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28 Agosto 2026

Licenziamento per visite fiscali: la Cassazione chiarisce i criteri di prova

La Corte di Cassazione ha stabilito che il verbale del medico fiscale non è sufficiente per giustificare un licenziamento per irreperibilità in malattia.

Licenziamento per visite fiscali: la Cassazione chiarisce i criteri di prova

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 22621 del 2 luglio 2026, ha stabilito un importante principio in materia di licenziamento per irreperibilità durante i periodi di malattia. La decisione ha ribaltato il licenziamento di un dipendente del settore chimico-farmaceutico, confermando la reintegrazione già disposta dai giudici di merito.

La vicenda riguarda un lavoratore che era stato licenziato per giusta causa a seguito di tre visite fiscali dell’INPS andate a vuoto. La Cassazione ha chiarito che il verbale del medico fiscale, pur essendo un atto pubblico, non è sufficiente per dimostrare l’irreperibilità del dipendente.

L’importanza della prova certa

La Corte ha sottolineato che l’onere della prova spetta al datore di lavoro, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 604/1966. In questo caso, l’azienda non è riuscita a dimostrare con certezza che il dipendente si fosse allontanato dal domicilio durante le fasce di reperibilità. Le annotazioni nei verbali erano ambigue e potevano riferirsi sia all’assenza del dipendente che alla mancata individuazione dell’indirizzo.

La sentenza ha anche ricordato che la fede privilegiata del verbale medico, prevista dall’art. 2700 del Codice civile si limita ai fatti attestati dal pubblico ufficiale, non estendendosi al significato di annotazioni ambigue.

La distinzione tra sanzioni INPS e provvedimenti disciplinari

La Cassazione ha distinto tra le sanzioni INPS e i provvedimenti disciplinari. Le decurtazioni dell’indennità di malattia, previste dall’art. 5, comma 14, del D.L. n. 463/1983 seguono un binario autonomo rispetto al procedimento disciplinare. Queste sanzioni scattano in via automatica al ricorrere dell’assenza ingiustificata, mentre il licenziamento richiede una valutazione di proporzionalità.

Ad esempio, in caso di tre assenze ingiustificate, il lavoratore perde il 100% dell’indennità per i primi 10 giorni, il 50% per i giorni successivi al decimo e l’interruzione dell’indennità dal giorno dell’ulteriore assenza. Tuttavia, per il licenziamento, l’azienda deve dimostrare l’allontanamento e verificare se il CCNL chimico-farmaceutico qualifica la condotta come punibile in via conservativa.

Le prove necessarie per contestare l’irreperibilità

Per contestare l’irreperibilità, l’azienda deve acquisire un fascicolo documentale che superi l’ambiguità del verbale. La Cassazione ha indicato una serie di verifiche da compiere prima di avviare il procedimento disciplinare:

  • Acquisire il verbale integrale della visita e leggerne la dicitura.
  • Confrontare l’esito negativo con gli accessi andati a buon fine nelle date vicine.
  • Verificare l’esito della visita ambulatoriale di controllo.
  • Esaminare le giustificazioni prodotte dal lavoratore nei 15 giorni successivi.
  • Controllare le valutazioni dei medici legali dell’INPS sulla documentazione presentata.
  • Sussumere la condotta accertata nel codice disciplinare del CCNL applicato.

La comunicazione preventiva dell’allontanamento dal domicilio, richiesta al lavoratore in caso di visite mediche o accertamenti, è un elemento cruciale su cui si concentra il contenzioso. La sua omissione è un’inadempienza, la cui gravità va misurata sulle previsioni del contratto collettivo.

Sofia Ricci
Autore

Sofia Ricci

Sofia Ricci, giornalista specializzata in formazione e sviluppo di carriera, guida studenti e professionisti tra percorsi di studio, competenze richieste dal mercato e strategie di crescita professionale.