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12 Agosto 2026

La nuova legge forense: modernizzazione o conservazione?

La nuova legge forense del 2026 introduce cambiamenti significativi nella professione legale, ma non tutti sono d'accordo

La nuova legge forense: modernizzazione o conservazione?

Il 22 luglio 2026, il Senato ha approvato definitivamente la legge delega che avvia la revisione complessiva della disciplina della professione forense. Questo provvedimento, atteso da quattordici anni, delega al Governo il compito di adottare i decreti legislativi attuativi, intervenendo su vari aspetti della professione. Tra le novità più rilevanti ci sono le nuove modalità di esercizio della professione, la semplificazione delle norme sugli organi forensi e la revisione di tirocinio, esame di Stato, formazione e compensi.

Se il Consiglio Nazionale Forense ha definito la riforma storica, sostenendo che modernizza l’ordinamento forense, l’Associazione Nazionale Forense (ANF) ha espresso diverse riserve. Secondo Giampaolo Di Marco, segretario nazionale dell’ANF, la nuova legge non affronta le vere criticità della professione e rischia di rafforzare assetti di potere già consolidati, senza offrire risposte concrete agli avvocati, soprattutto alle nuove generazioni.

Le criticità sollevate dall’ANF

Tra le principali criticità sollevate dall’ANF c’è l’introduzione del terzo mandato per gli Ordini, che favorisce la permanenza negli incarichi anziché il ricambio e la rappresentanza. Questo impianto accentua un modello centrato sul Consiglio Nazionale Forense, riducendo il pluralismo e il ruolo delle diverse componenti dell’avvocatura. Inoltre, la riforma disciplina la monocommittenza in modo incompatibile con l’autonomia e l’indipendenza della professione, introducendo forme di lavoro subordinato prive delle necessarie tutele.

Un altro punto critico riguarda le nuove modalità di esercizio della professione e di accesso. Secondo l’ANF, la legge non offre strumenti adeguati per favorire modelli organizzativi innovativi e aggregazioni professionali realmente competitive. Inoltre, rinvia ancora una volta una riforma organica dell’accesso alla professione e dell’esame di Stato, che dovrebbero essere fondati sul merito e sulla formazione, non su ostacoli irragionevoli.

La compatibilità tra avvocatura e amministrazione condominiale

La nuova legge forense chiarisce anche la compatibilità tra la professione di avvocato e l’incarico di amministratore di condominio. Questo aspetto era già stato affrontato in precedenza dal Consiglio Nazionale Forense, che aveva stabilito l’assenza di incompatibilità tra l’esercizio della professione forense e l’attività di gestione di condomini. Tuttavia, la nuova legge delega individua esplicitamente la carica di amministratore di condominio tra gli incarichi compatibili con la professione forense.

È importante sottolineare che la professione di avvocato non è compatibile con altre attività di lavoro subordinato o autonomo svolte in modo continuativo o professionale, salvo il regime di monocommittenza.

Le novità introdotte dalla legge 137/2026

La legge 137/2026, pubblicata in Gazzetta ufficiale il 1° agosto 2026, introduce diverse novità significative. Tra queste, la definizione più puntuale delle attività riservate agli iscritti all’albo, la reintroduzione del giuramento dell’avvocato e un segreto professionale qualificato come inviolabile e indisponibile. Inoltre, la legge prevede l’obbligo di polizza per la responsabilità civile professionale, con condizioni essenziali e massimali minimi da aggiornare ogni cinque anni con decreto ministeriale.

Un altro aspetto rilevante riguarda i compensi che restano oggetto di libera pattuizione tra avvocato e cliente. Il ministro della Giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, dovrà adottare ogni due anni un decreto con i parametri per il calcolo del compenso, applicabili in assenza di pattuizione scritta e nei casi di liquidazione giudiziale. La novità più rilevante sul fronte dei crediti professionali riguarda la solidarietà: quando un procedimento giudiziale o arbitrale si chiude con un accordo, tutti i soggetti coinvolti sono obbligati in solido al pagamento del compenso agli avvocati che risultino creditori.

Infine, la delega affronta in modo organico la posizione dell’avvocato che lavora stabilmente per un solo committente. La disciplina della monocommittenza riguarda l’attività prestata dietro compenso in favore di un altro avvocato, di un’associazione professionale, di una rete dotata di soggettività giuridica o di una società tra avvocati. L’obiettivo è favorire l’accesso al mercato del lavoro del singolo professionista, salvaguardando l’autonomia, la libertà e l’indipendenza intellettuale e di giudizio, oltre al diritto a un compenso congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione eseguita.

Andrea Innocenti
Autore

Andrea Innocenti

Andrea Innocenti ha coordinato dall'estero il rientro di una cronista napoletana durante una crisi diplomatica, gestendo contatti con consolati; è corrispondente esteri che definisce linee editoriali sulla geopolitica. Nato a Napoli, parla dialetto locale e mantiene rapporti con ONG partenopee.