Una guida chiara sui principali esoneri contributivi del D.L. n. 62/2026: beneficiari, tetti mensili e condizioni essenziali per fruire delle agevolazioni
Il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2026, introduce una serie di misure finalizzate a sostenere l’occupazione nel settore privato. Tra gli interventi più rilevanti figurano diversi esoneri contributivi pensati per favorire l’assunzione di soggetti svantaggiati e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro. Questo articolo ricostruisce, in modo sintetico ma completo, i requisiti, gli importi e le condizioni che le imprese devono rispettare per accedere ai benefici previsti.
Il Capo I del decreto contiene quattro strumenti distinti: il Bonus donne 2026, il Bonus Giovani 2026, il Bonus ZES 2026 e un incentivo alla stabilizzazione. Tutte le misure sono costruite come esoneri dal pagamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi INAIL), con tetti mensili e durata massima di ventiquattro mesi. Accedere ai benefici richiede il rispetto di condizioni comuni, come l’incremento occupazionale netto, l’assenza di licenziamenti ostativi nei periodi previsti e il monitoraggio da parte dell’INPS.
Il Bonus donne 2026 è rivolto ai datori di lavoro privati che, tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026, assumono a tempo indeterminato donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, oppure da almeno dodici mesi se rientranti nelle categorie previste dal regolamento (UE) n. 651/2014. L’agevolazione consiste in un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore, fino a un massimo di 650 euro mensili per lavoratrice e per un periodo massimo di 24 mesi. Per le assunzioni nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno il massimale sale a 800 euro. La norma esclude il lavoro domestico e l’apprendistato e prevede revoca in caso di licenziamenti nei periodi successivi.
Il Bonus Giovani 2026 è destinato ai contratti a tempo indeterminato stipulati nel corso del 2026 per lavoratori non dirigenziali che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il 35° anno di età e siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi (dodici per alcune categorie svantaggiate). L’esonero è totale, con un tetto di 500 euro mensili per fino a 24 mesi; il massimale sale a 650 euro in specifiche aree territoriali indicate dal decreto. È prevista anche la possibilità che il beneficio “segua” il lavoratore in caso di fruizione parziale da parte di altro datore.
Il Bonus ZES 2026 punta alle imprese con dimensione molto contenuta: è riservato ai datori che occupano fino a 10 dipendenti e assumono personale non dirigenziale presso unità produttive ubicate nella ZES unica per il Mezzogiorno. Il destinatario deve essere disoccupato da almeno ventiquattro mesi e avere compiuto trentacinque anni. Anche qui l’esonero è del 100% con tetto di 650 euro mensili per un periodo massimo di 24 mesi, subordinato alle condizioni di incremento occupazionale netto e assenza di licenziamenti ostativi.
L’articolo dedicato introduce un incentivo alla stabilizzazione per le trasformazioni, senza soluzione di continuità, di rapporti a termine in contratti a tempo indeterminato. Le trasformazioni devono essere effettuate tra il 1° agosto 2026 e il 31 dicembre 2026, riguardare personale non dirigenziale under 35 che non abbia mai avuto un contratto a tempo indeterminato e derivare da contratti a termine instaurati entro il 30 aprile 2026. L’esonero è totale fino a 500 euro mensili per 24 mesi, ma la sua operatività è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’art. 108, par. 3, TFUE.
Tutte le agevolazioni richiedono il rispetto di condizioni condivise: il requisito dell’incremento occupazionale netto calcolato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, l’assenza di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti e la previsione di revoca e recupero in caso di licenziamenti successivi. Il monitoraggio è affidato all’INPS, con meccanismi di chiusura dell’accesso in caso di esaurimento dei plafond. Le misure non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni, fatta eccezione per la maggiorazione del costo ammesso in deduzione prevista dalla legge n. 207/2026.
Per le aziende i benefici rappresentano un’opportunità concreta per ridurre il costo del lavoro su nuove assunzioni o trasformazioni, ma richiedono verifica preventiva dei requisiti e pianificazione. È fondamentale controllare i massimali mensili, le date di riferimento e le esclusioni (es. lavoro domestico, apprendistato) e predisporre la documentazione utile per le verifiche INPS. Inoltre, data la natura selettiva degli incentivi, conviene valutare la compatibilità con altri aiuti e il rischio di revoca in caso di comportamenti che determinino licenziamenti ostativi.
In sintesi, il D.L. n. 62/2026 introduce strumenti mirati per favorire l’assorbimento di soggetti svantaggiati e la stabilizzazione di rapporti precari: conoscere limiti, condizioni e tempistiche è il primo passo per sfruttare le agevolazioni senza incorrere in sanzioni o recuperi.
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