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22 Maggio 2026

Pensioni e totalizzazione: la C-717/24 chiarisce i diritti dei lavoratori transnazionali

La sentenza C-717/24 della Corte di giustizia UE conferma che i periodi di lavoro svolti all'estero devono essere considerati ai fini della pensione di vecchiaia quando collegati a regimi più favorevoli

Pensioni e totalizzazione: la C-717/24 chiarisce i diritti dei lavoratori transnazionali

La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza C-717/24 del 21/05/2026, ha chiarito un punto cruciale nel coordinamento delle prestazioni sociali: i periodi lavorativi svolti in un altro Stato membro possono concorrere al diritto a una pensione di vecchiaia anticipata quando sono collegati a regimi che riconoscono vantaggi per attività particolarmente gravose. La decisione ribadisce come il sistema europeo di coordinamento non abbia lo scopo di uniformare i regimi nazionali, ma di evitare che la mobilità determini la perdita di diritti previdenziali già maturati.

Il caso esaminato riguarda un ex lavoratore impiegato per anni come minatore sotterraneo nella Repubblica ceca, che ha chiesto alla Slovacchia il riconoscimento di un trattamento pensionistico più favorevole. Al centro della questione giuridica si poneva l’interpretazione dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 e il funzionamento della totalizzazione dei periodi assicurativi fra Stati membri, ossia il meccanismo che somma i periodi assicurativi maturati in Stati diversi per verificare i requisiti di accesso alle prestazioni.

Il caso pratico esaminato

Il ricorrente aveva svolto l’attività di minatore dal 1976 al 1995; dopo lo scioglimento della Cecoslovacchia, le normative interne della Repubblica ceca e della Slovacchia hanno seguito percorsi differenti: la Repubblica ceca aveva eliminato la classificazione che qualificava alcune mansioni come agevolanti, mentre la Slovacchia ha mantenuto taluni effetti favorevoli. La controversia verteva sul fatto se il periodo lavorato nella Repubblica ceca, successivamente privo della qualificazione nazionale, dovesse comunque concorrere al requisito richiesto dalla normativa slovacca per la pensione anticipata.

Il dubbio giuridico sottostante

Il giudice nazionale slovacco ha chiesto alla Corte se l’articolo 51 del regolamento (CE) n. 883/2004 si applicasse soltanto quando lo Stato competente istituisce un regime speciale formalmente distinto, oppure anche quando la normativa vantaggiosa è integrata nel regime generale. La Corte UE ha ritenuto che la forma normativa non sia determinante: conta l’effetto pratico della disciplina nazionale, ovvero se riconosce un trattamento più favorevole in ragione dello svolgimento di una determinata attività.

La soluzione della Corte e i principi affermati

Nel pronunciamento la Corte ha stabilito che il meccanismo di totalizzazione si applica anche quando i vantaggi pensionistici sono inseriti all’interno del regime generale dello Stato membro e non risultano da un regime speciale autonomo. Questa interpretazione evita che la qualificazione formale delle norme determini la perdita di benefici per i lavoratori mobili: se la normativa nazionale attribuisce un trattamento agevolato per specifiche attività, quei periodi devono essere valorizzati ai fini del calcolo dei requisiti pensionistici nel paese competente.

Effetti concreti sul caso del minatore

Applicando il principio, il periodo 1993-1995 lavorato come minatore sotterraneo nella Repubblica ceca può concorrere al raggiungimento del requisito dei quindici anni richiesto dalla disciplina slovacca, salva la verifica del giudice nazionale sul possesso effettivo dei requisiti. In sostanza, la decisione evita che la diversa evoluzione normativa nel paese di svolgimento dell’attività privi il lavoratore dei diritti acquisiti.

Impatto generale e indicazioni pratiche

La portata della sentenza va oltre il caso specifico: riguarda tutte le categorie di lavoro a cui gli ordinamenti nazionali collegano vantaggi pensionistici, come lavori usuranti, mansioni pericolose o altre attività gravose. Per i lavoratori transnazionali la decisione è un invito a conservare documentazione e certificazioni delle mansioni svolte e, in caso di diniego, a far valere i propri diritti davanti alle autorità nazionali o ai giudici competenti, allegando gli elementi che dimostrano la natura dell’attività svolta.

Conclusione

Con la sentenza C-717/24 del 21/05/2026 la Corte di giustizia dell’Unione europea riafferma il principio che la coordinazione europea mira a tutelare la libera circolazione dei lavoratori evitando la perdita di diritti previdenziali. Gli Stati membri sono tenuti a considerare integralmente i periodi assicurativi maturati negli altri paesi dell’UE quando siano collegati a regimi che riconoscono vantaggi per attività specifiche, garantendo così una protezione effettiva delle carriere transnazionali.

Andrea Innocenti
Autore

Andrea Innocenti

Andrea Innocenti ha coordinato dall'estero il rientro di una cronista napoletana durante una crisi diplomatica, gestendo contatti con consolati; è corrispondente esteri che definisce linee editoriali sulla geopolitica. Nato a Napoli, parla dialetto locale e mantiene rapporti con ONG partenopee.