Un riepilogo pratico delle norme chiave del decreto legge 62/2026 su lavoro su piattaforma, obblighi informativi, account e incentivi per la conciliazione
Il decreto‑legge 30 aprile 2026, n. 62, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile 2026 ed entrato in vigore il 1º maggio 2026, raccoglie misure su salario giusto, incentivi all’occupazione e misure contro il caporalato digitale. Tra le novità più rilevanti emergono le regole che riguardano la qualificazione del rapporto di lavoro per chi opera tramite piattaforme digitali, gli obblighi di trasparenza algoritmica e una serie di tutele specifiche per i rider e i lavoratori intermediati.
Questo articolo illustra i punti essenziali per datori di lavoro, operatori delle piattaforme e lavoratori: dall’interpretazione dei segnali di controllo algoritmico, alla conservazione dei dati, fino alle nuove sanzioni e agli incentivi per la conciliazione famiglia‑lavoro come la certificazione UNI/PdR 192:2026. L’obiettivo è offrire una guida operativa e chiara sulle conseguenze pratiche e sui prossimi adempimenti ministeriali.
Il decreto approfondisce la materia della qualificazione del lavoro su piattaforma (art. 12), stabilendo che la natura del rapporto va valutata sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione, indipendentemente dalla denominazione contrattuale. Sono considerati elementi rilevanti l’esercizio, anche tramite sistemi automatizzati, di poteri di organizzazione, direzione, controllo o valutazione e la determinazione unilaterale del compenso. Quando emergono indici di controllo o eterodirezione esercitati anche da algoritmi, il rapporto si presume subordinato salvo prova contraria: una disposizione pensata per stroncare pratiche assimilabili al caporalato digitale.
Con l’aggiunta al comma dell’art. 9‑bis del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, il Ministero del lavoro, sentiti INAIL, INL e INPS, dovrà individuare entro sessanta giorni gli indicatori di rischio e i dati che le piattaforme devono comunicare. Le piattaforme sono tenute a registrare e conservare per almeno cinque anni informazioni quali accessi, assegnazioni, rifiuti, tempi e corrispettivi, rendendole accessibili al lavoratore e agli enti ispettivi. Le violazioni riscontrate possono essere segnalate anche all’European Labour Authority per azioni preventive congiunte a livello UE.
Il decreto interviene sul D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 introducendo norme specifiche per i rider. L’accesso alla piattaforma deve avvenire con sistemi di identificazione certa come SPID, CIE o CNS, oppure tramite un account personale rilasciato dalla piattaforma associato a un singolo codice fiscale e protetto da autenticazione a più fattori. È vietata la cessione delle credenziali: la violazione comporta sanzioni amministrative (da euro 800 a euro 1.200) e la responsabilità del gestore della piattaforma in caso di omessa vigilanza.
È vietato rilasciare più di un account per codice fiscale e commissionare prestazioni temporalmente inconciliabili allo stesso lavoratore; ogni account in più espone a sanzioni da euro 1.000 a euro 1.500. Dal 1° luglio 2026 il committente dovrà annotare nel libro unico del lavoro il numero di consegne e l’importo totale erogato per ciascun mese. Inoltre, è prevista una formazione base obbligatoria accessibile tramite la piattaforma SIISL; il mancato completamento nei termini comporta segnalazione e possibili sanzioni al committente (da euro 800 a euro 2.400).
Le piattaforme dovranno fornire ai lavoratori, in forma chiara e accessibile, informazioni sui sistemi automatizzati utilizzati per l’assegnazione delle attività, la determinazione dei compensi, la valutazione delle prestazioni e le misure di sospensione o limitazione dell’accesso. Il lavoratore ha il diritto a ottenere una spiegazione intelligibile delle decisioni automatizzate che incidono sulle sue condizioni di lavoro e a richiedere un riesame con intervento umano: una tutela fondamentale contro decisioni opache determinate da algoritmi.
L’articolo 6 introduce misure per la conciliazione tra famiglia e lavoro, collegando incentivi contributivi alle aziende che ottengono la certificazione UNI/PdR 192:2026. È previsto un esonero contributivo a carico del datore di lavoro fino all’1% e comunque non superiore a 50.000 euro annui per impresa, applicato su base mensile, con modalità da definire mediante decreto ministeriale. L’INPS è chiamata a monitorare gli effetti finanziari senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mentre l’ICE può supportare attività di promozione per le imprese certificate.
In conclusione, il decreto legge n. 62 del 30 aprile 2026 introduce strumenti di prevenzione e controllo rivolti a rendere più trasparente il lavoro mediato da piattaforme e a rafforzare tutele e responsabilità. Molte disposizioni richiedono atti attuativi o decreti ministeriali nei termini indicati: empletàre attenzione agli adempimenti pratici e al dialogo con le autorità competenti sarà cruciale per adeguarsi correttamente alle nuove regole.
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