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Quando la NASpI non spetta dopo una risoluzione consensuale: cosa sapere

Scopri in modo chiaro e sintetico come le note ministeriali del 12 febbraio e la comunicazione del 15 febbraio incidono sul diritto alla NASpI in caso di risoluzione consensuale

Negli ultimi chiarimenti pubblicati sul sito del Ministero del Lavoro in data 15 febbraio sono state fornite indicazioni essenziali sul riconoscimento della NASpI quando il rapporto di lavoro si conclude per risoluzione consensuale disciplinata dall’art.410 c.p.c.. Queste precisazioni riguardano in particolare le imprese con meno di quindici dipendenti e la relazione tra la risoluzione raggiunta in sede conciliativa e le procedure obbligatorie previste dalla legge.

Le note ministeriali riprendono quanto espresso dalla Direzione Generale Ammortizzatori Sociali con comunicazione del 12 febbraio, che specifica i casi in cui la prestazione di disoccupazione non è riconosciuta. È fondamentale comprendere la distinzione tra una conciliazione prevista dalla procedura obbligatoria e una qualsiasi risoluzione consensuale intervenuta al di fuori di quel contesto, perché da questa differenza dipende il diritto alla NASpI.

Quadro normativo di riferimento

Per valutare correttamente i diritti del lavoratore è necessario richiamare il quadro normativo: l’art.3, co.2, D.Lgs. n.22/15 stabilisce che la NASpI è riconosciuta non solo nei casi di licenziamento, ma anche nei casi di dimissioni per giusta causa e nelle risoluzioni consensuali che avvengono nell’ambito della procedura di cui all’art.7, L. n.604/66. La modifica introdotta dall’art.1, co.40, L. n.92/12 sul tema della conciliazione obbligatoria deve essere letta insieme alla disciplina del processo civile, in particolare all’art.410 c.p.c., che regola la possibilità di definire consensualmente controversie in sede conciliativa.

Che cosa ha chiarito la Direzione Generale

La Direzione Generale Ammortizzatori Sociali, con la nota del 12 febbraio, ha puntualizzato che la NASpI non è dovuta quando la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con un datore di lavoro con meno di quindici dipendenti avviene nell’ambito del tentativo di conciliazione disciplinato dall’art.410 c.p.c.. In termini pratici, se la definizione della controversia avviene tramite quella specifica procedura conciliativa, il lavoratore che rimane senza lavoro non può presumere automaticamente il diritto alla indennità di disoccupazione.

Quando la NASpI non è riconosciuta

Il nucleo essenziale della precisazione ministeriale è che non tutte le risoluzioni consensuali aprono la possibilità di accedere alla NASpI. In particolare, per le imprese con meno di quindici dipendenti, la risoluzione intervenuta nell’ambito del tentativo di conciliazione previsto dall’art.410 c.p.c. esclude il riconoscimento della prestazione. Questa esclusione mira a distinguere le fattispecie in cui la cessazione del rapporto è frutto di una transazione conciliativa piuttosto che di un recesso unilaterale o di dimissioni per giusta causa, situazioni che invece rientrano tra le ipotesi riconosciute dal legislatore per la concessione della NASpI.

Confronto con le procedure obbligatorie previste dall’art.7

L’art.7, L. n.604/66 disciplina una diversa procedura di conciliazione obbligatoria che, se seguita, consente in determinati casi l’accesso alla NASpI. La circolare ministeriale ricorda che la sola forma di risoluzione consensuale non è sufficiente: conta il contesto procedurale in cui essa si realizza. Per questo motivo è utile individuare se la definizione della controversia è avvenuta tramite la procedura prevista dall’art.7 o attraverso il tentativo di conciliazione ex art.410 c.p.c., perché solo nel primo caso la normativa trova applicazione ai fini del riconoscimento della prestazione.

Consigli pratici per lavoratori e datori di lavoro

Per chi si trova a negoziare una risoluzione del rapporto è consigliabile verificare la natura della procedura conciliativa utilizzata e, in caso di dubbio, richiedere chiarimenti scritti sulle conseguenze in termini di diritti previdenziali. Il lavoratore dovrebbe considerare di consultare un professionista per accertare se la definizione è compatibile con il riconoscimento della NASpI, mentre il datore di lavoro può trarne vantaggio evitando contestazioni future fornendo documentazione chiara sulla procedura seguita.

In sintesi, le comunicazioni ministeriali del 12 febbraio (nota della Direzione Generale) e la pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro del 15 febbraio chiariscono che la correlazione tra tipo di procedura conciliativa e diritto alla NASpI è decisiva: individuare correttamente la fattispecie evita sorprese e orienta le scelte di gestione della fine del rapporto di lavoro.

Susanna Riva

Susanna Riva osserva Bologna dalla finestra dell’Archivio di Stato dove una volta ha passato una settimana a consultare faldoni sulle cooperative cittadine: quel documento segnò la scelta editoriale di approfondire responsabilità istituzionali. Tiene linea critica nella redazione, amante del caffè lungo e del taccuino sempre pieno.

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