La pensione di reversibilità non è un diritto automatico uguale per tutti: la condizione personale del beneficiario e la storia matrimoniale incidono in modo decisivo. Questo testo spiega, con un approccio pratico, le differenze tra coniuge separato e coniuge divorziato, i requisiti richiesti per l’accesso da parte dell’ex coniuge e la modalità con cui si ripartisce la quota quando concorrano più aventi diritto. Vengono inoltre richiamate le pronunce giurisprudenziali essenziali, comprese l’ordinanza n. 3955 del 22 febbraio 2026 della Corte di Cassazione e le indicazioni operative dell’INPS.
Separazione e divorzio: effetti diversi sul diritto
La prima distinzione da conoscere è netta: il coniuge separato conserva, in genere, lo stesso trattamento del coniuge convivente e può ricevere la pensione di reversibilità senza ulteriori condizioni. L’indirizzo amministrativo dell’INPS, recepito con la circolare n. 19 del 2 febbraio 2026, conferma che la separazione non annulla il diritto, anche se la separazione è con addebito e senza assegno alimentare. Viceversa, il divorzio scioglie il vincolo matrimoniale e rende necessario verificare specifici requisiti previsti dalla legge per l’accesso alla reversibilità.
I tre requisiti per il coniuge divorziato
Per l’ex coniuge divorziato la legge (art. 9 della legge n. 898/1970) prevede tre presupposti cumulativi: la titolarità di un assegno divorzile periodico e giudizialmente riconosciuto ancora in corso al momento della morte del dante causa; il fatto di non essersi risposato; e che il rapporto assicurativo da cui deriva la pensione sia anteriore alla sentenza di divorzio. La giurisprudenza ha escluso la rilevanza di un assegno corrisposto una tantum: serve una fruizione concreta del beneficio, come chiarito dall’ordinanza n. 27875/2026 della Cassazione.
Quando la reversibilità è contesa: ripartire la quota
Se il deceduto si è risposato, la stessa pensione può essere richiesta dalla vedova e dall’ex coniuge divorziato; la quota complessiva assegnata al coniuge resta pari al 60% del trattamento, con possibili maggiorazioni per figli, ma la ripartizione interna va decisa dal Tribunale su istanza degli interessati. L’INPS non attribuisce d’ufficio la suddivisione: occorre il procedimento giudiziale per definire chi riceve quale percentuale e da quando decorre il diritto.
Durata del matrimonio come criterio primario
La Cassazione, con l’ordinanza n. 3955 del 22 febbraio 2026, ha ribadito che la durata del matrimonio costituisce il parametro di partenza per la ripartizione: l’anzianità della convivenza matrimoniale è la bussola normativa e non può essere sostituita da valutazioni economiche che prediligano l’importo dell’assegno divorzile. Elementi come la situazione economica delle parti, l’ammontare dell’assegno e il contributo alla formazione del patrimonio familiare intervengono come fattori correttivi, non come criteri sostitutivi della valutazione temporale.
Riduzioni per redditi propri e procedura per la domanda
La reversibilità può essere soggetta a decurtazioni se il beneficiario possiede redditi propri: la riforma Dini (legge 335/1995) prevede scaglioni di riduzione progressivi a seconda del livello di reddito, con soglie aggiornate per il 2026. Un limite imposto dalla giurisprudenza (sentenza n. 162 del 30 giugno 2026 della Corte Costituzionale) impedisce che la riduzione ecceda l’ammontare dei redditi aggiuntivi del beneficiario; l’INPS ha trasposto questo principio con la circolare n. 108/2026 e ha avviato riesami d’ufficio dove necessario. Per chiedere il riconoscimento il beneficiario che possiede i requisiti deve presentare domanda tramite il portale MyINPS o mediante patronato; quando è presente un contenzioso con più aventi diritto, è opportuno predisporre documentazione sull’assegno, sui provvedimenti di divorzio, sui redditi e sulla durata dei matrimoni in vista del giudizio.