. 9135/2026 (pubblicato 11/03/2026) stabilisce che l’uso di intelligenza artificiale è un elemento accessorio e non una causa autonoma di licenziamento
La recente pronuncia del Tribunale di Roma n. 9135/2026, segnalata e pubblicata il 11/03/2026, fornisce un orientamento importante sul rapporto tra innovazione tecnologica e rapporto di lavoro. Nel caso esaminato il giudice ha stabilito che l’introduzione di strumenti di intelligenza artificiale può modificare i processi aziendali, ma da sola non costituisce motivo sufficiente per procedere a un licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Questa pronuncia richiama l’attenzione sui tradizionali criteri probatori e organizzativi che devono essere soddisfatti prima di giustificare la cessazione del rapporto.
Secondo la decisione, la legittimità del recesso resta ancorata a elementi concreti e documentati: effettività della crisi aziendale, riorganizzazione che dimostri la reale necessità, la soppressione del posto e l’impossibilità di repechage. Il termine repechage indica la possibilità di ricollocazione all’interno dell’organizzazione; la sua assenza deve essere provata dall’azienda. In sostanza, l’azienda che invoca l’innovazione tecnologica come causa di recesso deve comunque dimostrare, con documentazione e fatti, la reale esigenza produttiva e organizzativa dietro alla decisione.
Il tribunale richiede una dimostrazione oggettiva della situazione aziendale: documenti contabili, piani di riorganizzazione e adeguate valutazioni sull’impatto operativo. Non è sufficiente un generico riferimento all’adozione di nuovi strumenti: serve una correlazione tra l’implementazione dell’IA e la concreta riduzione dei posti di lavoro. Per questo motivo, le relazioni tecniche e i verbali che descrivono come l’azienda cambia i processi svolgono un ruolo centrale nella valutazione giudiziale.
Il giudice ha considerato l’IA come un elemento di contesto e non come il motivo esclusivo del licenziamento. In altre parole, l’introduzione di algoritmi o sistemi automatizzati può influenzare l’organizzazione, ma la loro presenza non esonera l’azienda dall’onere di provare la necessità del recesso. Questo approccio evita che l’innovazione tecnologica diventi una formula generica per giustificare tagli occupazionali senza adeguata verifica dei presupposti.
Nel caso discusso, l’IA è emersa come parte di un più ampio progetto di ristrutturazione: tuttavia il tribunale l’ha valutata come elemento accessorio, non come causa determinante del recesso. Questo significa che le imprese devono integrare l’adozione tecnologica in piani di riorganizzazione chiari e comprovabili; la tecnologia non può da sola sostituire la pluralità di elementi richiesti per legittimare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Per le aziende la pronuncia impone rigore nella documentazione e nella comunicazione interna: è fondamentale predisporre piani che illustrino come l’automazione incida sui processi e sulle posizioni lavorative, contemplando ogni possibile misura di ricollocazione. Per i lavoratori e i loro rappresentanti la sentenza rappresenta uno strumento di tutela: si può infatti contestare un licenziamento basato unicamente su affermazioni generiche sull’innovazione. In fase di contenzioso, la mancanza di prove concrete sul piano organizzativo può rivelarsi decisiva a favore del lavoratore.
Le imprese dovrebbero adottare procedure che includano valutazioni d’impatto, coinvolgimento delle rappresentanze sindacali e percorsi di formazione o ricollocazione; una documentazione chiara aiuta a dimostrare la ragionevolezza delle scelte. Al contempo, i lavoratori dovrebbero esigere accesso alle informazioni sui progetti tecnologici che riguardano i loro ruoli e verificare la presenza di reali alternative di impiego prima che un recesso venga considerato legittimo.
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