Con il messaggio n.494 del 4 febbraio l’INPS ha fornito chiarimenti utili per chi percepisce la NASpI e svolge lavoro accessorio. La normativa di riferimento è l’art.48, co.2, D.Lgs. n.81/15, che disciplina i limiti e le modalità di cumulabilità tra indennità di disoccupazione e compensi da lavoro occasionale. Per chiarezza, qui intendiamo con lavoro accessorio la prestazione occasionale retribuita con voucher o strumenti equivalenti, mentre con NASpI si indica l’indennità di disoccupazione erogata dall’INPS. Questo intervento chiarisce le soglie entro le quali il lavoro occasionale non incide sul diritto all’indennità e gli obblighi comunicativi a carico del beneficiario.
Il limite annuo e la cumulabilità
La regola fondamentale è che le indennità di disoccupazione e le prestazioni integrative del salario sono interamente cumulabili con i compensi derivanti da lavoro occasionale di tipo accessorio purché il totale non superi complessivamente i 3.000,00 euro nel corso di un anno civile. Se il contributo proveniente dal lavoro accessorio resta al di sotto di questa soglia, il percettore della NASpI mantiene integralmente il diritto all’indennità senza applicazione di decurtazioni o riduzioni. È importante considerare che il limite è riferito al totale annuo e non al singolo rapporto: ogni voucher o piccolo incarico concorre alla formazione della soglia.
Cumulabilità nel corso dell’anno
Il criterio del calcolo è aggregato: somme erogate in momenti diversi o tramite distinti contratti di lavoro accessorio si sommano ai fini della verifica del tetto di 3.000,00 euro. Questo significa che anche numerose prestazioni di modesto importo possono determinare il superamento della soglia se sommate. In presenza di importi inferiori al limite, non è prevista alcuna riduzione della NASpI; al contrario, superare la soglia attiva il meccanismo di applicazione della disciplina ordinaria sulla compatibilità e sull’eventuale cumulabilità parziale della retribuzione con la prestazione di disoccupazione.
Obblighi di comunicazione e conseguenze
Qualora il percettore intuisca che i compensi da lavoro accessorio potrebbero superare i 3.000,00 euro nel corso dell’anno civile, il messaggio ricorda l’obbligo di informare preventivamente l’INPS. Se il totale resta sotto il limite, non è necessario inviare comunicazioni preventive. Tuttavia, è indispensabile comunicare prima che il nuovo compenso determini il superamento della soglia: la mancata comunicazione entro il momento in cui si verifica il superamento comporta la decadenza dell’indennità NASpI. In pratica, l’attenzione va posta non solo sull’entità dei singoli incarichi, ma sulla sommatoria degli stessi.
Quando si applica la disciplina ordinaria
Se il totale dei compensi dovesse eccedere i 3.000,00 euro, non si applica più la regola di cumulabilità integrale prevista dal citato articolo del D.Lgs.; al contrario, entra in gioco la disciplina ordinaria che valuta la compatibilità della retribuzione con l’indennità e può prevedere sole cumulazioni parziali o riduzioni. La normativa ordinaria richiede quindi un calcolo specifico e, sovente, un confronto con l’INPS o con un patronato per determinare l’entità della sospensione o della decurtazione dell’indennità.
Consigli pratici per i percipienti
Per evitare sorprese è consigliabile monitorare costantemente i versamenti derivanti da lavoro accessorio e tenere una semplice rendicontazione personale che sommi tutti i compensi percepiti nell’anno civile. Se ci si avvicina alla soglia di 3.000,00 euro, conviene contattare tempestivamente l’INPS o un consulente per chiarire gli adempimenti e inviare le comunicazioni richieste. Ricordare che il superamento per somma di più contratti è equiparato al superamento dovuto a un unico pagamento: la responsabilità di informare è del beneficiario della NASpI.
Esempio pratico
Immaginiamo un percettore che svolga piccoli incarichi: cinque pagamenti da 700 euro ciascuno porterebbero il totale a 3.500 euro, superando la soglia di 3.000,00 euro. Anche se nessun singolo incarico eccede il limite, il cumulo annuale obbliga alla comunicazione preventiva e all’applicazione della disciplina ordinaria per la parte eccedente. In mancanza di tale comunicazione si rischia la decadenza dell’indennità, con possibili richieste di recupero di somme già corrisposte.
Conclusione
In sintesi, il messaggio n.494 del 4 febbraio ribadisce che la NASpI è compatibile con il lavoro accessorio fino a un limite di 3.000,00 euro annui senza obbligo di preventiva comunicazione; tuttavia, è necessario informare l’INPS prima che il compenso determini il superamento di tale soglia, pena la perdita dell’indennità. Per situazioni complesse o dubbi interpretativi è sempre raccomandabile rivolgersi all’INPS o a un patronato per ottenere indicazioni precise e aggiornate, evitando così rischi di decadenza o richieste di recupero.