La Suprema Corte ha stabilito che per la decadenza della NASpI con contratti intermittenti bisogna conteggiare i soli giorni di lavoro effettivo: cosa comporta per percettori, settore spettacolo e comunicazioni all'INPS
La recente pronuncia della Corte di Cassazione segna un punto di svolta per chi percepisce la NASpI e contemporaneamente instaura un rapporto di lavoro intermittente. Con l’ordinanza richiamata, la giurisprudenza chiarisce che ai fini della decadenza non conta la mera durata formale del contratto, bensì il computo dei giorni effettivamente lavorati.
Questo orientamento ha riflessi concreti per settori caratterizzati da contratti a chiamata, come il mondo della cultura e dello spettacolo, e solleva interrogativi operativi rispetto alle istruzioni già fornite dall’INPS e dai messaggi amministrativi esistenti.
La Corte, con l’ordinanza n. 5451 del 11 marzo 2026, ha interpretato il D.lgs. 22/2015 art. 9 c. 1 nel senso che il riferimento normativo attiene alla durata del rapporto intesa come effettivo svolgimento di prestazioni lavorative e non alla durata formale del contratto. In pratica, qualora un rapporto intermittente produca giornate lavorative inferiori a sei mesi nel periodo di fruizione della NASpI, il beneficiario non decade dall’indennità anche se il contratto, sulla carta, ha una durata superiore ai sei mesi di calendario.
La motivazione si fonda su una lettura letterale e sistematica della norma: il legislatore parla di rapporto e non di contratto. La Corte ha quindi privilegiato una interpretazione sostanziale che tutela il diritto all’indennità quando l’attività lavorativa effettiva risulti limitata nel tempo. La sentenza cita anche elementi già presenti nel panorama normativo e interpretativo, lasciando intendere la necessità di un coordinamento con le istruzioni amministrative, tra cui il messaggio INPS 1162/2018.
Dal punto di vista operativo, questa pronuncia modifica il criterio di esclusione dalla NASpI: conta il numero dei giorni effettivamente prestati. Pertanto, un lavoratore che percepisce l’indennità e accetta una chiamata con contratto intermittente senza obbligo di risposta non perde immediatamente il diritto se i giorni lavorati restano sotto la soglia di sei mesi. Si tratta di un importante chiarimento per chi lavora con turnazioni irregolari o a chiamata.
La Corte ha altresì considerato il profilo reddituale: se il reddito annuale prodotto dal rapporto intermittente non supera il limite minore esente da imposizione (8.500 € nel 2026), il rilievo della durata formale è ulteriormente attenuato. Va ricordato che la pronuncia opera su tutti i contratti di lavoro intermittente, compresi quelli del settore spettacolo e cultura.
La disciplina amministrativa impone però specifici obblighi di comunicazione per evitare la perdita dell’indennità. Il percettore di NASpI che venga assunto con un contratto intermittente deve segnalare l’evento all’INPS entro 30 giorni tramite la sezione Comunicazioni Naspi. Questo adempimento è necessario per registrare l’assunzione e consentire le verifiche del caso.
Durante i mesi in cui si svolgono prestazioni intermittenti, il beneficiario dovrà inoltre comunicare, alla fine di ogni mese, le date delle effettive giornate lavorative nella stessa pagina dell’INPS. Questo consente di chiedere la sospensione della NASpI per i soli giorni effettivamente lavorati: la prestazione è infatti temporaneamente sospesa in corrispondenza delle giornate di lavoro e riprende una volta concluse le chiamate.
Rimane aperta la necessità che l’INPS fornisca ulteriori chiarimenti operativi per il conteggio dei giorni di effettivo lavoro, in particolare per uniformare le relative procedure con quanto già indicato nel messaggio INPS 1162/2018. Fino a quel momento, la pronuncia della Corte rappresenta un importante riferimento giurisprudenziale per tutelare i percettori di NASpI coinvolti in rapporti intermittenti.
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