Dimissioni per fatti concludenti e NASpI: guida completa all’indennità di disoccupazione

Approfondimento sulle implicazioni delle dimissioni per fatti concludenti e il loro impatto sulle indennità di disoccupazione: analisi dettagliata delle normative vigenti, dei diritti dei lavoratori e delle conseguenze economiche. Esplorazione delle modalità di cessazione del rapporto di lavoro e della loro influenza sui sussidi di disoccupazione, con riferimento a casi pratici e giurisprudenza attuale.

Nel contesto attuale del mercato del lavoro, comprendere le dimissioni per fatti concludenti è fondamentale. Queste dimissioni, previste dalla legge n. 203/2026, introducono nuove regole per la cessazione del rapporto di lavoro, specialmente in relazione all’indennità di disoccupazione NASpI.

La normativa sulle dimissioni per fatti concludenti

La Circolare n. 154/2026 dell’INPS chiarisce come l’articolo 19 della legge n. 203/2026 stabilisca che un lavoratore possa considerarsi dimesso per assenza ingiustificata prolungata. Questa assenza deve superare i quindici giorni, a meno che non ci siano disposizioni diverse nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.

In questo contesto, l’INPS specifica che non è sufficiente l’assenza per giustificare automaticamente la cessazione del rapporto. È necessaria una comunicazione formale da parte del datore di lavoro all’Ispettorato nazionale del lavoro, il quale verificherà la situazione.

La procedura di cessazione del rapporto di lavoro

Il datore di lavoro ha la facoltà di decidere se avviare la procedura di cessazione in caso di assenza ingiustificata. La circolare n. 6/2026 del Ministero del Lavoro evidenzia che il procedimento non è obbligatorio. Pertanto, il datore di lavoro può optare per il licenziamento, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, seguendo le procedure previste dalla legge.

Qualora il datore di lavoro decida di procedere con il riconoscimento delle dimissioni per fatti concludenti, l’accesso del lavoratore alla NASpI sarà escluso, dato che la cessazione non è considerata involontaria.

Le implicazioni per l’indennità di disoccupazione NASpI

Quando il rapporto di lavoro termina per dimissioni per fatti concludenti, il lavoratore non potrà accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI. Questo perché, secondo l’articolo 3 del decreto legislativo n. 22/2015, è richiesto che la cessazione sia involontaria.

In caso di licenziamento per giusta causa, anche se dovuto a un’assenza ingiustificata, il lavoratore avrà diritto all’indennità, a condizione di soddisfare i requisiti legislativi. Questo aspetto è cruciale per comprendere le differenze tra le varie modalità di cessazione del rapporto di lavoro.

Dimissioni per giusta causa vs. dimissioni per fatti concludenti

Le dimissioni per giusta causa, presentate dal lavoratore, prevalgono sulla procedura di cessazione avviata dal datore di lavoro. In questo caso, il lavoratore deve dimostrare la validità delle sue dimissioni, seguendo le disposizioni della circolare INPS n. 163/2003.

Se un lavoratore rassegna le dimissioni per giusta causa dopo l’avvio della procedura per fatti concludenti, avrà comunque diritto alla NASpI, a patto di adempiere agli oneri probatori richiesti.

203/2026 ha introdotto un quadro normativo complesso riguardo alle dimissioni per fatti concludenti e il loro impatto sull’indennità di disoccupazione. È essenziale per i lavoratori e i datori di lavoro comprendere queste dinamiche per garantire una corretta gestione delle risorse umane e dei diritti dei lavoratori.

Scritto da Max Torriani

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