(Adnkronos) – Uno Stato membro dell'Ue può designare un Paese terzo come Paese d'origine sicuro tramite un atto legislativo, ma deve rendere accessibili le fonti su cui tale designazione si basa, affinché sia possibile un controllo giurisdizionale effettivo. Lo afferma l'avvocato generale Richard de la Tour nelle conclusioni presentate oggi davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea in merito all'applicazione del protocollo Italia-Albania. Il caso su cui si è espresso l'avvocato generale riguarda due cittadini del Bangladesh, trasferiti in Albania nell’ambito del protocollo varato a novembre 2023, la cui domanda di protezione internazionale è stata respinta in Italia con procedura accelerata, in quanto provenienti da un Paese considerato sicuro da un atto legislativo italiano del 2024. Il Tribunale ordinario di Roma ha sollevato la questione davanti alla Corte, rilevando come la legge italiana in questione non specifichi le fonti informative utilizzate per la designazione. Nelle sue conclusioni, de la Tour "conferma che uno Stato membro può designare un Paese terzo come Paese di origine sicuro mediante un atto legislativo. Tuttavia, il giudice nazionale chiamato a esaminare un ricorso avverso il rigetto di una domanda di protezione internazionale deve disporre, nell'ambito dell'esame sulla legittimità di tale atto, delle fonti di informazione che sono servite da base per tale designazione. Infatti, la mera circostanza che un Paese terzo sia designato come Paese di origine sicuro mediante un atto legislativo non può avere la conseguenza di sottrarlo a un controllo di legittimità, salvo privare di qualsiasi efficacia pratica la direttiva", si legge nel testo. L’avvocato generale sottolinea che l’atto legislativo nazionale che designa un Paese di origine sicuro applica il diritto dell’Unione e deve dunque rispettare le garanzie previste dalla direttiva 2013/32, che stabilisce i criteri di assegnazione dello status di protezione internazionale. In assenza di divulgazione delle fonti da parte del legislatore, spetta al giudice reperirle tra quelle indicate dalla normativa Ue per valutare la legittimità dell’atto. L’avvocato generale ritiene inoltre che la direttiva in questione non impedisca a uno Stato membro di designare un Paese terzo come Paese di origine sicuro "identificando nel contempo categorie limitate di persone che possono essere esposte, in tale Paese, al rischio di persecuzioni o violazioni gravi. Ciò è possibile solo qualora, da un lato, la situazione giuridica e politica di tale Paese caratterizzi un regime democratico che garantisca alla popolazione in generale una protezione duratura contro tali rischi e, dall'altro, lo Stato membro interessato escluda espressamente tali categorie di persone dall'applicazione del concetto di Paese di origine sicuro e dalla presunzione di sicurezza a esso connessa". Le conclusioni dell’avvocato generale non vincolano la Corte, che si pronuncerà con sentenza in una fase successiva. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
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